| (Disposizioni relative alla imposta sulle successioni,
all'imposta
sugli spettacoli e a quella sulle concessioni e locazioni dei
beni pubblici).
1. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera c),
dell'articolo 23 della legge 30 dicembre 1991, n.413, si
applicano alle successioni aperte dal 1^ gennaio 1994.
2. Con effetto dal 1^ gennaio 1993 le aliquote di imposta
sugli spettacoli previste ai numeri 1 e 2 della tariffa
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n.640, e successive modificazioni, sono stabilite nella
misura del 9 per cento, quella prevista al numero 3 della
stessa tariffa è stabilita nella misura del 16 per cento e
quella prevista dal numero 4 è stabilita nella misura del 4
per cento.
3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 2 è
concesso alle imprese esercenti sale cinematografiche un
abbuono del 25 per cento dell'imposta sugli spettacoli dovuta
per ogni giornata di attività. Tale abbuono è cumulabile, nei
limiti del debito di imposta, con quelli previsti dalla legge
4 novembre 1965, n.1213, e successive modificazioni. Resta
fermo quanto disposto dall'articolo 3 della legge 17 febbraio
1982, n.43, e dall'articolo 3, tredicesimo comma, della legge
10 maggio 1983, n.182, e resta fissato al 31 gennaio 1993 il
termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 74,
quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n.633.
4. E' abrogato il decreto legislativo 28 febbraio 1992,
n. 263.
5. Il Dipartimento del territorio del Ministero delle
finanze, previa valutazione comparata e sempre che ne derivi
un vantaggio anche funzionale per lo Stato, può permutare,
senza limiti di valore ed in deroga alla normativa vigente,
beni demaniali e patrimoniali dello Stato non più necessari
agli usi istituzionali diretti delle amministrazioni statali
assegnatarie o comunque consegnatarie con nuovi immobili, già
costruiti o da costruire, da destinare esclusivamente a tali
usi. Il Ministro delle finanze, sentite le amministrazioni
assegnatarie o consegnatarie ed il consiglio di
amministrazione del Ministero delle finanze, provvede:
a) a dichiarare quali beni siano dismissibili non
essendo necessari ad usi istituzionali diretti, secondo una
programmazione generale. Tale dichiarazione equivale alla
sdemanializzazione dei beni di demanio pubblico;
b) a fissare le condizioni alle quali procedere
alle permuta, anche d'uso, dei beni di cui alla lettera
a);
c) a determinare l'uso da parte di
amministrazioni statali dei beni acquisiti ai sensi della
lettera b). Se il comune competente non provvede, entro
sessanta giorni dalla richiesta dell'amministrazione
finanziaria, alla modifica della destinazione urbanistica dei
beni acquisiti difforme dal predetto uso, si applica la
procedura prevista dal terzo e quarto comma dell'articolo 81
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616.
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6. All'articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, dopo il quinto comma, è aggiunto il
seguente:
"Per le operazioni relative all'esercizio dei giuochi
di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e
agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n.
496, e successive modificazioni, ratificato con legge 22
aprile 1953, n. 342, l'imposta, compresa quella sulle
operazioni riguardanti la raccolta delle giuocate, è compresa
nella imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n.
1379, e successive modificazioni. Conseguentemente le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi che formano oggetto delle
dette operazioni sono esonerate dagli obblighi di
fatturazione, registrazione e dichiarazione.".
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