| 1. Qualora il proprietario del suolo o uno dei soggetti di
cui all'articolo 3 non presenti domanda per ottenere
l'autorizzazione allo sfruttamento della cava, e la regione
dichiari la sussistenza di un interesse pubblico a tale
sfruttamento, la regione, previa fissazione di un termine,
provvede a dare in concessione la coltivazione a terzi. La
concessione comporta il passaggio del giacimento nel
patrimonio indisponibile della regione a norma dell'articolo
11, quinto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e la
regione stessa ne dà in concessione l'esercizio.
2. Sono escluse dalla procedura di decadenza le cave di
riserva di stabilimenti industriali esistenti; il carattere di
riserva va riconosciuto con provvedimento regionale tenendo
conto delle dimensioni e dell'attività svolta dai singoli
stabilimenti.
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