| (Adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto).
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n.633, sono apportate le seguenti modificazioni:
A) nell'articolo 7, il primo e il secondo comma
sono sostituiti dai seguenti:
"Agli effetti del presente decreto:
a) per "Stato" o "territorio dello Stato" si
intende il territorio della Repubblica italiana, con
esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e
delle acque italiane del lago di Lugano;
b) per "Comunità" o "territorio della Comunità"
si intende il territorio corrispondente al campo di
applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica
europea con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata
nella lettera a):
1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola
di Helgoland ed il territorio di Busingen;
3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti
d'oltremare;
4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le
isole Canarie;
c) il Principato di Monaco e l'isola di Man si
intendono compresi nel territorio rispettivamente della
Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord.
Le cessioni di beni si considerano effettuate nel
territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili
ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime
della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello
stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro,
installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal
fornitore o per suo conto. Si considerano altresì effettuate
nel territorio dello Stato le cessioni di beni nei confronti
di passeggeri
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nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi,
aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio
dello Stato; si considera intracomunitario il trasporto con
luogo di partenza e di arrivo siti in Stati membri diversi e
luogo di partenza quello di primo punto di imbarco dei
passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo punto di
sbarco.";
B) nell'articolo 8, primo comma, lettere a)
e b), le parole: "all'estero o comunque fuori del
territorio doganale" sono sostituite dalle parole: "fuori del
territorio della Comunità economica europea";
C) nell'articolo 8, primo comma, lettera
b), le parole: "nei bagagli personali fuori del
territorio doganale" sono sostituite dalle parole: "nei
bagagli personali fuori del territorio della Comunità
economica europea" e nello stesso comma del medesimo articolo,
alla lettera c) dopo le parole: "che intenda esportarli"
sono aggiunte le seguenti: "o destinarli a cessioni
intracomunitarie" e dopo le parole: "inerente all'attività di
esportazione" sono aggiunte le seguenti: "o a quella diretta a
scambi intracomunitari";
D) nell'articolo 8 è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Ai fini dell'applicazione del primo comma si intendono
spediti o trasportati fuori della Comunità anche i beni
destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la
costruzione, la riparazione, la manutenzione, la
trasformazione, l'equipaggiamento e il rifornimento delle
piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonché per la
realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la
terraferma";
E) nell'articolo 9, primo comma, dopo il numero
7) è aggiunto il seguente:
"7- bis) i servizi di intermediazione resi in nome e
per conto di agenzie di viaggio di cui all'articolo
74- ter, relativi a prestazioni eseguite fuori del
territorio degli Stati membri della Comunità economica
europea.";
F) nell'articolo 29, secondo comma, punto 1),
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché delle
fatture relative a cessioni intracomunitarie"; nel successivo
sesto comma, dopo il primo periodo, sono aggiunte le seguenti
parole: "; con lo stesso decreto può essere disposta anche la
presentazione di uno o più degli elenchi di cui al decreto del
Ministro delle finanze del 21 ottobre 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.251 del 24 ottobre 1992.";
G) l'articolo 38- quater è sostituito dal
seguente:
"Art. 38- quater - (Sgravio dell'imposta
per i viaggiatori stranieri). - 1. Le cessioni a soggetti
domiciliati e residenti fuori della Comunità economica europea
di beni di corrispettivo complessivo superiore a lire 300 mila
destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei
bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità
medesima, possono essere effettuate senza pagamento
dell'imposta. Questa disposizione si applica a condizione che
sia emessa fattura a norma dell'articolo 21, recante anche
l'indicazione degli estremi del
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passaporto o di altro documento equipollente. L'esemplare
della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito
al cedente, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla
Comunità, entro tre mesi dall'effettuazione della operazione;
in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere
alla regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo
26, primo comma, entro quindici giorni dalla scadenza del
suddetto termine.
2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il
cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista, il
cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per
rivalsa a condizione che restituisca al cedente l'esemplare
della fattura vistato dall'ufficio doganale entro tre mesi
dall'effettuazione dell'operazione. Il rimborso è effettuato
dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta
mediante annotazione della corrispondente variazione nel
registro di cui all'articolo 25.";
H) Nell'articolo 53, al terzo comma, sono
aggiunte, in fine, le parole: "o da atto registrato presso
l'ufficio del registro.";
I) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:
"Art. 67 - (Importazioni). - 1. Costituiscono
importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni
introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da
Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità e
che non siano stati già immessi in libera pratica in altro
Paese membro della Comunità medesima, ovvero che siano
provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla
Comunità a norma dell'articolo 7, primo comma, lettera
b):
a) le operazioni di immissione in libera
pratica, con sospensione del pagamento dell'imposta qualora si
tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro
della Comunità economica europea ovvero ad essere immessi in
un deposito non doganale autorizzato;
b) le operazioni di perfezionamento attivo di
cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento CEE
n.1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985;
c) le operazioni di ammissione temporanea
aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal
quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunità
economica europea, non fruiscano della esenzione totale dai
dazi di importazione;
d) le operazioni di immissione in consumo
relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole
Canarie e dai Dipartimenti francesi d'oltremare;
e) le operazioni di estrazione dai depositi non
doganali autorizzati per immissione in consumo dei beni di cui
alla lettera a).
2. Sono altresì soggette all'imposta le operazioni di
reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori
della Comunità economica europea e quelle di reintroduzione di
beni precedentemente esportati fuori della Comunità
medesima.";
L) nell'articolo 68 la lettera e) è
soppressa;
M) nell'articolo 70 è aggiunto, in fine, il
seguente comma: "L'imposta assolta per l'importazione di beni
da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui
all'articolo 4, quarto
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comma, può essere richiesta a rimborso secondo modalità e
termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, se i
beni sono spediti o trasportati in altro Stato membro della
Comunità economica europea. Il rimborso è eseguito a
condizione che venga fornita la prova che l'acquisizione
intracomunitaria di detti beni è stata assoggettata
all'imposta nello Stato membro di destinazione.";
N) nell'articolo 73- bis, secondo comma,
primo periodo, dopo le parole: "o dall'importatore" sono
aggiunte le parole: "ovvero da chi effettua acquisti
intracomunitari" e, nel quarto comma, primo periodo, dopo le
parole: "o importatori" sono aggiunte le parole: "ovvero agli
acquirenti intracomunitari";
O) nell'articolo 74, ottavo comma, secondo
periodo, dopo le parole: "L'imposta afferente l'importazione"
sono inserite le parole: "o l'acquisto intracomunitario".
2. Le operazioni di cui all'articolo 40, comma 9,
concorrono a formare l'ammontare delle operazioni,
rispettivamente non imponibili o non soggette, indicate
nell'articolo 30, comma terzo, lettere b) e d),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.633, e successive modificazioni.
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