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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14882
DDL3080-0076
Progetto di legge Camera n. 3080 - testo presentato - (DDL11-3080)
(suddiviso in 89 Unità Documento)
Unità Documento n.76 (che inizia a pag.120 dello stampato)
...C3080. TESTIPDL
...C3080.
...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*). Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
Articolo 60.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3080 ZZ11 ZZDL ZZPR
                (Disposizioni transitorie). 
      1.  Le disposizioni del capo II si applicano alle
  operazioni intracomunitarie effettuate successivamente al 31
  dicembre 1992.
      2.  In deroga al comma 1 e all'articolo 38, e salvo quanto
  previsto al comma 4 del presente articolo, i beni provenienti
  dagli altri Stati membri che anteriormente al 1^ gennaio 1993
  sono stati introdotti nello Stato ed assoggettati ad un regime
  doganale sospensivo e che risultano alla data stessa ancora
  vincolati a detto regime, sono considerati in importazione
  all'atto dello svincolo, anche irregolare, se esso comporta
  l'immissione in consumo nello Stato dei beni stessi.  La
  disposizione si applica altresì all'atto della conclusione,
  anche irregolare, del regime del transito comunitario o di
  altro regime internazionale di transito iniziato in altro
  Stato membro anteriormente alla data anzidetta e risultante
  ancora acceso alla data stessa.
      3.  Sono anche considerati in importazione, ai sensi
  dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica
  26 ottobre 1972, n.633, nel testo vigente alla data del 31
  dicembre 1992, i beni nazionali esportati anteriormente al 1^
  gennaio 1993 verso un altro Stato membro, qualora siano
  reimportati o reintrodotti nello Stato a decorrere da tale
  data; si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli
  articoli 69, secondo comma, e 68, primo comma, lettera
  d)  del citato decreto n.633 del 1972.
      4.  Non sono soggette all'imposta le importazioni relative
  a:
          a)  beni di cui al comma 2 che vengono spediti o
  trasportati fuori della Comunità economica europea;
          b)  beni diversi dai mezzi di trasporto introdotti
  nello Stato in regime di ammissione temporanea anteriormente
  al 1^ gennaio 1993 che sono rispediti o trasportati verso lo
  Stato membro di provenienza;
          c)  mezzi di trasporto introdotti nello Stato in
  regime di ammissione temporanea anteriormente al 1^ gennaio
  1993 che risultino
 
                              Pag. 121
 
  acquistati o importati nello Stato membro di provenienza
  secondo le disposizioni generali di imposizione vigenti in
  tale Stato e che comunque non abbiano beneficiato di esenzione
  o rimborso dall'imposta a motivo della loro esportazione dallo
  Stato medesimo; tale condizione si considera in ogni caso
  soddisfatta se il mezzo di trasporto è stato oggetto di
  immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di
  formalità equipollenti per la prima volta anteriormente al 1^
  gennaio 1985 ovvero se l'ammontare dell'imposta risulta non
  superiore a lire 20 mila.
      5.  Gli acquisti intracomunitari di beni introdotti nel
  territorio dello Stato successivamente al 31 dicembre 1992
  sono soggetti all'imposta ancorché anteriormente a tale data
  il relativo corrispettivo sia stato in tutto o in parte
  fatturato o pagato.  Per tali acquisti si applicano l'articolo
  46, comma 5, qualora non sia stata ricevuta la fattura di cui
  al comma 1 dello stesso articolo, e l'articolo 50, comma 6, ai
  fini della compilazione dell'elenco riepilogativo degli
  acquisti.
      6.  Per le cessioni intracomunitarie di beni spediti o
  trasportati in altro Stato membro successivamente al 31
  dicembre 1992, per le quali sia stata emessa fattura
  anteriormente al 1^ gennaio 1993, resta ferma l'applicazione
  dell'articolo 8, primo comma, lettera  a),  del decreto
  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633,
  sempreché le cessioni siano non imponibili anche a norma
  dell'articolo 41 del presente decreto.  Le operazioni devono
  essere indicate, ricorrendone i presupposti, nell'elenco
  riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di cui
  all'articolo 50, comma 6, ancorché le relative fatture siano
  state registrate anteriormente al 1^ gennaio 1993.
 
DATA=930831 FASCID=DDL11-3080 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3080 TOTPAG=0150 TOTDOC=0089 NDOC=0076 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0120 RIGINIZ=018 PAGFIN=0121 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=120 PAGEFIN=121 SORTRES= SORTDDL=308000 00 FASCIDC=11DDL3080 SORTNAV=0308000 000 00000 ZZDDLC3080 NDOC0076 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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