Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14887
DDL3080-0081
Progetto di legge Camera n. 3080 - testo presentato - (DDL11-3080)
(suddiviso in 89 Unità Documento)
Unità Documento n.81 (che inizia a pag.124 dello stampato)
...C3080. TESTIPDL
...C3080.
...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*). Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
Articolo 62.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3080 ZZ11 ZZDL ZZPR
  (Modificazioni della disciplina dei centri autorizzati di
                      assistenza fiscale
                e dei rimborsi d'imposta). 
      1.  All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n.413,
  sono apportate le seguenti modificazioni:
          a)  nel comma 8, le parole: "1^ gennaio 1993" sono
  sostituite dalle seguenti: "1^ gennaio 1994";
          b)  dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
  "8- bis.  Il visto di conformità formale dei dati esposti
  nelle dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 può essere
  apposto a condizione che la richiesta di autorizzazione
  all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza
  sia presentata almeno quaranta giorni prima della scadenza del
  termine di presentazione delle dichiarazioni nelle quali si
  intende apporre il visto e nei casi, di cui al comma 2, in cui
  la richiesta di autorizzazione alla costituzione dei centri
  sia presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza di
  tale termine.  Per le dichiarazioni da presentare nell'anno
  1993 predisposte dai professionisti o dai centri di
  assistenza, le scritture contabili si considerano tenute dal
  professionista o dal centro di assistenza anche se sono state
  redatte ed elaborate dallo stesso contribuente, dalle
  associazioni sindacali di categoria di cui ai commi 1 e 2, o
  da impresa avente per oggetto l'elaborazione di dati contabili
  prescelta dalle medesime associazioni o organizzazioni che
  hanno costituito il centro di assistenza, a condizione che
  risulti da apposita attestazione che il controllo delle
  scritture stesse sia stato eseguito entro il termine per la
  presentazione delle dichiarazioni.";
 
                              Pag. 125
 
          c)  nel comma 13- bis,  introdotto
  dall'articolo 10, comma 5 quater,  del decreto-legge 19
  settembre 1992, n.384, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 14 novembre 1992, n.438, è sostituito dal seguente:
        "13- bis.  I sostituti d'imposta non sono obbligati
  a svolgere le attività previste dal comma 13, qualora abbiano
  costituito centri di assistenza fiscale di cui al comma 20,
  ovvero abbiano stipulato convenzione con un centro di
  assistenza di cui alle lettere  a)  e  b)  del comma
  1, ovvero di cui al comma 20.  In entrambi i casi trovano
  applicazione le disposizioni dei commi da 21 a 24.  Per i
  sostituti d'imposta resta fermo l'obbligo di tener conto, ai
  fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenuta
  d'acconto, del risultato contabile delle liquidazioni delle
  dichiarazioni dei redditi presentate ai centri di assistenza;
  nessun compenso è dovuto ai sostituti d'imposta per tale
  adempimento.";
          d)  nel comma 16 sono soppresse le parole:
  "aumentata a lire 40.000 per i sostituti con meno di venti
  lavoratori dipendenti";
          e)  il comma 23 è sostituito dal seguente:
  " 23.  Se, in sede di controllo da parte
  dell'Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei
  redditi dei lavoratori dipendenti e pensionati, emergono
  irregolarità relative alle attività esercitate ai sensi del
  comma 21, si applicano le sanzioni previste nel comma 17
  nonché le disposizioni del primo periodo del comma 7 per
  quanto riguarda l'esercizio del diritto di rivalsa.";
          f)  nel comma 27, le parole: "1^ gennaio 1993"
  sono sostituite dalle seguenti: "1^ gennaio 1994".
      2.  I compensi di cui all'articolo 78, comma 22, della
  legge 30 dicembre 1991, n. 413, competono ai centri di
  assistenza fiscale solo nel caso in cui abbiano direttamente
  effettuato la raccolta delle dichiarazioni degli interessati e
  compiuto le operazioni di cui al comma 21 del predetto
  articolo 78.  La raccolta delle dichiarazioni e le altre
  operazioni si intendono effettuate direttamente anche se il
  centro di assistenza vi provvede tramite i propri soci, i
  sostituti d'imposta che hanno stipulato la convenzione
  prevista dall'articolo 78, comma 13- bis,  della legge 30
  dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, ovvero le
  imprese cui il centro di assistenza affida l'effettuazione
  delle medesime attività.
      3.  Fino all'entrata in vigore del conto fiscale,
  istituito dall'articolo 78, comma 27, della legge 30 dicembre
  1991, n.413, i compensi previsti dal comma 22 dello stesso
  articolo vengono erogati direttamente dall'Amministrazione
  finanziaria a seguito dell'invio, su supporto magnetico, delle
  dichiarazioni dei redditi degli utenti e di corrispondenti
  elenchi riassuntivi, sottoscritti dal direttore tecnico
  responsabile del centro di assistenza fiscale.  Le modalità di
  corresponsione del compenso sono stabilite con decreto del
  Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
  tesoro.
      4.  Nell'articolo 13 del decreto del Presidente della
  Repubblica 4 settembre 1992, n.395, il comma 1 è sostituito
  dal seguente:
 
                              Pag. 126
 
      "1.  I centri di assistenza per i lavoratori dipendenti e
  pensionati, per essere autorizzati, devono stipulare una
  polizza di assicurazione della responsabilità civile per
  garantire agli utenti, che esercitano il diritto di rivalsa ai
  sensi del comma 23 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre
  1991, n.413, il risarcimento del danno sopportato con il
  pagamento delle sanzioni amministrative irrogate nei loro
  confronti.".
      5.  Per l'anno 1993 i sostituti di imposta e i centri
  autorizzati di assistenza fiscale di cui all'articolo 78,
  comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive
  modificazioni, possono ricevere le dichiarazioni dei redditi
  anche oltre il termine del 15 marzo 1993, previsto per i
  titolari di reddito di pensione e quello del 31 marzo 1993
  previsto per i titolari di reddito di lavoro dipendente ed
  assimilati.  Qualora il risultato contabile della liquidazione
  delle stesse sia stato comunicato al sostituto d'imposta oltre
  il 30 aprile 1993 ed entro il 10 luglio 1993, il sostituto
  stesso deve tener conto del risultato medesimo ai fini delle
  operazioni previste dall'articolo 16, comma 2, primo e secondo
  periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 4
  settembre 1992, n. 395, entro il primo mese utile, e ciò anché
  al fine di tener conto di eventuali rettifiche comunicate dai
  centri autorizzati di assistenza fiscale.
      6.  Nell'articolo 9, quarto comma, del decreto del
  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e
  successive modificazioni, le parole: "tra il 1^ e il 30 aprile
  di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1^ e
  il 30 settembre di ciascun anno".
      7.  All'articolo 42- bis  del decreto del Presidente
  della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, sono apportate le
  seguenti modificazioni:
          a)  il secondo comma è sostituito dal seguente:
      "Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del
  termine della presentazione della dichiarazione dei redditi
  gli uffici e i centri di servizio formano, per ciascun anno di
  imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza
  di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il
  numero di registrazione della dichiarazione originante il
  rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonché
  riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare
  dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli
  estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole
  liste.";
          b)  il primo periodo del sesto comma è sostituito
  dal seguente: "I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata
  ovvero, se di importo superiore a lire 10 milioni, per
  assicurata dalla competente sezione di tesoreria provinciale
  dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi
  diritto, senza obbligo di avviso.".
      8.  Al fine di provvedere alla regolare esecuzione dei
  rimborsi automatizzati ed al reintegro delle somme dovute per
  i compensi ai concessionari della riscossione per l'anno 1993,
  gli stanziamenti dei capitoli 3521 e 3458 dello stato di
  previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario
  medesimo sono incrementati, rispettivamente, di lire 305
  miliardi e di lire 95 miliardi.
 
                              Pag. 127
 
      9.  All'onere derivante dal comma 8, pari a lire 400
  miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione della
  dotazione del capitolo 3530 dello stato di previsione del
  Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1993.  Il
  Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
  decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      10.  Le disposizioni di cui all'articolo 42- bis  del
  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
  n.602, come modificato dal comma 7 del presente articolo, si
  applicano anche ai rimborsi relativi ai periodi di imposta
  antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore
  del presente decreto; in tal caso le liste debbono essere
  formate entro il 31 dicembre 1994.
      11.  Al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992,
  n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a)  il comma 3- bis  dell'articolo 1 è
  sopppresso;
          b)  il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4
  è soppresso;
          c)  dopo il comma 2 dell'articolo 4 è aggiunto il
  seguente:
      "2- bis.  Gli importi dovuti ai sensi del presente
  decreto sono imputabili a riduzione del patrimonio netto
  dell'impresa nel bilancio del periodo cui si riferisce il
  tributo o in quello del pagamento.  Il patrimonio su cui va
  calcolata l'imposta è assunto al lordo dell'imposta
  stessa.".
      12.  Per gli imprenditori e per gli esercenti arti o
  professioni che non aderiscono ad alcuna associazione di
  categoria presente nel Consiglio nazionale dell'economia e del
  lavoro (CNEL) o per i quali non esistono associazioni di
  categoria né ordini professionali, il parere di cui
  all'articolo 11- bis,  comma 3, terzo periodo, del
  decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è
  sostituito da una autocertificazione dell'interessato
  concernente la descrizione dell'attività svolta.  Tale
  certificazione deve essere asseverata a norma del medesimo
  articolo 11- bis,  comma 3.
      13.  I redditi di impresa dichiarati dai soggetti di cui
  all'articolo 11- bis  del decreto-legge 19 settembre 1992,
  n.384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
  1992, n.438, sono esclusi dall'imposta locale sui redditi fino
  ad un ammontare corrispondente al contributo diretto
  lavorativo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma
  1- bis,  del decreto-legge 2 marzo 1989, n.69, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.154,
  introdotto dall'articolo 11, comma 4, del predetto
  decreto-legge n.384 del 1992.  Ai soggetti cui si applicano le
  disposizioni del presente comma non spettano le deduzioni di
  cui all'articolo 120 del testo unico delle imposte sui
  redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
  22 dicembre 1986, n.917.
      14.  La disposizione di cui all'articolo 9, comma 9, del
  decretolegge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, deve
  intendersi nel senso che ai fini dell'imposta sul valore
  aggiunto il contributo diretto lavorativo di cui
 
                              Pag. 128
 
  all'articolo 11, comma 1- bis,  del decreto-legge 2 marzo
  1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
  aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni ed
  integrazioni, non spiega diretta e immediata efficacia ma di
  esso si tiene conto esclusivamente ai fini dell'accertamento
  induttivo di cui all'articolo 12 dello stesso decreto-legge n.
  69 del 1989 nei confronti dei soggetti ivi indicati qualora
  l'Amministrazione finanziaria ricorra a tale tipo di
  accertamento.
      15.  Per l'anno 1993 i contribuenti che intendono adeguare
  il volume d'affari ai coefficienti presuntivi di cui
  all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.
  154, e successive modificazioni ed integrazioni, possono
  integrare la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul
  valore aggiunto ed effettuare il relativo versamento entro il
  termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
  In tal caso sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per
  cento e non si applicano soprattasse e pene pecuniarie.  I
  maggiori corrispettivi devono essere annotati, in apposita
  sezione, entro il suddetto termine, nel registro di cui
  all'articolo 23 o all'articolo 24 del decreto del Presidente
  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
      16.  L'ammontare dei corrispettivi non registrati
  dichiarato per adeguare il volume d'affari ai coefficienti
  presuntivi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo
  1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
  aprile 1989, n. 154, va ripartito in proporzione agli
  ammontari dichiarati di operazioni imponibili, con riferimento
  alle rispettive aliquote, nonché di operazioni non imponibili,
  esenti ovvero non soggette ad imposta.
      17.  Il termine previsto dall'articolo 8, comma 10, del
  decretolegge 27 aprile 1990, n.90, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n.165, in materia
  di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici
  finanziari, è prorogato al 31 dicembre 1993.
      18.  Nel decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono
  apportate le seguenti modificazioni:
          a)  nell'articolo 4, comma 1, lettere  d)  ed
  l),  le parole: "31 marzo 1993" sono sostituite dalle
  altre: "20 giugno 1993";
          b)  nell'articolo 5, comma 1, le parole: "31 marzo
  1993" sono sostituite dalle altre: "20 giugno 1993".
          c)  nell'articolo 12, comma 3, le parole:
  "febbraio, aprile, giugno e settembre 1992" sono sostituite
  dalle seguenti: "nell'anno 1992 e nei mesi di febbraio, aprile
  e giugno 1993"; e le parole: "1^ novembre 1992" sono
  sostituite dalle seguenti: "1^ luglio 1993".
      19.  Nell'articolo 62- bis,  i commi 1 e 4 della legge
  30 dicembre 1991, n. 413, introdotto dall'articolo 5, comma 6,
  del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, le parole:
  "31 marzo 1993" sono sostituite dalle seguenti: "20 giugno
  1993".
 
                              Pag. 129
 
      20.  I versamenti dovuti con riferimento alla
  dichiarazione dei redditi dalle persone fisiche e dalle
  società ed associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del
  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
  successive modificazioni, che ai sensi delle disposizioni
  vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
  devono essere eseguiti entro il termine di presentazione della
  dichiarazione, sono effettuati almeno 10 giorni prima del
  termine stabilito per la presentazione della dichiarazione
  stessa.
      21.  I provvedimenti previsti dall'articolo 2
  dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della
  protezione civile 29 gennaio 1993, pubblicata nella
  Gazzetta Ufficiale  n. 26 del 2 febbraio 1993, per
  definire i termini e le modalità di recupero dei carichi
  sospesi sono adottati con decreti del Ministro delle finanze e
  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
      22.  Al fine di dare pratica attuazione al disposto di cui
  all'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui
  redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
  22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il
  Ministero del tesoro, nella compilazione del certificato di
  cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
  29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, tiene
  conto dell'ammontare di tutti i contributi versati dai membri
  italiani del Parlamento europeo ai fini della costituzione di
  pensioni o vitalizi secondo la regolamentazione propria di
  tale istituzione, purché la stessa provveda a far pervenire in
  tempo utile la relativa documentazione.
      23.  All'articolo 58 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
  sono apportate le seguenti modificazioni:
          a)  al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente
  periodo: "La disposizione di cui al presente comma si applica
  anche ai fini dell'opzione prevista al comma 3- bis ";
          b)  dopo il comma 3, è inserito il seguente:
      "3- bis.  La possibilità di opzione di cui al comma 2
  è estesa, alle medesime condizioni, ai soggetti di cui
  all'articolo 87, comma 1, lettera  c),  del testo unico
  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le
  attività esercitate aventi carattere assistenziale, didattico,
  sanitario e culturale.".
    24.  La dichiarazione di opzione di cui all'articolo 58,
  comma 3- bis,  della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
  introdotto dal comma 23, lettera  b),  del presente
  articolo, deve essere presentata entro il 18 dicembre 1993; la
  relativa imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
  persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e
  dell'imposta sul valore aggiunto deve essere versata in due
  rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, la prima
  entro il termine di presentazione della dichiarazione e la
  seconda entro il mese di maggio 1994.  Con decreto del Ministro
  delle finanze, da pubblicare nella  Gazzetta Ufficiale
  entro il 30 settembre 1993, saranno stabilite le modalità
  di presentazione della dichiarazione di opzione e di
  versamento dell'imposta.
 
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