| ...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*).
Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui
tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da
direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina
dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie.
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| (Cessioni a viaggiatori).
1. Fino al 30 giugno 1999 sono non imponibili, agli
effetti dell'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le cessioni di beni ai
viaggiatori, diretti in un altro Stato membro, effettuate
negli speciali negozi istituiti nell'ambito dei porti e degli
aeroporti ai sensi dell'articolo 128 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43,
ovvero effettuate negli spacci funzionanti a bordo delle navi
e degli aeromobili.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, per
ciascuna persona e per ciascun viaggio, entro i limiti di
valore e di quantità previsti dalle norme comunitarie relative
al traffico dei viaggiatori fra la Comunità ed i Paesi terzi;
se il valore globale dei beni supera l'importo fissato dalle
norme comunitarie, sull'eccedenza è dovuta l'imposta; nel
calcolo del valore globale non è computato quello dei beni
soggetti a limiti quantitativi.
3. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere
stabilite modalità e condizioni per l'applicazione del
presente articolo.
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