| (Modificazioni della disciplina dei centri autorizzati di
assistenza fiscale
e dei rimborsi d'imposta).
1. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n.413,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 8, le parole: "1^ gennaio 1993" sono
sostituite dalle seguenti: "1^ gennaio 1994";
b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
"8- bis. Il visto di conformità formale dei dati esposti
nelle dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 può essere
apposto a condizione che la richiesta di autorizzazione
all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza
sia presentata almeno quaranta giorni prima della scadenza del
termine di presentazione delle dichiarazioni nelle quali si
intende apporre il visto e nei casi, di cui al comma 2, in cui
la richiesta di autorizzazione alla costituzione dei centri
sia presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza di
tale termine. Per le dichiarazioni da presentare nell'anno
1993 predisposte dai professionisti o dai centri di
assistenza, le scritture contabili si considerano tenute dal
professionista o dal centro di assistenza anche se sono state
redatte ed elaborate dallo stesso contribuente, dalle
associazioni sindacali di categoria di cui ai commi 1 e 2, o
da impresa avente per oggetto l'elaborazione di dati contabili
prescelta dalle medesime associazioni o organizzazioni che
hanno costituito il centro di assistenza, a condizione che
risulti da apposita attestazione che il controllo delle
scritture stesse sia stato eseguito entro il termine per la
presentazione delle dichiarazioni.";
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c) nel comma 13- bis, introdotto
dall'articolo 10, comma 5 quater, del decreto-legge 19
settembre 1992, n.384, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 novembre 1992, n.438, è sostituito dal seguente:
"13- bis. I sostituti d'imposta non sono obbligati
a svolgere le attività previste dal comma 13, qualora abbiano
costituito centri di assistenza fiscale di cui al comma 20,
ovvero abbiano stipulato convenzione con un centro di
assistenza di cui alle lettere a) e b) del comma
1, ovvero di cui al comma 20. In entrambi i casi trovano
applicazione le disposizioni dei commi da 21 a 24. Per i
sostituti d'imposta resta fermo l'obbligo di tener conto, ai
fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenuta
d'acconto, del risultato contabile delle liquidazioni delle
dichiarazioni dei redditi presentate ai centri di assistenza;
nessun compenso è dovuto ai sostituti d'imposta per tale
adempimento.";
d) nel comma 16 sono soppresse le parole:
"aumentata a lire 40.000 per i sostituti con meno di venti
lavoratori dipendenti";
e) il comma 23 è sostituito dal seguente:
" 23. Se, in sede di controllo da parte
dell'Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei
redditi dei lavoratori dipendenti e pensionati, emergono
irregolarità relative alle attività esercitate ai sensi del
comma 21, si applicano le sanzioni previste nel comma 17
nonché le disposizioni del primo periodo del comma 7 per
quanto riguarda l'esercizio del diritto di rivalsa.";
f) nel comma 27, le parole: "1^ gennaio 1993"
sono sostituite dalle seguenti: "1^ gennaio 1994".
2. I compensi di cui all'articolo 78, comma 22, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, competono ai centri di
assistenza fiscale solo nel caso in cui abbiano direttamente
effettuato la raccolta delle dichiarazioni degli interessati e
compiuto le operazioni di cui al comma 21 del predetto
articolo 78. La raccolta delle dichiarazioni e le altre
operazioni si intendono effettuate direttamente anche se il
centro di assistenza vi provvede tramite i propri soci, i
sostituti d'imposta che hanno stipulato la convenzione
prevista dall'articolo 78, comma 13- bis, della legge 30
dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, ovvero le
imprese cui il centro di assistenza affida l'effettuazione
delle medesime attività.
3. Fino all'entrata in vigore del conto fiscale,
istituito dall'articolo 78, comma 27, della legge 30 dicembre
1991, n.413, i compensi previsti dal comma 22 dello stesso
articolo vengono erogati direttamente dall'Amministrazione
finanziaria a seguito dell'invio, su supporto magnetico, delle
dichiarazioni dei redditi degli utenti e di corrispondenti
elenchi riassuntivi, sottoscritti dal direttore tecnico
responsabile del centro di assistenza fiscale. Le modalità di
corresponsione del compenso sono stabilite con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro.
4. Nell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 4 settembre 1992, n.395, il comma 1 è sostituito
dal seguente:
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"1. I centri di assistenza per i lavoratori dipendenti e
pensionati, per essere autorizzati, devono stipulare una
polizza di assicurazione della responsabilità civile per
garantire agli utenti, che esercitano il diritto di rivalsa ai
sensi del comma 23 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre
1991, n.413, il risarcimento del danno sopportato con il
pagamento delle sanzioni amministrative irrogate nei loro
confronti.".
5. Per l'anno 1993 i sostituti di imposta e i centri
autorizzati di assistenza fiscale di cui all'articolo 78,
comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive
modificazioni, possono ricevere le dichiarazioni dei redditi
anche oltre il termine del 15 marzo 1993, previsto per i
titolari di reddito di pensione e quello del 31 marzo 1993
previsto per i titolari di reddito di lavoro dipendente ed
assimilati. Qualora il risultato contabile della liquidazione
delle stesse sia stato comunicato al sostituto d'imposta oltre
il 30 aprile 1993 ed entro il 10 luglio 1993, il sostituto
stesso deve tener conto del risultato medesimo ai fini delle
operazioni previste dall'articolo 16, comma 2, primo e secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 4
settembre 1992, n. 395, entro il primo mese utile, e ciò anché
al fine di tener conto di eventuali rettifiche comunicate dai
centri autorizzati di assistenza fiscale.
6. Nell'articolo 9, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e
successive modificazioni, le parole: "tra il 1^ e il 30 aprile
di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1^ e
il 30 settembre di ciascun anno".
7. All'articolo 42- bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del
termine della presentazione della dichiarazione dei redditi
gli uffici e i centri di servizio formano, per ciascun anno di
imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza
di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il
numero di registrazione della dichiarazione originante il
rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonché
riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare
dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli
estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole
liste.";
b) il primo periodo del sesto comma è sostituito
dal seguente: "I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata
ovvero, se di importo superiore a lire 10 milioni, per
assicurata dalla competente sezione di tesoreria provinciale
dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi
diritto, senza obbligo di avviso.".
8. Al fine di provvedere alla regolare esecuzione dei
rimborsi automatizzati ed al reintegro delle somme dovute per
i compensi ai concessionari della riscossione per l'anno 1993,
gli stanziamenti dei capitoli 3521 e 3458 dello stato di
previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario
medesimo sono incrementati, rispettivamente, di lire 305
miliardi e di lire 95 miliardi.
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9. All'onere derivante dal comma 8, pari a lire 400
miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione della
dotazione del capitolo 3530 dello stato di previsione del
Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1993. Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. Le disposizioni di cui all'articolo 42- bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.602, come modificato dal comma 7 del presente articolo, si
applicano anche ai rimborsi relativi ai periodi di imposta
antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto; in tal caso le liste debbono essere
formate entro il 31 dicembre 1994.
11. Al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992,
n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3- bis dell'articolo 1 è
sopppresso;
b) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4
è soppresso;
c) dopo il comma 2 dell'articolo 4 è aggiunto il
seguente:
"2- bis. Gli importi dovuti ai sensi del presente
decreto sono imputabili a riduzione del patrimonio netto
dell'impresa nel bilancio del periodo cui si riferisce il
tributo o in quello del pagamento. Il patrimonio su cui va
calcolata l'imposta è assunto al lordo dell'imposta
stessa.".
12. Per gli imprenditori e per gli esercenti arti o
professioni che non aderiscono ad alcuna associazione di
categoria presente nel Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (CNEL) o per i quali non esistono associazioni di
categoria né ordini professionali, il parere di cui
all'articolo 11- bis, comma 3, terzo periodo, del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è
sostituito da una autocertificazione dell'interessato
concernente la descrizione dell'attività svolta. Tale
certificazione deve essere asseverata a norma del medesimo
articolo 11- bis, comma 3.
13. I redditi di impresa dichiarati dai soggetti di cui
all'articolo 11- bis del decreto-legge 19 settembre 1992,
n.384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1992, n.438, sono esclusi dall'imposta locale sui redditi fino
ad un ammontare corrispondente al contributo diretto
lavorativo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma
1- bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n.69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.154,
introdotto dall'articolo 11, comma 4, del predetto
decreto-legge n.384 del 1992. Ai soggetti cui si applicano le
disposizioni del presente comma non spettano le deduzioni di
cui all'articolo 120 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n.917.
14. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 9, del
decretolegge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, deve
intendersi nel senso che ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto il contributo diretto lavorativo di cui
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all'articolo 11, comma 1- bis, del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni ed
integrazioni, non spiega diretta e immediata efficacia ma di
esso si tiene conto esclusivamente ai fini dell'accertamento
induttivo di cui all'articolo 12 dello stesso decreto-legge n.
69 del 1989 nei confronti dei soggetti ivi indicati qualora
l'Amministrazione finanziaria ricorra a tale tipo di
accertamento.
15. Per l'anno 1993 i contribuenti che intendono adeguare
il volume d'affari ai coefficienti presuntivi di cui
all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.
154, e successive modificazioni ed integrazioni, possono
integrare la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto ed effettuare il relativo versamento entro il
termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
In tal caso sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per
cento e non si applicano soprattasse e pene pecuniarie. I
maggiori corrispettivi devono essere annotati, in apposita
sezione, entro il suddetto termine, nel registro di cui
all'articolo 23 o all'articolo 24 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
16. L'ammontare dei corrispettivi non registrati
dichiarato per adeguare il volume d'affari ai coefficienti
presuntivi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 1989, n. 154, va ripartito in proporzione agli
ammontari dichiarati di operazioni imponibili, con riferimento
alle rispettive aliquote, nonché di operazioni non imponibili,
esenti ovvero non soggette ad imposta.
17. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 10, del
decretolegge 27 aprile 1990, n.90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n.165, in materia
di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici
finanziari, è prorogato al 31 dicembre 1993.
18. Nel decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed
l), le parole: "31 marzo 1993" sono sostituite dalle
altre: "20 giugno 1993";
b) nell'articolo 5, comma 1, le parole: "31 marzo
1993" sono sostituite dalle altre: "20 giugno 1993".
c) nell'articolo 12, comma 3, le parole:
"febbraio, aprile, giugno e settembre 1992" sono sostituite
dalle seguenti: "nell'anno 1992 e nei mesi di febbraio, aprile
e giugno 1993"; e le parole: "1^ novembre 1992" sono
sostituite dalle seguenti: "1^ luglio 1993".
19. Nell'articolo 62- bis, i commi 1 e 4 della legge
30 dicembre 1991, n. 413, introdotto dall'articolo 5, comma 6,
del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, le parole:
"31 marzo 1993" sono sostituite dalle seguenti: "20 giugno
1993".
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20. I versamenti dovuti con riferimento alla
dichiarazione dei redditi dalle persone fisiche e dalle
società ed associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, che ai sensi delle disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
devono essere eseguiti entro il termine di presentazione della
dichiarazione, sono effettuati almeno 10 giorni prima del
termine stabilito per la presentazione della dichiarazione
stessa.
21. I provvedimenti previsti dall'articolo 2
dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della
protezione civile 29 gennaio 1993, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1993, per
definire i termini e le modalità di recupero dei carichi
sospesi sono adottati con decreti del Ministro delle finanze e
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
22. Al fine di dare pratica attuazione al disposto di cui
all'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il
Ministero del tesoro, nella compilazione del certificato di
cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, tiene
conto dell'ammontare di tutti i contributi versati dai membri
italiani del Parlamento europeo ai fini della costituzione di
pensioni o vitalizi secondo la regolamentazione propria di
tale istituzione, purché la stessa provveda a far pervenire in
tempo utile la relativa documentazione.
23. All'articolo 58 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La disposizione di cui al presente comma si applica
anche ai fini dell'opzione prevista al comma 3- bis ";
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3- bis. La possibilità di opzione di cui al comma 2
è estesa, alle medesime condizioni, ai soggetti di cui
all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le
attività esercitate aventi carattere assistenziale, didattico,
sanitario e culturale.".
24. La dichiarazione di opzione di cui all'articolo 58,
comma 3- bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
introdotto dal comma 23, lettera b), del presente
articolo, deve essere presentata entro il 18 dicembre 1993; la
relativa imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto deve essere versata in due
rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, la prima
entro il termine di presentazione della dichiarazione e la
seconda entro il mese di maggio 1994. Con decreto del Ministro
delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre 1993, saranno stabilite le modalità
di presentazione della dichiarazione di opzione e di
versamento dell'imposta.
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