| (Disposizioni in materia di imposizione fiscale
delle cessioni a termine).
1. All'articolo 81, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, la lettera
c- ter), introdotta dall'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 17 settembre 1992, n.378, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.437, è
sostituita dalla seguente:
" c- ter) le plusvalenze realizzate mediante
cessioni a termine di valute estere ovvero conseguite
attraverso altri contratti che assumono, anche in modo
implicito, valori a termine delle valute come riferimento per
la determinazione del corrispettivo. Per le cessioni a termine
le suddette plusvalenze sono costituite dalla differenza fra
il corrispettivo della cessione e quello dell'acquisto della
valuta ceduta, se l'acquisto è contestuale alla stipula del
contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra
il corrispettivo della cessione e il valore della valuta
ceduta, al cambio a pronti vigente alla data della stipula del
contratto. Per gli altri contratti le plusvalenze sono
costituite dalla differenza tra il valore a termine della
valuta assunto come riferimento e il corrispettivo
dell'acquisto della valuta, se l'acquisto è contestuale alla
stipula del contratto, e, negli altri casi, dalla differenza
tra il suddetto valore e quello a pronti della valuta, al
cambio vigente alla data di stipula del contratto. Non sono
considerate plusvalenze quelle conseguite attraverso contratti
uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati di cui
all'articolo 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1.".
2. La ritenuta a titolo di imposta sui proventi e sulle
plusvalenze indicati, rispettivamente, all'articolo 41, comma
1, lettera b- bis), introdotta dall'articolo 2, comma 1,
del predetto decreto-legge n. 378 del 1992, e all'articolo 81,
comma 1, lettera c- ter), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere operata dai
soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, che
comunque intervengono nella cessione a termine, anche se non
in qualità di acquirenti. Se nella cessione intervengono più
sostituti di imposta, la ritenuta è operata da uno di essi il
quale rilascia copia della certificazione agli altri sostituti
di imposta intervenuti. Le predette ritenute si applicano
anche nei confronti di tutti gli organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari, operanti in qualunque
forma.
3. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.600, che comunque intervengono negli altri contratti di cui
alla lettera c- ter) dell'articolo 81, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, operano
una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del
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12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sulle plusvalenze di
cui alla citata lettera c- ter). In assenza di
corrispettivo sul quale operare la ritenuta, il soggetto che
ha conseguito la plusvalenza deve versare al sostituto
d'imposta intervenuto nell'operazione l'importo corrispondente
all'ammontare della ritenuta medesima.
4. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 1 del
decreto-legge 28 giugno 1990, n.167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.227, si applicano
anche ai contratti che assumono, anche in modo implicito,
valori a termine delle valute come riferimento per la
determinazione del corrispettivo.
5. Le modificazioni introdotte all'articolo 81, comma 1,
lettera c ter), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n.917, nonché le disposizioni di cui ai
commi 2, 3 e 4 del presente articolo, si applicano ai
contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
6. Le ritenute operate per effetto di quanto disposto nei
precedenti commi 1, 2 e 3 del presente articolo, debbono
essere versate con le modalità e nei termini previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.602, e successive modificazioni, per le ritenute alla fonte
sui redditi di cui all'articolo 26, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e
successive modificazioni. Le ritenute operate dalla data di
entrata in vigore del presente decreto fino alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto
medesimo, debbono essere versate, con le modalità di cui al
precedente periodo, entro il giorno 15 del mese successivo a
quello di pubblicazione della predetta legge di conversione
nella Gazzetta Ufficiale.
7. Ai componenti ed ai segretari della commissione
indicata nell'articolo 11 del regio decreto-legge 24 luglio
1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
aprile 1937, n. 517, e successive modificazioni, sono
corrisposti i compensi indicati nell'articolo 5 della legge 8
dicembre 1956, n. 1378, come sostituito dall'articolo 1 della
legge 31 dicembre 1962, n. 1866; la spesa relativa graverà sul
capitolo 1095 del bilancio del Ministero di grazia e
giustizia, nei limiti delle somme affluite ai sensi
dell'articolo 18 del regio decreto 10 febbraio 1937, n.
228.
8. La disposizione dell'articolo 28, comma 2, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non si applica
all'articolo 18 del regio decreto del 10 febbraio 1937, n.
228.
9. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 22 novembre
1990, n. 348, è sostituito dal seguente:
"6. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere
c), d), e), f), g) ed i) del comma 3 sono altresì
designati due supplenti che siano in possesso dei medesimi
requisiti.".
10. All'articolo 3 della legge 13 agosto 1979, n. 384, le
parole da: "e un numero annuo massimo" fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: "e un numero di
biglietti aerei su tratte nazionali per un importo annuo
massimo corrispondente al costo di quaranta biglietti aerei di
andata e ritorno fra Roma e le singole residenze o località
della circoscrizione in cui sono stati eletti.".
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11. All'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Gli oneri di cui al primo comma addebitati dal locatore
al conduttore devono intendersi corrispettivi di prestazioni
accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.
La disposizione di cui al quarto comma non si applica ove
i servizi accessori al contratto di locazione forniti siano
per loro particolare natura e caratteristiche riferibili a
specifica attività imprenditoriale del locatore e configurino
oggetto di un autonomo contratto di prestazione dei servizi
stessi".
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