| 1. La regione stabilisce le modalità ed i criteri secondo i
quali è fatto obbligo al titolare della autorizzazione o della
concessione, al termine della coltivazione, di provvedere alla
sistemazione del suolo, tenendo conto della natura dei luoghi
e dell'attività, della congruità dell'onere relativo rispetto
al valore dei materiali estratti, nonché della possibilità del
riuso dell'area per nuove destinazioni socio-economiche.
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