| (Obblighi connessi agli scambi intracomunitari).
1. Le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41,
commi 1, lettera a), e 2, lettere a) e c), e
le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, sono
effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti dei
cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero
di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro
di appartenenza.
2. Agli effetti della disposizione del comma 1 l'ufficio,
su richiesta degli esercenti imprese, arti e professioni, e
secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle
finanze, conferma la validità del numero di identificazione
attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro
della Comunità economica europea, nonché i dati relativi alla
ditta, denominazione o ragione sociale, e in mancanza, al nome
e al cognome.
3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le
prestazioni di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, soggetti
all'imposta deve
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comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di
partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni
intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi di acquisto di
mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non
operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni.
4. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.633, non soggetti passivi d'imposta, che non hanno optato
per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari
a norma dell'articolo 38, comma 6, del presente decreto,
devono dichiarare all'ufficio competente nei loro confronti, a
norma dell'articolo 40 del suddetto decreto n.633 del 1972,
che effettuano acquisti intracomunitari soggetti ad imposta.
La dichiarazione deve essere presentata anteriormente
all'effettuazione di ciascun acquisto; l'ufficio attribuisce
il numero di partita IVA a seguito di dichiarazione, redatta
in duplice esemplare e in conformità ad apposito modello
approvato con decreto del Ministro delle finanze, resa dai
soggetti interessati al momento del superamento del limite di
cui all'articolo 38, comma 5, lettera c), del presente
decreto.
5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato
della Comunità economica europea o da questo provenienti in
base ad uno dei titoli non traslativi di cui all'articolo 38,
comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito
registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.633.
6. I contribuenti devono presentare agli uffici doganali
elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti
intracomunitari secondo le disposizioni di cui all'articolo 6
del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. L'elenco
riepilogativo delle cessioni deve contenere anche
l'indicazione dei soggetti passivi in altro Stato membro ai
quali sono stati inviati, ai sensi dell'articolo 41, comma 3,
beni oggetto di perfezionamento o manipolazione, nonché la
specificazione del relativo titolo. I soggetti indicati
nell'articolo 38, comma 3, lettera c), devono
presentare, secondo le modalità ed i termini di cui al
predetto articolo 6 del decreto-legge n.16 del 1993, l'elenco
riepilogativo degli acquisti intracomunitari.
7. Le operazioni intracomunitarie per le quali
anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata
emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo
devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con
riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la
consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo
delle operazioni stesse.
8. Con l'osservanza delle prescrizioni stabilite con
decreto del Ministro delle finanze possono essere istituiti e
gestiti depositi non doganali autorizzati per la custodia di
beni nazionali o comunitari. Le cessioni e gli acquisti
intracomunitari dei beni destinati ad essere introdotti in
tali depositi nonché le cessioni e le prestazioni di servizi
relative ai beni in essi giacenti sono effettuati senza
pagamento di imposta; la disposizione si applica anche
relativamente ai beni nazionali o comunitari che, nei casi
consentiti dalle disposizioni vigenti, sono destinati ad
essere introdotti o si trovano giacenti nei depositi doganali,
depositi franchi e nei punti franchi.
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