| (Disposizioni in materia di contenzioso tributario).
1. La data unica di insediamento delle commissioni
tributarie provinciali e regionali, prevista dall'articolo 42,
comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è
differita al 1^ ottobre 1994.
2. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1, comma 1, come modificato
dall'articolo 3 sexies del decreto-legge 23 gennaio 1993,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1993, n. 75, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Fino
al 31 dicembre 1996, sezioni delle commissioni provinciali e
regionali possono essere ubicate, ove occorra, presso le sedi
delle attuali commissioni di primo e di secondo grado. Entro
il 31 dicembre 1993, con decreto del Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di
grazia e giustizia, in relazione alle esigenze di reperimento
dei locali, sono individuate dette sezioni le quali
costituiscono mera articolazione interna delle commissioni
tributarie non rilevante ai fini della competenza e della
validità degli atti processuali. Con decreto del presidente
della commissione provinciale o regionale sono determinati i
criteri e le modalità di funzionamento delle sezioni";
b) nell'articolo 8, comma 1, lettera b), le
parole: "del decreto del Presidente della Repubblica" sono
sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo";
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c) nell'articolo 42, comma 3, le parole: "e cessa
di funzionare il 31 dicembre 1995" sono sostituite dalle
seguenti: "e cessa di funzionare con l'esaurimento dei ricorsi
pendenti e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre
1998";
d) nell'articolo 49, comma 1, le parole: "sono
abrogati gli articoli da 2 a 15" sono sostituite dalle
seguenti: "sono abrogati gli articoli da 2 a 14" e nello
stesso articolo, comma 2, le parole: "12, quinto e sesto
comma,", sono sostituite dalle seguenti: "12, quarto
comma,";
e) nell'articolo 50 le parole: "entro il 30
aprile 1993" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28
febbraio 1994".
3. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 12, comma 2, le parole da: ", i
soggetti iscritti" fino a: "delle finanze" sono sostituite
dalle seguenti: ". Sono, altresì, abilitati alla assistenza
tecnica, se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le
direzioni regionali delle entrate, i soggetti indicati
nell'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché i
dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate
nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.)
e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma,
numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono
parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro
controllate, in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di
diploma di ragioneria e della relativa abilitazione
professionale; con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del
presente periodo.";
b) nell'articolo 12, comma 5, le parole:
"inferiore a 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti:
"inferiore a 3.000.000";
c) nell'articolo 18, comma 3, le parole:
"articolo 12, comma 6" sono sostituite dalle seguenti:
"articolo 12, comma 5";
d) nell'articolo 21, il primo periodo del comma 2
è sostituito dal seguente: "Il ricorso avverso il rifiuto
tacito della restituzione di cui all'articolo 19, comma 1,
lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo
giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i
termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando
il diritto alla restituzione non è prescritto.";
e) nell'articolo 72, comma 2, dopo le parole:
"per i termini d'impugnazione delle decisioni delle
commissioni tributarie di primo e di secondo grado" sono
aggiunte le seguenti: "e, in ogni caso, per le controversie
pendenti,";
f) l'articolo 73 è abrogato;
g) l'articolo 74 è sostituito dal seguente:
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"Art. 74. - (Controversie pendenti davanti
alla corte di appello). - 1. Alle controversie, che alla
data di cui all'articolo 72 pendono davanti alle corti di
appello o per le quali pende il termine per l'impugnativa
davanti allo stesso organo, continuano ad applicarsi le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni
e integrazioni.";
h) all'articolo 75 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Alle controversie che alla data di cui all'articolo
72 pendono davanti alla commissione tributaria centrale o per
le quali pende il termine per l'impugnativa davanti allo
stesso organo, continuano ad applicarsi le disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e
integrazioni.
2. Relativamente alle controversie pendenti o per le
quali pendeva il termine alla data del 15 gennaio 1993, il
ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a
proporre alla segreteria della commissione tributaria centrale
apposita istanza di trattazione contenente gli estremi della
controversia e del procedimento. L'istanza potrà essere
sottoscritta dalla parte o dal suo procedente difensore, se
nominato, e deve essere notificata o spedita o consegnata alla
segreteria della commissione tributaria centrale nei modi
previsti dall'articolo 20; in difetto, il giudizio davanti
alla commissione tributaria centrale si estingue. L'estinzione
è dichiarata dal presidente della sezione, dopo aver
verificato che non sia stata depositata in segreteria
l'istanza di trasmissione del fascicolo alla cancelleria della
corte di cassazione a seguito della richiesta di esame a norma
del comma seguente. Contro il decreto del presidente, di cui
viene data comunicazione alle parti, è ammesso reclamo al
collegio nei modi e nei termini previsti dall'articolo
28.";
2) al comma 4, le parole: "entro il 31 dicembre 1995"
sono sostituite dalle seguenti: "entro i termini di cui
all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545";
3) il comma 5 è abrogato;
i) nell'articolo 76 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
"4. Se la riassunzione non avviene nei termini, o si
avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del
giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue.
5. Se alla data indicata nei commi precedenti pendono i
giudizi di rinvio davanti alla commissione tributaria di primo
o di secondo grado si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 72, comma 4.";
l) nell'articolo 80, comma 2, le parole da:"salvo
quanto stabilito negli articoli 74 e 75" sino alla fine, sono
soppresse.
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4. In caso di rinvio disposto dalla corte di appello o
dalla commissione tributaria centrale dal 15 gennaio 1993 e
fino alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, continuano ad applicarsi le disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e
integrazioni.
5. Le controversie previste dall'articolo 289 del testo
unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14
settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 3 della
legge 18 maggio 1967, n. 388, relative alla attribuzione dei
tributi locali soppressi per effetto della riforma tributaria
di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, che sono pendenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
estinte. Conseguentemente l'attribuzione effettuata sulla base
della dichiarazione prevista dal quarto comma del citato
articolo 289 e le relative iscrizioni a ruolo effettuate a
titolo provvisorio divengono definitive.
6. Le controversie già di competenza in primo grado delle
commissioni comunali per i tributi locali, pendenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto, possono essere
definite, senza applicazione di sovrattasse e di sanzioni, a
seguito di apposita istanza prodotta dal contribuente al
comune interessato entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, mediante pagamento, da effettuare nei termini e con
le modalità di cui agli articoli 276 e seguenti del testo
unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14
dicembre 1931, n. 1175, dell'imposta e degli interessi
iscritti a ruolo; la definizione della controversia esplica
efficacia nei confronti di tutti i coobbligati.
7. Nell'articolo 20, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e
nell'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, dopo le parole: "in
seconda istanza," sono aggiunte le seguenti: "quando
l'ammontare del tributo in contestazione è superiore a lire
300 mila,".
8. Le disposizioni contenute nell'articolo 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e
nell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 639, come modificati dal comma 7 del
presente articolo, si applicano anche ai ricorsi pendenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
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