| ...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*).
Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui
tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da
direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina
dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie.
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| (Modifiche alla tabella allegata
alla legge 29 ottobre 1991, n. 358).
1. Al comma 6 dell'articolo 7 della legge 29 ottobre
1991, n. 358, è aggiunto il seguente periodo: "Le direzioni
compartimentali del territorio sono suddivise, con decreto del
Ministro delle finanze, in un servizio amministrativo e in un
servizio tecnico, i quali sono ripartiti, con decreto del
Ministro delle finanze, in reparti corrispondenti di regola
alle direzioni centrali del Dipartimento del territorio.".
2. Ferma restando l'applicabilità del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, le voci sottoelencate della tabella
allegata alla legge n. 358 del 1991, sono sostituite o
integrate come segue:
a) nella qualifica di "dirigente superiore" del
ruolo amministrativo:
1) la funzione "direttore regionale delle entrate
nelle sedi meno rilevanti" è sostituita con quella di
"direttore regionale delle entrate nelle sedi meno rilevanti e
direttore compartimentale";
2) la funzione "direttore di servizio o di reparto
nelle direzioni regionali o compartimentali" è sostituita con
quella di "direttore di servizio nelle direzioni regionali o
compartimentali";
3) dopo la funzione "capo di servizio ispettivo nelle
direzioni regionali o compartimentali" è aggiunta quella di
"ispettore generale regionale e compartimentale";
b) nella qualifica di "primo dirigente" del ruolo
amministrativo:
1) la funzione "direttore di reparto nelle direzioni
regionali o compartimentali" è sostituita con quella di
"direttore di divisione o di reparto nelle direzioni regionali
o compartimentali";
2) la funzione "ispettore capo" è sostituita con
quella di "ispettore capo regionale e compartimentale";
c) nella qualifica di "dirigente superiore" del
ruolo tecnico:
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1) la funzione "direttore regionale" è sostituita con
quella di "direttore compartimentale";
2) la funzione "direttore di reparto tecnico nelle
direzioni regionali" è sostituita con quella di "direttore di
servizio tecnico nelle direzioni compartimentali";
3) la funzione "ispettore generale regionale" è
sostituita con quella di "ispettore generale centrale e
compartimentale";
d) nella qualifica di "primo dirigente" del ruolo
tecnico:
1) la funzione "direttore di divisione nelle
direzioni" è sostituita con quella di "direttore di divisione
negli uffici centrali e nelle direzioni centrali";
2) la funzione "direttore di reparto nelle direzioni
regionali" è sostituita con quella di "direttore di reparto
nelle direzioni compartimentali";
3) la funzione "ispettore capo regionale" è
sostituita con quella di "ispettore capo centrale e
compartimentale".
3. Ferma restando la dotazione organica complessiva di
ciascuna delle qualifiche di cui al comma 2, è soppressa
all'interno di esse la ripartizione numerica in posti di
funzione.
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