| ...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*).
Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui
tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da
direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina
dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie.
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| (Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi).
1. Per le cessioni a titolo oneroso, effettuate da
soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, di arti e
professioni, nei confronti
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di soggetti residenti in altri Stati membri, di mezzi di
trasporto nuovi ai sensi dell'articolo 38, comma 4, spediti o
trasportati nei suddetti Stati dallo stesso cedente,
dall'acquirente o per loro conto, compete il rimborso, al
momento della cessione, dell'imposta compresa nel prezzo di
acquisto o assolta o pagata per la loro acquisizione o
importazione. Il rimborso non può essere superiore
all'ammontare dell'imposta che sarebbe applicata se la
cessione fosse soggetta all'imposta nel territorio dello
Stato.
2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti
le modalità ed i termini della liquidazione e del versamento
dell'imposta dovuta a norma dell'articolo 38, comma 3, lettera
e), nonché le prescrizioni, le modalità ed i termini da
osservare per le cessioni di cui al comma 1, anche agli
effetti del rimborso previsto nello stesso comma.
3. I pubblici uffici non possono procedere
all'immatricolazione, all'iscrizione in pubblici registri o
all'emanazione di provvedimenti equipollenti relativi a mezzi
di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, oggetto
di acquisto intracomunitario, se gli obblighi relativi
all'applicazione dell'imposta non risultano adempiuti. I
pubblici uffici cooperano con i competenti uffici
dell'Amministrazione finanziaria per il reperimento degli
elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta sul
valore aggiunto dovuta, della spettanza del rimborso, della
repressione delle violazioni nonché ai fini dell'accertamento
della sussistenza dei requisiti che qualificano come nuovi i
mezzi di trasporto.
4. Ai fini degli adempimenti di cui ai precedenti commi,
il richiedente, che risulti essere intestatario di autoveicolo
oggetto di acquisto intracomunitario in base alla
documentazione rilasciata in uno Stato membro e che abbia
assolto agli obblighi relativi all'adempimento dell'imposta,
può presentare, in luogo della dichiarazione di cui al punto
3) dell'articolo 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814,
la documentazione ai fini dell'adempimento dell'imposta.
5. Nel comma 1 dell'articolo 132 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n.285, dopo le parole: "formalità doganali"
sono inserite le seguenti: "o a quelle di cui all'articolo 53,
comma 2, del decretolegge 30 agosto 1993, n.331".
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