Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14891
DDL3080-0085
Progetto di legge Camera n. 3080 - testo presentato - (DDL11-3080)
(suddiviso in 89 Unità Documento)
Unità Documento n.85 (che inizia a pag.135 dello stampato)
...C3080. TESTIPDL
...C3080.
...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*). Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
Articolo 66.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3080 ZZ11 ZZDL ZZPR
       (Modificazioni di disposizioni agevolative). 
      1.  Gli importi dovuti al Fondo per le pensioni al
  personale addetto ai pubblici servizi di telefonia ai sensi
  dell'articolo 5, commi 1 e 3, della legge 29 gennaio 1992,
  n.58, sono iscritti in bilancio e dedotti ai fini delle
  imposte sui redditi negli esercizi in cui vengono corrisposti,
  a norma del predetto articolo.
      2.  Con proprio decreto il Ministro delle finanze
  disciplinerà, ai fini delle imposte sui redditi, degli
  adempimenti dei sostituti d'imposta e dell'imposta sul valore
  aggiunto, le modalità ed i termini di registrazione e di
  tenuta delle scritture contabili da parte della società di cui
  all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n.58, recependo i
  supporti e le procedure in atto presso l'Azienda di Stato per
  i servizi telefonici e presso l'Amministrazione delle poste e
  delle telecomunicazioni per la durata della concessione
  affidata a detta società.
      3.  Gli atti di scissione e di cessioni di aziende o di
  rami aziendali di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 29
  gennaio 1992, n. 58, sono soggetti all'imposta di registro
  nella misura fissa di un milione di lire.  Gli stessi atti non
  sono soggetti all'imposta ipotecaria e catastale nonché
  all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili,
  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
  1972, n. 643, e successive modificazioni, fermo restando che,
  agli effetti degli articoli 2, 3 e 6 del predetto decreto del
  Presidente della Repubblica n. 643, si assumerà come valore
  iniziale degli immobili il prezzo stabilito per il loro
  acquisto da parte della società.
      4.  Fino al 31 dicembre 1995, gli atti costitutivi di
  società finalizzate alla chiusura programmata dell'attività
  mineraria nei bacini minerari in crisi ai sensi dell'articolo
  1, comma 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come sostituito
  dall'articolo 3, comma 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221, i
  trasferimenti alle stesse delle concessioni minerarie, delle
  relative pertinenze, dei beni mobili ed immobili, nonché i
  versamenti a fondo perduto effettuati dai soci, sono
  assoggettati all'imposta di registro, alle imposte ipotecaria
  e catastale nella misura fissa di lire 150.000, per ciascun
  tributo e sono esenti dall'imposta comunale sull'incremento di
  valore degli immobili.
      5.  Sono abrogati gli articoli 65, 66 e 67 del regio
  decreto 30 dicembre 1923, n.3269, e gli articoli 6, 7 e 8
  della tabella allegato  C  allo stesso regio decreto
  nonché l'articolo 20 della tabella allegato  B  al decreto
  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642.  Le
  disposizioni del presente comma si applicano agli atti
  pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e
  alle scritture private
 
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  autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del
  presente decreto nonché alle scritture private non autenticate
  e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere da
  tale data.  La disciplina prevista agli effetti dell'imposta di
  bollo per le fatture e gli altri documenti relativi alle
  operazioni di importazione ed esportazione si applica anche
  alle fatture ed agli altri documenti relativi alle operazioni
  intracomunitarie.
      6.  L'articolo 9 della tabella degli atti per i quali non
  vi è obbligo di chiedere la registrazione, allegata al testo
  unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
  aprile 1986, n. 131, è sostituito dal seguente:
      "Art. 9. -- 1.  Atti propri delle società ed enti di
  cui all'articolo 4 della parte prima della tariffa diversi da
  quelli ivi indicati, compresi quelli di nomina e accettazione
  degli organi di amministrazione, controllo e liquidazione
  nonché quelli che comportano variazione del capitale sociale
  delle società cooperative e loro consorzi e delle società di
  mutuo soccorso; scritture private anche unilaterali, comprese
  le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti
  soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923,
  n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerente.".
      7.  Sono abrogati gli articoli 21, secondo comma, del
  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
  n.601, e 22, quarto comma, del testo unico approvato con
  decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218,
  limitatamente alla parte in cui prevede la riduzione alla metà
  dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalla
  Cassa per il Mezzogiorno.  Per gli esercizi chiusi
  anteriormente al 1^ gennaio 1993 restano validi gli effetti
  prodotti dall'applicazione dell'articolo 21, secondo comma,
  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
  n. 601, nei confronti delle aziende e degli istituti di
  credito che abbiano utilmente fruito dell'esenzione
  dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ivi
  prevista, determinando il reddito assoggettabile all'imposta
  locale sui redditi secondo i criteri di cui all'articolo 118,
  comma 1, lettera  c),  del testo unico delle imposte sui
  redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
  22 dicembre 1986, n. 917.
      8.  L'articolo 6 del decreto del Presidente della
  Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal
  seguente:
      "Art. 6. -  (Riduzione dell'imposta sul reddito
  delle persone giuridiche).  - 1.  L'imposta sul reddito delle
  persone giuridiche è ridotta alla metà nei confronti dei
  seguenti soggetti:
          a)  enti e istituti di assistenza sociale, società
  di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e
  beneficenza;
          b)  istituti di istruzione e istituti di studio e
  sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di
  lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni
  storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche
  aventi scopi esclusivamente culturali;
 
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          c)  enti il cui fine è equiparato per legge ai
  fini di beneficenza o di istruzione.
      2.  Per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete
  a condizione che abbiano personalità giuridica.".
      9.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della legge di conversione del presente decreto, il Comitato
  per l'edilizia residenziale (CER) determina l'ammontare per il
  1994 della quota di cui al primo comma, lettera  b),
  dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
  Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, per consentire la
  copertura delle spese di amministrazione e degli oneri
  fiscali.  Entro il 31 dicembre 1993 le regioni provvedono ad
  adeguare i canoni di locazione degli alloggi di edilizia
  residenziale pubblica, con decorrenza 1^ gennaio 1994, in modo
  da rispettare i vincoli di cui al paragrafo 11 della delibera
  CIPE 19 novembre 1981.  In caso di mancato adeguamento dei
  canoni, la differenza tra il gettito della quota di cui al
  terzo comma, lettera  b),  dello stesso articolo 25 della
  citata legge n. 513 del 1977, vigente nella regione e quello
  necessario a coprire le spese di amministrazione e gli oneri è
  posta a carico del bilancio regionale.  Restano salve le
  attribuzioni delle province autonome di Trento e di
  Bolzano.
      10.  Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
  1972, n.633, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a)  l'articolo 33 è sostituito dal seguente:
      "Art. 33. - 1.  I contribuenti che nell'anno solare
  precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a
  trecentosessanta milioni di lire per le imprese aventi per
  oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e
  professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi
  per oggetto altre attività, possono optare, dandone
  comunicazione all'ufficio competente nella dichiarazione
  relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di
  inizio attività:
          a)  per l'annotazione delle liquidazioni
  periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 5 del
  secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri
  solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire
  cinquantamila il versamento dovrà essere effettuato insieme a
  quella dovuta per il trimestre successivo;
          b)  per il versamento dell'imposta dovuta entro il
  termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.
      2.  Nei confronti dei contribuenti che esercitano
  contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e
  non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi
  resta applicabile il limite di trecentosessantamilioni di lire
  relativamente a tutte le attività esercitate.
      3.  Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al
  comma 1, le somme da versare devono essere maggiorate degli
  interessi nella misura dell'1,50 per cento, previa apposita
  annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24.
  L'opzione ha effetto a partire dall'anno in cui è esercitata e
  fino a quando non sia revocata.  La revoca deve essere
 
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  comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha
  effetto dall'anno in corso.";
          b)  nell'articolo 34 sono apportate le seguenti
  modificazioni:
        1) il secondo comma è sostituito dal seguente:
      "Con decorrenza dal 1^ ottobre 1993, se il contribuente,
  nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche
  operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel primo
  comma, queste devono essere registrate distintamente ed essere
  indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di
  dichiarazione annuale.  Dall'imposta relativa a tali operazioni
  si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di
  beni non ammortizzabili e ai servizi utilizzati per la
  produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle
  operazioni stesse";
        2) al terzo comma, dopo il secondo periodo, è inserito
  il seguente: "Con decorrenza 1^ settembre 1993, i cessionari e
  i committenti devono indicare nella dichiarazione annuale
  separatamente l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni
  per le quali hanno emesso fatture in applicazione delle
  disposizioni del presente comma e devono annotare nel registro
  di cui all'articolo 25 distintamente le predette fatture.";
        3) il sesto comma è soppresso;
        4) il settimo comma è sostituito dal seguente:
      "Con decorrenza 1^ settembre 1993, i passaggi dei
  prodotti di cui al primo comma agli enti, alle cooperative o
  agli altri organismi associativi ivi indicati ai fini della
  vendita per conto dei produttori agricoli, anche previa
  manipolazione o trasformazione, costituiscono cessioni di beni
  a norma dell'articolo 2, secondo comma, n. 3), le quali si
  considerano effettuate all'atto del versamento del prezzo ai
  produttori agricoli soci o associati.  L'obbligo di emissione
  della fattura può essere adempiuto dagli enti, dalle
  cooperative o dagli altri organismi per conto dei produttori
  agricoli conferenti; in tal caso a questi deve essere
  consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi
  adempimenti prescritti nel presente titolo.";
        5) l'ottavo comma è soppresso;
        6) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      "Ai soggetti di cui al primo comma che effettuano le
  cessioni ivi indicate ai sensi dell'articolo 8, lettere
  a)  e  b),  dell'articolo 38- quater  e
  dell'articolo 72, nonché le cessioni intracomunitarie di
  prodotti soggetti ad accisa, compete la detrazione o il
  rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle
  percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per
  analoghe operazioni effettuate nel territorio dello
  Stato.";
          c)  nell'articolo 74, quarto comma, è aggiunto il
  seguente periodo: "In tal caso, si applicano le disposizioni
  di cui all'articolo 33, terzo comma; tali disposizioni non si
  applicano nei casi di liquidazioni
 
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  e versamenti trimestrali disposti con decreti del
  Ministro delle finanze, emanati a norma dell'articolo 73,
  primo comma, lettera  e),  e del primo periodo del
  presente comma.".
      11.  Gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 33 del
  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
  n.633, come sostituito dal comma 10 del presente articolo, non
  sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi.
      12.  Le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio
  delle attività di custodia e di pascolo di animali sui terreni
  montani destinati ad alpeggio non sono soggette all'imposta
  sul valore aggiunto.
      13.  La disposizione di cui all'articolo 2, secondo comma,
  n.5), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
  1972, n.633, non si applica alla destinazione a finalità
  estranee all'esercizio di impresa dei beni relativi
  all'attività agricola, non compresi nelle cessioni o nei
  conferimenti di azienda o di sue quote, in occasione della
  costituzione di società o di altre organizzazioni tra membri
  dello stesso nucleo familiare cui appartiene il cedente o il
  conferente.  La disposizione si applica alle destinazioni poste
  in essere entro il 31 dicembre 1992.
      14.  Nei confronti delle società per azioni e delle
  aziende speciali istituite ai sensi degli articoli 22 e 23
  della legge 8 giugno 1990, n.142, nonché nei confronti dei
  nuovi consorzi costituiti a norma degli articoli 25 e 60 della
  medesima legge si applicano, fino al termine dell'esercizio
  successivo a quello rispettivamente di acquisizione della
  personalità giuridica o della trasformazione in aziende
  speciali consortili, le disposizioni tributarie applicabili
  all'ente territoriale di appartenenza.
      15.  La disposizione di cui all'articolo 5, primo comma,
  lettera  f),  del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980,
  n. 875, e successive modificazioni e proroghe, è applicabile,
  fino al 31 dicembre 1992, alle cessioni di beni ed alle
  prestazioni di servizi effettuate nei confronti del comitato
  operativo nazionale, costituito dalle confederazioni sindacali
  CGIL, CISL e UIL, in relazione alla realizzazione di centri
  sociali da destinare agli enti locali interessati dagli eventi
  sismici del 23 novembre 1980.
      16.  I soggetti che hanno posto in essere le operazioni di
  cui al comma 15 con applicazione dell'imposta sul valore
  aggiunto possono effettuare la variazione di cui all'articolo
  26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
  1972, n. 633, e successive modificazioni, entro il 30
  settembre 1993, relativamente alle operazioni poste in essere
  successivamente alla data di entrata in vigore del
  decretolegge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.
      17.  All'articolo 12, comma 2, della legge 30 dicembre
  1991, n. 413, le parole: "di prodotti agricoli effettuate dai
  produttori agricoli direttamente sul proprio fondo" sono
  sostituite dalle seguenti: "di prodotti agricoli effettuate
  dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale
  previsto dall'articolo 34, primo comma, del decreto del
  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
  successive modificazioni".
 
                              Pag. 140
 
      18.  L'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui
  al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, non è
  dovuta dagli Istituti autonomi case popolari.
      19.  Il maggior gettito derivante dal presente decreto
  concorre ad assicurare le maggiori entrate previste
  dall'articolo 16, comma 2, della legge 23 dicembre 1992,
  n.498.
      20.  L'imposta comunale sugli immobili di cui agli
  articoli 1 e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre
  1992, n. 504, dovuta per l'anno 1993 dalla società di cui
  all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, subentrata
  in qualità di concessionaria per i servizi di
  telecomunicazione all'Azienda di Stato per i servizi
  telefonici e all'Amministrazione delle poste e delle
  telecomunicazioni, sarà corrisposta entro il termine di
  sessanta giorni dalla pubblicazione nella  Gazzetta
  Ufficiale  del decreto del Ministro delle poste e delle
  telecomunicazioni con il quale è stata effettuata la
  concessione in esclusiva alla IRITEL S.p.A. per i servizi di
  telecomunicazione ad uso pubblico, ovvero dalla notificazione
  alla medesima società dell'accertamento definitivo dei valori
  dei beni trasferiti in base all'articolo 3 della legge n. 58
  del 1992; per i predetti beni trasferiti, relativamente al
  periodo di imposta 1993, non si tiene conto della riduzione
  dei coefficienti prevista dall'articolo 67, comma 2, del testo
  unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
      21.  Tra le operazioni agevolate di cui all'articolo 72,
  terzo comma, numero 2), del decreto del Presidente della
  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono comprese le
  somministrazioni di acqua e di energia, erogate sotto
  qualsiasi forma, le cessioni di beni e le prestazioni di
  servizi relative agli alloggi, necessarie all'espletamento
  delle funzioni istituzionali degli enti ivi indicati, anche se
  effettuate nei confronti del personale dipendente da tali
  enti, sempreché i relativi oneri siano riconosciuti dagli enti
  medesimi a proprio carico.  Per tali operazioni, gli enti
  interessati sono tenuti a rilasciare specifica attestazione.  I
  soggetti, che, alla data del 31 dicembre 1992, per le predette
  operazioni hanno già versato all'erario l'imposta sul valore
  aggiunto, senza averla riscossa a titolo di rivalsa, possono
  recuperare l'ammontare delle somme versate mediante detrazione
  da effettuare in sede di liquidazione di cui agli articoli 27
  e 33 del citato decreto n. 633 del 1972.  L'energia elettrica
  fornita agli enti indicati nell'articolo 6, primo comma, della
  legge 19 marzo 1973, n. 32, o da essi prodotta con impianti
  propri o della quale gli enti medesimi sono considerati
  fabbricanti, deve considerarsi esente oltre che dall'imposta
  erariale di consumo anche dalle relative addizionali erariali,
  provinciali e comunali.
      22.  Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del
  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come
  sostituito dal comma 8 del presente articolo, si applicano a
  partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
  in vigore del presente decreto.
 
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