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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14888
DDL3080-0082
Progetto di legge Camera n. 3080 - testo presentato - (DDL11-3080)
(suddiviso in 89 Unità Documento)
Unità Documento n.82 (che inizia a pag.130 dello stampato)
...C3080. TESTIPDL
...C3080.
...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*). Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
Pag. 130 Articolo 63.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3080 ZZ11 ZZDL ZZPR
  (Disposizioni relative alla imposta sulle successioni,
                         all'imposta
  sugli spettacoli e a quella sulle concessioni e locazioni dei
                      beni pubblici). 
      1.  Le disposizioni di cui al comma 3, lettera  c),
  dell'articolo 23 della legge 30 dicembre 1991, n.413, si
  applicano alle successioni aperte dal 1^ gennaio 1994.
      2.  Con effetto dal 1^ gennaio 1993 le aliquote di imposta
  sugli spettacoli previste ai numeri 1 e 2 della tariffa
  annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
  1972, n.640, e successive modificazioni, sono stabilite nella
  misura del 9 per cento, quella prevista al numero 3 della
  stessa tariffa è stabilita nella misura del 16 per cento e
  quella prevista dal numero 4 è stabilita nella misura del 4
  per cento.
      3.  A decorrere dalla stessa data di cui al comma 2 è
  concesso alle imprese esercenti sale cinematografiche un
  abbuono del 25 per cento dell'imposta sugli spettacoli dovuta
  per ogni giornata di attività.  Tale abbuono è cumulabile, nei
  limiti del debito di imposta, con quelli previsti dalla legge
  4 novembre 1965, n.1213, e successive modificazioni.  Resta
  fermo quanto disposto dall'articolo 3 della legge 17 febbraio
  1982, n.43, e dall'articolo 3, tredicesimo comma, della legge
  10 maggio 1983, n.182, e resta fissato al 31 gennaio 1993 il
  termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 74,
  quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
  ottobre 1972, n.633.
      4.  E' abrogato il decreto legislativo 28 febbraio 1992,
  n. 263.
      5.  Il Dipartimento del territorio del Ministero delle
  finanze, previa valutazione comparata e sempre che ne derivi
  un vantaggio anche funzionale per lo Stato, può permutare,
  senza limiti di valore ed in deroga alla normativa vigente,
  beni demaniali e patrimoniali dello Stato non più necessari
  agli usi istituzionali diretti delle amministrazioni statali
  assegnatarie o comunque consegnatarie con nuovi immobili, già
  costruiti o da costruire, da destinare esclusivamente a tali
  usi.  Il Ministro delle finanze, sentite le amministrazioni
  assegnatarie o consegnatarie ed il consiglio di
  amministrazione del Ministero delle finanze, provvede:
          a)  a dichiarare quali beni siano dismissibili non
  essendo necessari ad usi istituzionali diretti, secondo una
  programmazione generale.  Tale dichiarazione equivale alla
  sdemanializzazione dei beni di demanio pubblico;
          b)  a fissare le condizioni alle quali procedere
  alle permuta, anche d'uso, dei beni di cui alla lettera
  a);
          c)  a determinare l'uso da parte di
  amministrazioni statali dei beni acquisiti ai sensi della
  lettera  b).  Se il comune competente non provvede, entro
  sessanta giorni dalla richiesta dell'amministrazione
  finanziaria, alla modifica della destinazione urbanistica dei
  beni acquisiti difforme dal predetto uso, si applica la
  procedura prevista dal terzo e quarto comma dell'articolo 81
  del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
  616.
 
                              Pag. 131
 
      6.  All'articolo 74 del decreto del Presidente della
  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
  modificazioni, dopo il quinto comma, è aggiunto il
  seguente:
        "Per le operazioni relative all'esercizio dei giuochi
  di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e
  agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n.
  496, e successive modificazioni, ratificato con legge 22
  aprile 1953, n. 342, l'imposta, compresa quella sulle
  operazioni riguardanti la raccolta delle giuocate, è compresa
  nella imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n.
  1379, e successive modificazioni.  Conseguentemente le cessioni
  di beni e le prestazioni di servizi che formano oggetto delle
  dette operazioni sono esonerate dagli obblighi di
  fatturazione, registrazione e dichiarazione.".
 
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