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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14890
DDL3080-0084
Progetto di legge Camera n. 3080 - testo presentato - (DDL11-3080)
(suddiviso in 89 Unità Documento)
Unità Documento n.84 (che inizia a pag.132 dello stampato)
...C3080. TESTIPDL
...C3080.
...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*). Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
Articolo 65.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3080 ZZ11 ZZDL ZZPR
     (Imposta straordinaria su autovetture, autoveicoli e
      motocicli di lusso.  Imposta erariale di trascrizione). 
      1.  Per l'anno 1993 è dovuta una imposta straordinaria
  erariale sulle autovetture e gli autoveicoli per trasporto
  promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lettere  a)  e
  c),  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, con
  alimentazione a benzina di potenza superiore a 20 cavalli
  fiscali o con alimentazione a gasolio di potenza superiore a
  23 cavalli fiscali, e sui motocicli di cui all'articolo 53,
  comma 1, lettera  a),  dello stesso decreto legislativo di
  potenza pari o superiore a 10 cavalli fiscali.  L'imposta è
  dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa
  ad autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e a
  motocicli usati provenienti da altro Stato.  Ai fini del
  presente articolo si considerano usati gli autoveicoli e i
  motocicli, che siano già stati immatricolati in altro Stato,
  indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni previste
  dall'articolo 38, comma 4, del presente decreto.
      2.  L'imposta di cui al comma 1 è stabilita nella seguente
  misura:
          a)  autovetture e autoveicoli con alimentazione a
  benzina:
          1) da 21 a 23 cavalli fiscali   lire  5.000.000;
          2) da 24 a 26 cavalli fiscali   lire  8.000.000;
          3) da 27 a 30 cavalli fiscali   lire 10.000.000;
          4) oltre
  30 cavalli fiscali   lire 12.000.000;
          b)  autovetture e autoveicoli con alimentazione a
  gasolio:
          1) da 24 a 26 cavalli fiscali   lire  5.000.000;
          2) da 27 a 30 cavalli fiscali   lire  8.000.000;
          3) oltre
  30 cavalli fiscali   lire 10.000.000;
          c)  motocicli:
          1) da 10 a 12 cavalli fiscali   lire  600.000;
          2) oltre
  12 cavalli fiscali   lire 2.000.000.
      3.  L'imposta straordinaria non è dovuta per le
  autovetture, gli autoveicoli e i motocicli di lusso di cui al
  comma 1, per i quali sia
 
                              Pag. 133
 
  stata corrisposta l'imposta sul valore aggiunto nella misura
  del 38 per cento vigente alla data del 31 dicembre 1992.
      4.  L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del
  registro territorialmente competente, in base al domicilio
  fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta
  l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della
  richiesta stessa.  Gli uffici della Direzione generale della
  motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non
  possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa
  carta di circolazione senza che sia stata prodotta
  l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.
      5.  Per le autovetture, nonché per gli autoveicoli per il
  trasporto promiscuo di persone e di cose, nuovi di fabbrica
  azionati con motore diesel, immatricolati per la prima volta
  dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31
  dicembre 1994 ed approvati con i seguenti limiti di emissione
  espressi in grammi/chilometro: CO 2,72 HC x NO + 0,97,
  particolato 0,14, nonché secondo le altre modalità previste
  dal decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1991,
  pubblicato nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
  Ufficiale  n.4 del 7 gennaio 1992, di recepimento della
  direttiva 91/441/CEE, il primo pagamento delle tasse
  automobilistiche di cui alla tariffa annessa alla legge 27
  maggio 1959, n.356, e successive modificazioni, e quelli
  relativi ai due successivi periodi annuali devono essere
  effettuati per gli stessi periodi stabiliti dal decreto del
  Ministro delle finanze 25 novembre 1985, pubblicato nella
  Gazzetta Ufficiale  n.284 del 3 dicembre 1985, per i
  corrispondenti veicoli a benzina.  Per i periodi cui tali
  pagamenti si riferiscono non è dovuta la soprattassa di cui
  all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n.691,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976,
  n.786, e successive modificazioni.  La sussistenza dei
  requisiti tecnici sopra indicati deve essere annotata nella
  carta di circolazione del veicolo; se la carta di circolazione
  non è rilasciata all'atto dell'immatricolazione, la stessa
  annotazione deve essere effettuata anche nel foglio di via, da
  esibire all'ufficio incaricato della riscossione.  Dalla data
  di entrata in vigore del presente decreto le autovetture
  nonché gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e
  di cose muniti di impianto che consente la circolazione
  mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio
  liquefatto nonché con gas metano, con data di iscrizione sulla
  carta di circolazione del veicolo che ne attesti la
  installazione successivamente alla predetta data di entrata in
  vigore del presente decreto, sono esenti dalla tassa speciale
  di cui alla legge 21 luglio 1984, n. 362, e successive
  modificazioni, fino al 31 dicembre 1994.  Per i periodi di
  esonero dal pagamento della tassa speciale, la tassa
  automobilistica deve essere corrisposta per gli stessi periodi
  fissi stabiliti per corrispondenti veicoli alimentati
  esclusivamente a benzina.
      6.  Il pagamento della tassa annuale di stazionamento di
  cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n.51, e
  successive modificazioni, dovuta per le imbarcazioni e le navi
  da diporto iscritte nei registri nazionali deve essere
  effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno o entro il
  giorno precedente l'effettiva messa in acqua, se successivo a
  tale data.  Tale termine può essere modificato con decreto
 
                              Pag. 134
 
  del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con
  i Ministri delle finanze e dei trasporti.
      7.  Il comma 2- ter  dell'articolo 17 della legge 6
  marzo 1976, n. 51, introdotto dall'articolo 8 del
  decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è
  sostituito dal seguente:
      "2- ter.  Gli importi indicati nel comma 2 sono
  ridotti del 15, del 30 e del 45 per cento rispettivamente dopo
  cinque, dieci e quindici anni dalla prima immatricolazione,
  dovunque avvenuta, o dalla costruzione qualora
  l'immatricolazione non risulti eseguita: in quest'ultimo caso
  i periodi anzidetti decorrono dal primo gennaio dell'anno
  successivo a quello di costruzione.".
      8.  La tassa di cui al comma 4 dell'articolo 63 della
  tariffa delle tasse sulle concessioni governative di cui al
  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
  641, approvata con decreto del Ministro delle finanze del 20
  agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla
  Gazzetta Ufficiale  n. 196 del 21 agosto 1992, è dovuta
  per una sola volta dal titolare di più licenze.  La tassa è
  dovuta nella misura del 50 per cento dai titolari di licenza
  che siano iscritti in un albo o registro della gente dell'aria
  di cui al titolo III del regolamento sullo stato giuridico
  della gente dell'aria, approvato con decreto del Presidente
  della Repubblica 1^ settembre 1967, n. 1411.  Per l'anno 1993,
  il termine per il pagamento è differito al 30 settembre.
      9.  Con decorrenza dal 1^ gennaio 1994, all'articolo 29
  della tariffa delle tasse sulle concessioni governative
  annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
  1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle
  finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario
  n. 106 alla  Gazzetta Ufficiale  n. 196 del 21 agosto
  1992, è aggiunta la seguente nota:
        "La tassa di cui al comma 2 è dovuta anche se i
  biliardi o gli altri apparecchi da gioco o da divertimento
  sono siti nei locali di altri pubblici esercizi: essa è
  stabilita in lire 50.000 quando i biliardi e gli altri
  apparecchi installati non superano il numero di cinque ed in
  lire 100.000 quando sono oltre cinque fino ad un massimo di
  dieci.".
      10.  Al comma 3 dell'articolo 41 del regolamento approvato
  con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988,
  n. 566, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
  legalizzazione non è richiesta per gli atti e documenti
  formati in uno Stato membro della Comunità economica
  europea.".
      11.  L'aumento dell'imposta stabilita in misura fissa,
  disposto dall'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 22
  maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 19 luglio 1993, n. 243, deve intendersi riferito anche
  all'imposta erariale di trascrizione.
      12.  I crediti di importo non superiore a lire 20 mila per
  tasse automobilistiche di qualsiasi tipo, erariali e
  regionali, esistenti alla data di entrata in vigore del
  presente decreto, sono estinti e non si fa
 
                              Pag. 135
 
  luogo alla loro riscossione né a quella degli interessi,
  delle pene pecuniarie e delle soprattasse connessi ai suddetti
  crediti.  Non si fa parimenti luogo al rimborso dovuto alla
  predetta data per tasse automobilistiche di qualsiasi tipo,
  erariali e regionali, di importo non superiore a lire 20
  mila.
 
DATA=930831 FASCID=DDL11-3080 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3080 TOTPAG=0150 TOTDOC=0089 NDOC=0084 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0132 RIGINIZ=013 PAGFIN=0135 RIGFIN=007 UPAG=NO PAGEIN=132 PAGEFIN=135 SORTRES= SORTDDL=308000 00 FASCIDC=11DDL3080 SORTNAV=0308000 000 00000 ZZDDLC3080 NDOC0084 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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