Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14874
DDL3080-0068
Progetto di legge Camera n. 3080 - testo presentato - (DDL11-3080)
(suddiviso in 89 Unità Documento)
Unità Documento n.68 (che inizia a pag.113 dello stampato)
...C3080. TESTIPDL
...C3080.
...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*). Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
Articolo 53.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3080 ZZ11 ZZDL ZZPR
   (Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi). 
      1.  Per le cessioni a titolo oneroso, effettuate da
  soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, di arti e
  professioni, nei confronti
 
                              Pag. 114
 
  di soggetti residenti in altri Stati membri, di mezzi di
  trasporto nuovi ai sensi dell'articolo 38, comma 4, spediti o
  trasportati nei suddetti Stati dallo stesso cedente,
  dall'acquirente o per loro conto, compete il rimborso, al
  momento della cessione, dell'imposta compresa nel prezzo di
  acquisto o assolta o pagata per la loro acquisizione o
  importazione.  Il rimborso non può essere superiore
  all'ammontare dell'imposta che sarebbe applicata se la
  cessione fosse soggetta all'imposta nel territorio dello
  Stato.
      2.  Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti
  le modalità ed i termini della liquidazione e del versamento
  dell'imposta dovuta a norma dell'articolo 38, comma 3, lettera
  e),  nonché le prescrizioni, le modalità ed i termini da
  osservare per le cessioni di cui al comma 1, anche agli
  effetti del rimborso previsto nello stesso comma.
      3.  I pubblici uffici non possono procedere
  all'immatricolazione, all'iscrizione in pubblici registri o
  all'emanazione di provvedimenti equipollenti relativi a mezzi
  di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, oggetto
  di acquisto intracomunitario, se gli obblighi relativi
  all'applicazione dell'imposta non risultano adempiuti.  I
  pubblici uffici cooperano con i competenti uffici
  dell'Amministrazione finanziaria per il reperimento degli
  elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta sul
  valore aggiunto dovuta, della spettanza del rimborso, della
  repressione delle violazioni nonché ai fini dell'accertamento
  della sussistenza dei requisiti che qualificano come nuovi i
  mezzi di trasporto.
      4.  Ai fini degli adempimenti di cui ai precedenti commi,
  il richiedente, che risulti essere intestatario di autoveicolo
  oggetto di acquisto intracomunitario in base alla
  documentazione rilasciata in uno Stato membro e che abbia
  assolto agli obblighi relativi all'adempimento dell'imposta,
  può presentare, in luogo della dichiarazione di cui al punto
  3) dell'articolo 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814,
  la documentazione ai fini dell'adempimento dell'imposta.
      5.  Nel comma 1 dell'articolo 132 del decreto legislativo
  30 aprile 1992, n.285, dopo le parole: "formalità doganali"
  sono inserite le seguenti: "o a quelle di cui all'articolo 53,
  comma 2, del decretolegge 30 agosto 1993, n.331".
 
DATA=930831 FASCID=DDL11-3080 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3080 TOTPAG=0150 TOTDOC=0089 NDOC=0068 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0113 RIGINIZ=046 PAGFIN=0114 RIGFIN=042 UPAG=NO PAGEIN=113 PAGEFIN=114 SORTRES= SORTDDL=308000 00 FASCIDC=11DDL3080 SORTNAV=0308000 000 00000 ZZDDLC3080 NDOC0068 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



Ritorna al menu della banca dati