| 1. La regione, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, predispone un piano delle
attività estrattive che, tenuto conto dei giacimenti già in
corso di coltivazione e delle cave di riserva, individua le
aree a risorsa estrattiva, evidenziando le possibilità del
relativo sfruttamento, in relazione alle caratteristiche di
qualità, di quantità e di ubicazione dei giacimenti in esse
compresi, che presentano interesse industriale e sono
suscettibili di attività estrattiva in coordinamento con la
tutela dell'ambiente naturale, anche nella prospettiva del
recupero al termine della coltivazione.
2. Il piano di cui al comma 1 deve prevedere gli interventi
finalizzati al recupero delle cave abbandonate o dismesse.
3. La regione provvede alla regolamentazione degli
interventi di cui al comma 2; i possessori dei fondi compresi
nelle aree oggetto di recupero non possono opporsi ai lavori
previsti dal progetto di sistemazione ambientale. E' fatto
obbligo all'assuntore delle opere di provvedere all'indennizzo
degli eventuali danni cagionati dai lavori.
4. Il piano di cui al comma 1 è aggiornato con periodicità
almeno triennale. Qualora la regione non provveda, nel termine
di cui al comma 1, a predisporre il piano delle attività
estrattive, il piano stesso è redatto dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con il Ministro dell'ambiente.
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