| ...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*).
Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui
tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da
direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina
dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie.
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| (Disposizioni per l'attribuzione del codice fiscale
e per i controlli e i riscontri).
1. Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.605, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del
numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di
riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale
comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del
termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto,
possono rivolgersi direttamente all'Amministrazione
finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa
indicazione dei dati di cui all'articolo 4, relativi al
soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero di
codice fiscale. L'obbligo di indicazione del numero di codice
fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato,
cui tale codice non risulti già attribuito, si intende
adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'articolo
4, con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale
va indicato il domicilio o sede legale all'estero. Nel caso in
cui non sia stato possibile acquisire tutti i dati indicati
nell'articolo 4 relativi ai soggetti cui l'indicazione si
riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono
richiedere l'attribuzione di un codice numerico
all'Amministrazione finanziaria, che provvede previo
accertamento delle ragioni addotte. Se l'indicazione del
numero di codice fiscale o dei dati di cui all'articolo 4 deve
essere fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera c)
del precedente comma, i soggetti tenuti ad indicarli possono
sospendere l'adempimento delle prestazioni dovute ai soggetti
interessati fino a quando ne ricevano comunicazione da questi
ultimi o dall'Amministrazione finanziaria".
2. Nell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 34 della
legge 30 dicembre 1991, n.413, le parole: "in tali casi è
revocata l'ordinanza
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di estinzione" sono sostituite dalle parole: "in tali casi
non si applica il disposto dell'ultimo periodo del comma primo
dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n.636, e l'ordinanza di estinzione è
revocata".
3. La Guardia di finanza coopera con gli uffici doganali,
per l'acquisizione ed il reperimento di elementi utili ai fini
della revisione dell'accertamento promossa dai predetti
uffici, procedendo secondo le norme e con le facoltà previste
dall'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 8 novembre
1990, n.374.
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