| (Modificazioni di disposizioni agevolative).
1. Gli importi dovuti al Fondo per le pensioni al
personale addetto ai pubblici servizi di telefonia ai sensi
dell'articolo 5, commi 1 e 3, della legge 29 gennaio 1992,
n.58, sono iscritti in bilancio e dedotti ai fini delle
imposte sui redditi negli esercizi in cui vengono corrisposti,
a norma del predetto articolo.
2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze
disciplinerà, ai fini delle imposte sui redditi, degli
adempimenti dei sostituti d'imposta e dell'imposta sul valore
aggiunto, le modalità ed i termini di registrazione e di
tenuta delle scritture contabili da parte della società di cui
all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n.58, recependo i
supporti e le procedure in atto presso l'Azienda di Stato per
i servizi telefonici e presso l'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni per la durata della concessione
affidata a detta società.
3. Gli atti di scissione e di cessioni di aziende o di
rami aziendali di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 29
gennaio 1992, n. 58, sono soggetti all'imposta di registro
nella misura fissa di un milione di lire. Gli stessi atti non
sono soggetti all'imposta ipotecaria e catastale nonché
all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 643, e successive modificazioni, fermo restando che,
agli effetti degli articoli 2, 3 e 6 del predetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 643, si assumerà come valore
iniziale degli immobili il prezzo stabilito per il loro
acquisto da parte della società.
4. Fino al 31 dicembre 1995, gli atti costitutivi di
società finalizzate alla chiusura programmata dell'attività
mineraria nei bacini minerari in crisi ai sensi dell'articolo
1, comma 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come sostituito
dall'articolo 3, comma 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221, i
trasferimenti alle stesse delle concessioni minerarie, delle
relative pertinenze, dei beni mobili ed immobili, nonché i
versamenti a fondo perduto effettuati dai soci, sono
assoggettati all'imposta di registro, alle imposte ipotecaria
e catastale nella misura fissa di lire 150.000, per ciascun
tributo e sono esenti dall'imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili.
5. Sono abrogati gli articoli 65, 66 e 67 del regio
decreto 30 dicembre 1923, n.3269, e gli articoli 6, 7 e 8
della tabella allegato C allo stesso regio decreto
nonché l'articolo 20 della tabella allegato B al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642. Le
disposizioni del presente comma si applicano agli atti
pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e
alle scritture private
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autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto nonché alle scritture private non autenticate
e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere da
tale data. La disciplina prevista agli effetti dell'imposta di
bollo per le fatture e gli altri documenti relativi alle
operazioni di importazione ed esportazione si applica anche
alle fatture ed agli altri documenti relativi alle operazioni
intracomunitarie.
6. L'articolo 9 della tabella degli atti per i quali non
vi è obbligo di chiedere la registrazione, allegata al testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, è sostituito dal seguente:
"Art. 9. -- 1. Atti propri delle società ed enti di
cui all'articolo 4 della parte prima della tariffa diversi da
quelli ivi indicati, compresi quelli di nomina e accettazione
degli organi di amministrazione, controllo e liquidazione
nonché quelli che comportano variazione del capitale sociale
delle società cooperative e loro consorzi e delle società di
mutuo soccorso; scritture private anche unilaterali, comprese
le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti
soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923,
n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerente.".
7. Sono abrogati gli articoli 21, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.601, e 22, quarto comma, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218,
limitatamente alla parte in cui prevede la riduzione alla metà
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalla
Cassa per il Mezzogiorno. Per gli esercizi chiusi
anteriormente al 1^ gennaio 1993 restano validi gli effetti
prodotti dall'applicazione dell'articolo 21, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, nei confronti delle aziende e degli istituti di
credito che abbiano utilmente fruito dell'esenzione
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ivi
prevista, determinando il reddito assoggettabile all'imposta
locale sui redditi secondo i criteri di cui all'articolo 118,
comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
8. L'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal
seguente:
"Art. 6. - (Riduzione dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche). - 1. L'imposta sul reddito delle
persone giuridiche è ridotta alla metà nei confronti dei
seguenti soggetti:
a) enti e istituti di assistenza sociale, società
di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e
beneficenza;
b) istituti di istruzione e istituti di studio e
sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di
lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni
storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche
aventi scopi esclusivamente culturali;
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c) enti il cui fine è equiparato per legge ai
fini di beneficenza o di istruzione.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete
a condizione che abbiano personalità giuridica.".
9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Comitato
per l'edilizia residenziale (CER) determina l'ammontare per il
1994 della quota di cui al primo comma, lettera b),
dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, per consentire la
copertura delle spese di amministrazione e degli oneri
fiscali. Entro il 31 dicembre 1993 le regioni provvedono ad
adeguare i canoni di locazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, con decorrenza 1^ gennaio 1994, in modo
da rispettare i vincoli di cui al paragrafo 11 della delibera
CIPE 19 novembre 1981. In caso di mancato adeguamento dei
canoni, la differenza tra il gettito della quota di cui al
terzo comma, lettera b), dello stesso articolo 25 della
citata legge n. 513 del 1977, vigente nella regione e quello
necessario a coprire le spese di amministrazione e gli oneri è
posta a carico del bilancio regionale. Restano salve le
attribuzioni delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
10. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n.633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:
"Art. 33. - 1. I contribuenti che nell'anno solare
precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a
trecentosessanta milioni di lire per le imprese aventi per
oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e
professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi
per oggetto altre attività, possono optare, dandone
comunicazione all'ufficio competente nella dichiarazione
relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di
inizio attività:
a) per l'annotazione delle liquidazioni
periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 5 del
secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri
solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire
cinquantamila il versamento dovrà essere effettuato insieme a
quella dovuta per il trimestre successivo;
b) per il versamento dell'imposta dovuta entro il
termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.
2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano
contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e
non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi
resta applicabile il limite di trecentosessantamilioni di lire
relativamente a tutte le attività esercitate.
3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al
comma 1, le somme da versare devono essere maggiorate degli
interessi nella misura dell'1,50 per cento, previa apposita
annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24.
L'opzione ha effetto a partire dall'anno in cui è esercitata e
fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere
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comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha
effetto dall'anno in corso.";
b) nell'articolo 34 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Con decorrenza dal 1^ ottobre 1993, se il contribuente,
nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche
operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel primo
comma, queste devono essere registrate distintamente ed essere
indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di
dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa a tali operazioni
si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di
beni non ammortizzabili e ai servizi utilizzati per la
produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle
operazioni stesse";
2) al terzo comma, dopo il secondo periodo, è inserito
il seguente: "Con decorrenza 1^ settembre 1993, i cessionari e
i committenti devono indicare nella dichiarazione annuale
separatamente l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni
per le quali hanno emesso fatture in applicazione delle
disposizioni del presente comma e devono annotare nel registro
di cui all'articolo 25 distintamente le predette fatture.";
3) il sesto comma è soppresso;
4) il settimo comma è sostituito dal seguente:
"Con decorrenza 1^ settembre 1993, i passaggi dei
prodotti di cui al primo comma agli enti, alle cooperative o
agli altri organismi associativi ivi indicati ai fini della
vendita per conto dei produttori agricoli, anche previa
manipolazione o trasformazione, costituiscono cessioni di beni
a norma dell'articolo 2, secondo comma, n. 3), le quali si
considerano effettuate all'atto del versamento del prezzo ai
produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione
della fattura può essere adempiuto dagli enti, dalle
cooperative o dagli altri organismi per conto dei produttori
agricoli conferenti; in tal caso a questi deve essere
consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi
adempimenti prescritti nel presente titolo.";
5) l'ottavo comma è soppresso;
6) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Ai soggetti di cui al primo comma che effettuano le
cessioni ivi indicate ai sensi dell'articolo 8, lettere
a) e b), dell'articolo 38- quater e
dell'articolo 72, nonché le cessioni intracomunitarie di
prodotti soggetti ad accisa, compete la detrazione o il
rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle
percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per
analoghe operazioni effettuate nel territorio dello
Stato.";
c) nell'articolo 74, quarto comma, è aggiunto il
seguente periodo: "In tal caso, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 33, terzo comma; tali disposizioni non si
applicano nei casi di liquidazioni
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e versamenti trimestrali disposti con decreti del
Ministro delle finanze, emanati a norma dell'articolo 73,
primo comma, lettera e), e del primo periodo del
presente comma.".
11. Gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.633, come sostituito dal comma 10 del presente articolo, non
sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi.
12. Le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio
delle attività di custodia e di pascolo di animali sui terreni
montani destinati ad alpeggio non sono soggette all'imposta
sul valore aggiunto.
13. La disposizione di cui all'articolo 2, secondo comma,
n.5), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n.633, non si applica alla destinazione a finalità
estranee all'esercizio di impresa dei beni relativi
all'attività agricola, non compresi nelle cessioni o nei
conferimenti di azienda o di sue quote, in occasione della
costituzione di società o di altre organizzazioni tra membri
dello stesso nucleo familiare cui appartiene il cedente o il
conferente. La disposizione si applica alle destinazioni poste
in essere entro il 31 dicembre 1992.
14. Nei confronti delle società per azioni e delle
aziende speciali istituite ai sensi degli articoli 22 e 23
della legge 8 giugno 1990, n.142, nonché nei confronti dei
nuovi consorzi costituiti a norma degli articoli 25 e 60 della
medesima legge si applicano, fino al termine dell'esercizio
successivo a quello rispettivamente di acquisizione della
personalità giuridica o della trasformazione in aziende
speciali consortili, le disposizioni tributarie applicabili
all'ente territoriale di appartenenza.
15. La disposizione di cui all'articolo 5, primo comma,
lettera f), del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980,
n. 875, e successive modificazioni e proroghe, è applicabile,
fino al 31 dicembre 1992, alle cessioni di beni ed alle
prestazioni di servizi effettuate nei confronti del comitato
operativo nazionale, costituito dalle confederazioni sindacali
CGIL, CISL e UIL, in relazione alla realizzazione di centri
sociali da destinare agli enti locali interessati dagli eventi
sismici del 23 novembre 1980.
16. I soggetti che hanno posto in essere le operazioni di
cui al comma 15 con applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto possono effettuare la variazione di cui all'articolo
26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, entro il 30
settembre 1993, relativamente alle operazioni poste in essere
successivamente alla data di entrata in vigore del
decretolegge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.
17. All'articolo 12, comma 2, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, le parole: "di prodotti agricoli effettuate dai
produttori agricoli direttamente sul proprio fondo" sono
sostituite dalle seguenti: "di prodotti agricoli effettuate
dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale
previsto dall'articolo 34, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni".
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18. L'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui
al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, non è
dovuta dagli Istituti autonomi case popolari.
19. Il maggior gettito derivante dal presente decreto
concorre ad assicurare le maggiori entrate previste
dall'articolo 16, comma 2, della legge 23 dicembre 1992,
n.498.
20. L'imposta comunale sugli immobili di cui agli
articoli 1 e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, dovuta per l'anno 1993 dalla società di cui
all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, subentrata
in qualità di concessionaria per i servizi di
telecomunicazione all'Azienda di Stato per i servizi
telefonici e all'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni, sarà corrisposta entro il termine di
sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni con il quale è stata effettuata la
concessione in esclusiva alla IRITEL S.p.A. per i servizi di
telecomunicazione ad uso pubblico, ovvero dalla notificazione
alla medesima società dell'accertamento definitivo dei valori
dei beni trasferiti in base all'articolo 3 della legge n. 58
del 1992; per i predetti beni trasferiti, relativamente al
periodo di imposta 1993, non si tiene conto della riduzione
dei coefficienti prevista dall'articolo 67, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
21. Tra le operazioni agevolate di cui all'articolo 72,
terzo comma, numero 2), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono comprese le
somministrazioni di acqua e di energia, erogate sotto
qualsiasi forma, le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi relative agli alloggi, necessarie all'espletamento
delle funzioni istituzionali degli enti ivi indicati, anche se
effettuate nei confronti del personale dipendente da tali
enti, sempreché i relativi oneri siano riconosciuti dagli enti
medesimi a proprio carico. Per tali operazioni, gli enti
interessati sono tenuti a rilasciare specifica attestazione. I
soggetti, che, alla data del 31 dicembre 1992, per le predette
operazioni hanno già versato all'erario l'imposta sul valore
aggiunto, senza averla riscossa a titolo di rivalsa, possono
recuperare l'ammontare delle somme versate mediante detrazione
da effettuare in sede di liquidazione di cui agli articoli 27
e 33 del citato decreto n. 633 del 1972. L'energia elettrica
fornita agli enti indicati nell'articolo 6, primo comma, della
legge 19 marzo 1973, n. 32, o da essi prodotta con impianti
propri o della quale gli enti medesimi sono considerati
fabbricanti, deve considerarsi esente oltre che dall'imposta
erariale di consumo anche dalle relative addizionali erariali,
provinciali e comunali.
22. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come
sostituito dal comma 8 del presente articolo, si applicano a
partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
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