| (Imposta straordinaria su autovetture, autoveicoli e
motocicli di lusso. Imposta erariale di trascrizione).
1. Per l'anno 1993 è dovuta una imposta straordinaria
erariale sulle autovetture e gli autoveicoli per trasporto
promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e
c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, con
alimentazione a benzina di potenza superiore a 20 cavalli
fiscali o con alimentazione a gasolio di potenza superiore a
23 cavalli fiscali, e sui motocicli di cui all'articolo 53,
comma 1, lettera a), dello stesso decreto legislativo di
potenza pari o superiore a 10 cavalli fiscali. L'imposta è
dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa
ad autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e a
motocicli usati provenienti da altro Stato. Ai fini del
presente articolo si considerano usati gli autoveicoli e i
motocicli, che siano già stati immatricolati in altro Stato,
indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni previste
dall'articolo 38, comma 4, del presente decreto.
2. L'imposta di cui al comma 1 è stabilita nella seguente
misura:
a) autovetture e autoveicoli con alimentazione a
benzina:
1) da 21 a 23 cavalli fiscali lire 5.000.000;
2) da 24 a 26 cavalli fiscali lire 8.000.000;
3) da 27 a 30 cavalli fiscali lire 10.000.000;
4) oltre
30 cavalli fiscali lire 12.000.000;
b) autovetture e autoveicoli con alimentazione a
gasolio:
1) da 24 a 26 cavalli fiscali lire 5.000.000;
2) da 27 a 30 cavalli fiscali lire 8.000.000;
3) oltre
30 cavalli fiscali lire 10.000.000;
c) motocicli:
1) da 10 a 12 cavalli fiscali lire 600.000;
2) oltre
12 cavalli fiscali lire 2.000.000.
3. L'imposta straordinaria non è dovuta per le
autovetture, gli autoveicoli e i motocicli di lusso di cui al
comma 1, per i quali sia
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stata corrisposta l'imposta sul valore aggiunto nella misura
del 38 per cento vigente alla data del 31 dicembre 1992.
4. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del
registro territorialmente competente, in base al domicilio
fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta
l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della
richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non
possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa
carta di circolazione senza che sia stata prodotta
l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.
5. Per le autovetture, nonché per gli autoveicoli per il
trasporto promiscuo di persone e di cose, nuovi di fabbrica
azionati con motore diesel, immatricolati per la prima volta
dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31
dicembre 1994 ed approvati con i seguenti limiti di emissione
espressi in grammi/chilometro: CO 2,72 HC x NO + 0,97,
particolato 0,14, nonché secondo le altre modalità previste
dal decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1991,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n.4 del 7 gennaio 1992, di recepimento della
direttiva 91/441/CEE, il primo pagamento delle tasse
automobilistiche di cui alla tariffa annessa alla legge 27
maggio 1959, n.356, e successive modificazioni, e quelli
relativi ai due successivi periodi annuali devono essere
effettuati per gli stessi periodi stabiliti dal decreto del
Ministro delle finanze 25 novembre 1985, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.284 del 3 dicembre 1985, per i
corrispondenti veicoli a benzina. Per i periodi cui tali
pagamenti si riferiscono non è dovuta la soprattassa di cui
all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n.691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976,
n.786, e successive modificazioni. La sussistenza dei
requisiti tecnici sopra indicati deve essere annotata nella
carta di circolazione del veicolo; se la carta di circolazione
non è rilasciata all'atto dell'immatricolazione, la stessa
annotazione deve essere effettuata anche nel foglio di via, da
esibire all'ufficio incaricato della riscossione. Dalla data
di entrata in vigore del presente decreto le autovetture
nonché gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e
di cose muniti di impianto che consente la circolazione
mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio
liquefatto nonché con gas metano, con data di iscrizione sulla
carta di circolazione del veicolo che ne attesti la
installazione successivamente alla predetta data di entrata in
vigore del presente decreto, sono esenti dalla tassa speciale
di cui alla legge 21 luglio 1984, n. 362, e successive
modificazioni, fino al 31 dicembre 1994. Per i periodi di
esonero dal pagamento della tassa speciale, la tassa
automobilistica deve essere corrisposta per gli stessi periodi
fissi stabiliti per corrispondenti veicoli alimentati
esclusivamente a benzina.
6. Il pagamento della tassa annuale di stazionamento di
cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n.51, e
successive modificazioni, dovuta per le imbarcazioni e le navi
da diporto iscritte nei registri nazionali deve essere
effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno o entro il
giorno precedente l'effettiva messa in acqua, se successivo a
tale data. Tale termine può essere modificato con decreto
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del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con
i Ministri delle finanze e dei trasporti.
7. Il comma 2- ter dell'articolo 17 della legge 6
marzo 1976, n. 51, introdotto dall'articolo 8 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è
sostituito dal seguente:
"2- ter. Gli importi indicati nel comma 2 sono
ridotti del 15, del 30 e del 45 per cento rispettivamente dopo
cinque, dieci e quindici anni dalla prima immatricolazione,
dovunque avvenuta, o dalla costruzione qualora
l'immatricolazione non risulti eseguita: in quest'ultimo caso
i periodi anzidetti decorrono dal primo gennaio dell'anno
successivo a quello di costruzione.".
8. La tassa di cui al comma 4 dell'articolo 63 della
tariffa delle tasse sulle concessioni governative di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641, approvata con decreto del Ministro delle finanze del 20
agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, è dovuta
per una sola volta dal titolare di più licenze. La tassa è
dovuta nella misura del 50 per cento dai titolari di licenza
che siano iscritti in un albo o registro della gente dell'aria
di cui al titolo III del regolamento sullo stato giuridico
della gente dell'aria, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 1^ settembre 1967, n. 1411. Per l'anno 1993,
il termine per il pagamento è differito al 30 settembre.
9. Con decorrenza dal 1^ gennaio 1994, all'articolo 29
della tariffa delle tasse sulle concessioni governative
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle
finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto
1992, è aggiunta la seguente nota:
"La tassa di cui al comma 2 è dovuta anche se i
biliardi o gli altri apparecchi da gioco o da divertimento
sono siti nei locali di altri pubblici esercizi: essa è
stabilita in lire 50.000 quando i biliardi e gli altri
apparecchi installati non superano il numero di cinque ed in
lire 100.000 quando sono oltre cinque fino ad un massimo di
dieci.".
10. Al comma 3 dell'articolo 41 del regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988,
n. 566, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
legalizzazione non è richiesta per gli atti e documenti
formati in uno Stato membro della Comunità economica
europea.".
11. L'aumento dell'imposta stabilita in misura fissa,
disposto dall'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 22
maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 243, deve intendersi riferito anche
all'imposta erariale di trascrizione.
12. I crediti di importo non superiore a lire 20 mila per
tasse automobilistiche di qualsiasi tipo, erariali e
regionali, esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono estinti e non si fa
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luogo alla loro riscossione né a quella degli interessi,
delle pene pecuniarie e delle soprattasse connessi ai suddetti
crediti. Non si fa parimenti luogo al rimborso dovuto alla
predetta data per tasse automobilistiche di qualsiasi tipo,
erariali e regionali, di importo non superiore a lire 20
mila.
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