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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14892
DDL3080-0086
Progetto di legge Camera n. 3080 - testo presentato - (DDL11-3080)
(suddiviso in 89 Unità Documento)
Unità Documento n.86 (che inizia a pag.141 dello stampato)
...C3080. TESTIPDL
...C3080.
...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*). Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
Pag. 141 Articolo 67.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3080 ZZ11 ZZDL ZZPR
       (Disposizioni in materia di imposizione fiscale
                delle cessioni a termine). 
      1.  All'articolo 81, comma 1, del testo unico delle
  imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
  della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, la lettera
  c- ter), introdotta dall'articolo 3, comma 1, del
  decreto-legge 17 settembre 1992, n.378, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.437, è
  sostituita dalla seguente:
        " c- ter) le plusvalenze realizzate mediante
  cessioni a termine di valute estere ovvero conseguite
  attraverso altri contratti che assumono, anche in modo
  implicito, valori a termine delle valute come riferimento per
  la determinazione del corrispettivo.  Per le cessioni a termine
  le suddette plusvalenze sono costituite dalla differenza fra
  il corrispettivo della cessione e quello dell'acquisto della
  valuta ceduta, se l'acquisto è contestuale alla stipula del
  contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra
  il corrispettivo della cessione e il valore della valuta
  ceduta, al cambio a pronti vigente alla data della stipula del
  contratto.  Per gli altri contratti le plusvalenze sono
  costituite dalla differenza tra il valore a termine della
  valuta assunto come riferimento e il corrispettivo
  dell'acquisto della valuta, se l'acquisto è contestuale alla
  stipula del contratto, e, negli altri casi, dalla differenza
  tra il suddetto valore e quello a pronti della valuta, al
  cambio vigente alla data di stipula del contratto.  Non sono
  considerate plusvalenze quelle conseguite attraverso contratti
  uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati di cui
  all'articolo 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1.".
    2.  La ritenuta a titolo di imposta sui proventi e sulle
  plusvalenze indicati, rispettivamente, all'articolo 41, comma
  1, lettera  b- bis), introdotta dall'articolo 2, comma 1,
  del predetto decreto-legge n. 378 del 1992, e all'articolo 81,
  comma 1, lettera  c- ter), del testo unico delle imposte
  sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere operata dai
  soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto
  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, che
  comunque intervengono nella cessione a termine, anche se non
  in qualità di acquirenti.  Se nella cessione intervengono più
  sostituti di imposta, la ritenuta è operata da uno di essi il
  quale rilascia copia della certificazione agli altri sostituti
  di imposta intervenuti.  Le predette ritenute si applicano
  anche nei confronti di tutti gli organismi di investimento
  collettivo in valori mobiliari, operanti in qualunque
  forma.
      3.  I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23
  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
  n.600, che comunque intervengono negli altri contratti di cui
  alla lettera  c- ter) dell'articolo 81, comma 1, del testo
  unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, operano
  una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del
 
                              Pag. 142
 
  12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sulle plusvalenze di
  cui alla citata lettera  c- ter).  In assenza di
  corrispettivo sul quale operare la ritenuta, il soggetto che
  ha conseguito la plusvalenza deve versare al sostituto
  d'imposta intervenuto nell'operazione l'importo corrispondente
  all'ammontare della ritenuta medesima.
      4.  Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 1 del
  decreto-legge 28 giugno 1990, n.167, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.227, si applicano
  anche ai contratti che assumono, anche in modo implicito,
  valori a termine delle valute come riferimento per la
  determinazione del corrispettivo.
      5.  Le modificazioni introdotte all'articolo 81, comma 1,
  lettera  c ter), del testo unico delle imposte sui
  redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
  22 dicembre 1986, n.917, nonché le disposizioni di cui ai
  commi 2, 3 e 4 del presente articolo, si applicano ai
  contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore
  del presente decreto.
      6.  Le ritenute operate per effetto di quanto disposto nei
  precedenti commi 1, 2 e 3 del presente articolo, debbono
  essere versate con le modalità e nei termini previsti dal
  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
  n.602, e successive modificazioni, per le ritenute alla fonte
  sui redditi di cui all'articolo 26, terzo comma, del decreto
  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e
  successive modificazioni.  Le ritenute operate dalla data di
  entrata in vigore del presente decreto fino alla data di
  entrata in vigore della legge di conversione del decreto
  medesimo, debbono essere versate, con le modalità di cui al
  precedente periodo, entro il giorno 15 del mese successivo a
  quello di pubblicazione della predetta legge di conversione
  nella  Gazzetta Ufficiale.
      7.  Ai componenti ed ai segretari della commissione
  indicata nell'articolo 11 del regio decreto-legge 24 luglio
  1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
  aprile 1937, n. 517, e successive modificazioni, sono
  corrisposti i compensi indicati nell'articolo 5 della legge 8
  dicembre 1956, n. 1378, come sostituito dall'articolo 1 della
  legge 31 dicembre 1962, n. 1866; la spesa relativa graverà sul
  capitolo 1095 del bilancio del Ministero di grazia e
  giustizia, nei limiti delle somme affluite ai sensi
  dell'articolo 18 del regio decreto 10 febbraio 1937, n.
  228.
      8.  La disposizione dell'articolo 28, comma 2, del decreto
  legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non si applica
  all'articolo 18 del regio decreto del 10 febbraio 1937, n.
  228.
      9.  Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 22 novembre
  1990, n. 348, è sostituito dal seguente:
      "6.  Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere
  c), d), e), f), g)  ed  i)  del comma 3 sono altresì
  designati due supplenti che siano in possesso dei medesimi
  requisiti.".
      10.  All'articolo 3 della legge 13 agosto 1979, n. 384, le
  parole da: "e un numero annuo massimo" fino alla fine del
  comma sono sostituite dalle seguenti: "e un numero di
  biglietti aerei su tratte nazionali per un importo annuo
  massimo corrispondente al costo di quaranta biglietti aerei di
  andata e ritorno fra Roma e le singole residenze o località
  della circoscrizione in cui sono stati eletti.".
 
                              Pag. 143
 
      11.  All'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392,
  sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      "Gli oneri di cui al primo comma addebitati dal locatore
  al conduttore devono intendersi corrispettivi di prestazioni
  accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli effetti
  dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica
  26 ottobre 1972, n. 633.
      La disposizione di cui al quarto comma non si applica ove
  i servizi accessori al contratto di locazione forniti siano
  per loro particolare natura e caratteristiche riferibili a
  specifica attività imprenditoriale del locatore e configurino
  oggetto di un autonomo contratto di prestazione dei servizi
  stessi".
 
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