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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14894
DDL3080-0088
Progetto di legge Camera n. 3080 - testo presentato - (DDL11-3080)
(suddiviso in 89 Unità Documento)
Unità Documento n.88 (che inizia a pag.144 dello stampato)
...C3080. TESTIPDL
...C3080.
...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*). Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
Articolo 69.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3080 ZZ11 ZZDL ZZPR
     (Disposizioni in materia di contenzioso tributario).
      1.  La data unica di insediamento delle commissioni
  tributarie provinciali e regionali, prevista dall'articolo 42,
  comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è
  differita al 1^ ottobre 1994.
      2.  Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono
  apportate le seguenti modificazioni:
          a)  nell'articolo 1, comma 1, come modificato
  dall'articolo 3 sexies  del decreto-legge 23 gennaio 1993,
  n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
  1993, n. 75, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Fino
  al 31 dicembre 1996, sezioni delle commissioni provinciali e
  regionali possono essere ubicate, ove occorra, presso le sedi
  delle attuali commissioni di primo e di secondo grado.  Entro
  il 31 dicembre 1993, con decreto del Ministro delle finanze,
  di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di
  grazia e giustizia, in relazione alle esigenze di reperimento
  dei locali, sono individuate dette sezioni le quali
  costituiscono mera articolazione interna delle commissioni
  tributarie non rilevante ai fini della competenza e della
  validità degli atti processuali.  Con decreto del presidente
  della commissione provinciale o regionale sono determinati i
  criteri e le modalità di funzionamento delle sezioni";
          b)  nell'articolo 8, comma 1, lettera  b),  le
  parole: "del decreto del Presidente della Repubblica" sono
  sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo";
 
                              Pag. 145
 
          c)  nell'articolo 42, comma 3, le parole: "e cessa
  di funzionare il 31 dicembre 1995" sono sostituite dalle
  seguenti: "e cessa di funzionare con l'esaurimento dei ricorsi
  pendenti e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre
  1998";
          d)  nell'articolo 49, comma 1, le parole: "sono
  abrogati gli articoli da 2 a 15" sono sostituite dalle
  seguenti: "sono abrogati gli articoli da 2 a 14" e nello
  stesso articolo, comma 2, le parole: "12, quinto e sesto
  comma,", sono sostituite dalle seguenti: "12, quarto
  comma,";
          e)  nell'articolo 50 le parole: "entro il 30
  aprile 1993" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28
  febbraio 1994".
      3.  Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono
  apportate le seguenti modificazioni:
          a)  nell'articolo 12, comma 2, le parole da: ", i
  soggetti iscritti" fino a: "delle finanze" sono sostituite
  dalle seguenti: ".  Sono, altresì, abilitati alla assistenza
  tecnica, se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le
  direzioni regionali delle entrate, i soggetti indicati
  nell'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente
  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché i
  dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate
  nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.)
  e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai
  sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma,
  numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono
  parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro
  controllate, in possesso del diploma di laurea in
  giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di
  diploma di ragioneria e della relativa abilitazione
  professionale; con decreto del Ministro delle finanze sono
  stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del
  presente periodo.";
          b)  nell'articolo 12, comma 5, le parole:
  "inferiore a 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti:
  "inferiore a 3.000.000";
          c)  nell'articolo 18, comma 3, le parole:
  "articolo 12, comma 6" sono sostituite dalle seguenti:
  "articolo 12, comma 5";
          d)  nell'articolo 21, il primo periodo del comma 2
  è sostituito dal seguente: "Il ricorso avverso il rifiuto
  tacito della restituzione di cui all'articolo 19, comma 1,
  lettera  g),  può essere proposto dopo il novantesimo
  giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i
  termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando
  il diritto alla restituzione non è prescritto.";
          e)  nell'articolo 72, comma 2, dopo le parole:
  "per i termini d'impugnazione delle decisioni delle
  commissioni tributarie di primo e di secondo grado" sono
  aggiunte le seguenti: "e, in ogni caso, per le controversie
  pendenti,";
          f)  l'articolo 73 è abrogato;
          g)  l'articolo 74 è sostituito dal seguente:
 
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        "Art. 74. -  (Controversie pendenti davanti
  alla corte di appello).  - 1.  Alle controversie, che alla
  data di cui all'articolo 72 pendono davanti alle corti di
  appello o per le quali pende il termine per l'impugnativa
  davanti allo stesso organo, continuano ad applicarsi le
  disposizioni contenute nel decreto del Presidente della
  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni
  e integrazioni.";
          h)  all'articolo 75 sono apportate le seguenti
  modificazioni:
        1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
        "1.  Alle controversie che alla data di cui all'articolo
  72 pendono davanti alla commissione tributaria centrale o per
  le quali pende il termine per l'impugnativa davanti allo
  stesso organo, continuano ad applicarsi le disposizioni
  contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26
  ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e
  integrazioni.
        2.  Relativamente alle controversie pendenti o per le
  quali pendeva il termine alla data del 15 gennaio 1993, il
  ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi
  dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a
  proporre alla segreteria della commissione tributaria centrale
  apposita istanza di trattazione contenente gli estremi della
  controversia e del procedimento.  L'istanza potrà essere
  sottoscritta dalla parte o dal suo procedente difensore, se
  nominato, e deve essere notificata o spedita o consegnata alla
  segreteria della commissione tributaria centrale nei modi
  previsti dall'articolo 20; in difetto, il giudizio davanti
  alla commissione tributaria centrale si estingue.  L'estinzione
  è dichiarata dal presidente della sezione, dopo aver
  verificato che non sia stata depositata in segreteria
  l'istanza di trasmissione del fascicolo alla cancelleria della
  corte di cassazione a seguito della richiesta di esame a norma
  del comma seguente.  Contro il decreto del presidente, di cui
  viene data comunicazione alle parti, è ammesso reclamo al
  collegio nei modi e nei termini previsti dall'articolo
  28.";
        2) al comma 4, le parole: "entro il 31 dicembre 1995"
  sono sostituite dalle seguenti: "entro i termini di cui
  all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre
  1992, n. 545";
        3) il comma 5 è abrogato;
          i)  nell'articolo 76 sono apportate le seguenti
  modificazioni:
        1) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
        "4.  Se la riassunzione non avviene nei termini, o si
  avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del
  giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue.
        5.  Se alla data indicata nei commi precedenti pendono i
  giudizi di rinvio davanti alla commissione tributaria di primo
  o di secondo grado si applicano le disposizioni di cui
  all'articolo 72, comma 4.";
          l)  nell'articolo 80, comma 2, le parole da:"salvo
  quanto stabilito negli articoli 74 e 75" sino alla fine, sono
  soppresse.
 
                              Pag. 147
 
      4.  In caso di rinvio disposto dalla corte di appello o
  dalla commissione tributaria centrale dal 15 gennaio 1993 e
  fino alla data di entrata in vigore della presente
  disposizione, continuano ad applicarsi le disposizioni
  contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26
  ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e
  integrazioni.
      5.  Le controversie previste dall'articolo 289 del testo
  unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14
  settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 3 della
  legge 18 maggio 1967, n. 388, relative alla attribuzione dei
  tributi locali soppressi per effetto della riforma tributaria
  di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, che sono pendenti
  alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
  estinte.  Conseguentemente l'attribuzione effettuata sulla base
  della dichiarazione prevista dal quarto comma del citato
  articolo 289 e le relative iscrizioni a ruolo effettuate a
  titolo provvisorio divengono definitive.
      6.  Le controversie già di competenza in primo grado delle
  commissioni comunali per i tributi locali, pendenti alla data
  di entrata in vigore del presente decreto, possono essere
  definite, senza applicazione di sovrattasse e di sanzioni, a
  seguito di apposita istanza prodotta dal contribuente al
  comune interessato entro centoventi giorni dalla data di
  entrata in vigore della legge di conversione del presente
  decreto, mediante pagamento, da effettuare nei termini e con
  le modalità di cui agli articoli 276 e seguenti del testo
  unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14
  dicembre 1931, n. 1175, dell'imposta e degli interessi
  iscritti a ruolo; la definizione della controversia esplica
  efficacia nei confronti di tutti i coobbligati.
      7.  Nell'articolo 20, primo comma, del decreto del
  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e
  nell'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente
  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, dopo le parole: "in
  seconda istanza," sono aggiunte le seguenti: "quando
  l'ammontare del tributo in contestazione è superiore a lire
  300 mila,".
      8.  Le disposizioni contenute nell'articolo 20 del decreto
  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e
  nell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica
  26 ottobre 1972, n. 639, come modificati dal comma 7 del
  presente articolo, si applicano anche ai ricorsi pendenti alla
  data di entrata in vigore del presente decreto.
 
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