| ...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*).
Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui
tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da
direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina
dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie.
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| (Disposizioni transitorie).
1. Le disposizioni del capo II si applicano alle
operazioni intracomunitarie effettuate successivamente al 31
dicembre 1992.
2. In deroga al comma 1 e all'articolo 38, e salvo quanto
previsto al comma 4 del presente articolo, i beni provenienti
dagli altri Stati membri che anteriormente al 1^ gennaio 1993
sono stati introdotti nello Stato ed assoggettati ad un regime
doganale sospensivo e che risultano alla data stessa ancora
vincolati a detto regime, sono considerati in importazione
all'atto dello svincolo, anche irregolare, se esso comporta
l'immissione in consumo nello Stato dei beni stessi. La
disposizione si applica altresì all'atto della conclusione,
anche irregolare, del regime del transito comunitario o di
altro regime internazionale di transito iniziato in altro
Stato membro anteriormente alla data anzidetta e risultante
ancora acceso alla data stessa.
3. Sono anche considerati in importazione, ai sensi
dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n.633, nel testo vigente alla data del 31
dicembre 1992, i beni nazionali esportati anteriormente al 1^
gennaio 1993 verso un altro Stato membro, qualora siano
reimportati o reintrodotti nello Stato a decorrere da tale
data; si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli
articoli 69, secondo comma, e 68, primo comma, lettera
d) del citato decreto n.633 del 1972.
4. Non sono soggette all'imposta le importazioni relative
a:
a) beni di cui al comma 2 che vengono spediti o
trasportati fuori della Comunità economica europea;
b) beni diversi dai mezzi di trasporto introdotti
nello Stato in regime di ammissione temporanea anteriormente
al 1^ gennaio 1993 che sono rispediti o trasportati verso lo
Stato membro di provenienza;
c) mezzi di trasporto introdotti nello Stato in
regime di ammissione temporanea anteriormente al 1^ gennaio
1993 che risultino
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acquistati o importati nello Stato membro di provenienza
secondo le disposizioni generali di imposizione vigenti in
tale Stato e che comunque non abbiano beneficiato di esenzione
o rimborso dall'imposta a motivo della loro esportazione dallo
Stato medesimo; tale condizione si considera in ogni caso
soddisfatta se il mezzo di trasporto è stato oggetto di
immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di
formalità equipollenti per la prima volta anteriormente al 1^
gennaio 1985 ovvero se l'ammontare dell'imposta risulta non
superiore a lire 20 mila.
5. Gli acquisti intracomunitari di beni introdotti nel
territorio dello Stato successivamente al 31 dicembre 1992
sono soggetti all'imposta ancorché anteriormente a tale data
il relativo corrispettivo sia stato in tutto o in parte
fatturato o pagato. Per tali acquisti si applicano l'articolo
46, comma 5, qualora non sia stata ricevuta la fattura di cui
al comma 1 dello stesso articolo, e l'articolo 50, comma 6, ai
fini della compilazione dell'elenco riepilogativo degli
acquisti.
6. Per le cessioni intracomunitarie di beni spediti o
trasportati in altro Stato membro successivamente al 31
dicembre 1992, per le quali sia stata emessa fattura
anteriormente al 1^ gennaio 1993, resta ferma l'applicazione
dell'articolo 8, primo comma, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633,
sempreché le cessioni siano non imponibili anche a norma
dell'articolo 41 del presente decreto. Le operazioni devono
essere indicate, ricorrendone i presupposti, nell'elenco
riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di cui
all'articolo 50, comma 6, ancorché le relative fatture siano
state registrate anteriormente al 1^ gennaio 1993.
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