Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14898
DDL3080-0003
Relazione Camera n. 3080-A (DDL11-3080-A)
(suddiviso in 105 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A, C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A. TESTIPDL
...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A, C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A.
...DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (TESTO A FRONTE) ... (omissis) ...
Pag. 9 Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE --
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZAL ZZDDLC3080A ZZ11 ZZDC ZZRM
        All'articolo 4:
        al comma 3, lettera  a),  l'ultimo periodo è
  sostituito dal seguente:  "Resta ferma la facoltà del
  depositario autorizzato di assolvere l'obbligo di cui alla
  presente lettera mediante idonea garanzia fidejussoria
  bancaria o assicurativa";
          al comma 4, dopo le parole:  "I depositi fiscali"
  sono inserite le seguenti:  "si intendono compresi nel
  circuito doganale e".
        All'articolo 15, al comma 1, la lettera  c)  è
  sostituita dalla seguente:
          " c)  alle forze armate di qualsiasi Stato che
  sia parte contraente del trattato del Nord Atlantico ed a
  quelle nazionali inquadrate in ambito NATO, nonché alle forze
  armate di cui all'articolo 1 della decisione 90/640/CEE del
  Consiglio, del 3 dicembre 1990, per gli usi consentiti".
        All'articolo 17, al comma 3, il secondo, il terzo, il
  quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti:
  "Le disposizioni del presente comma si applicano anche al
  prodotto denominato biodiesel usato come carburante, come
  combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume
  finale dei carburanti e dei combustibili.  A decorrere dal 1^
  gennaio 1994 il biodiesel ottenuto dall'esterificazione di oli
  vegetali e loro derivati provenienti da semi oleosi coltivati
  in regime di  set-aside  ai sensi del regolamento (CEE) n.
  334/93 della Commissione, del 15 febbraio 1993, è esentato
  dall'accisa nei limiti di un contingente annuo pari a 125.000
  tonnellate.  Entro tale data saranno definiti con decreto del
  Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il
  Ministro per il coordinamento delle politiche agricole,
  alimentari e forestali, le caratteristiche merceologiche del
  biodiesel, i requisiti degli operatori, le caratteristiche
  tecniche degli impianti di produzione ed i criteri di
  ripartizione del contingente tra gli operatori che avranno
  presentato istanza di produzione e di immissione in consumo.
  Il quantitativo di biodiesel in esenzione di accisa potrà
  essere innalzato negli anni successivi al 1994 fino ad un
  massimo di 250.000 tonnellate annue, con decreto del Ministro
  delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato e con il Ministro per il
  coordinamento delle politiche agricole,
 
                              Pag. 10
 
  alimentari e forestali.  Per il trattamento fiscale del
  biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto
  applicabili, le disposizioni dell'articolo 29.  Alle attività
  di produzione, stoccaggio e distribuzione del biodiesel si
  applica il regime concessorio e autorizzativo previsto dal
  regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla
  legge 8 febbraio 1934, n. 367 e successive modificazioni.  In
  prima applicazione il Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato autorizza in via provvisoria l'esercizio di
  impianti già in funzione alla data di entrata in vigore del
  presente decreto.  Possono essere esentati dall'accisa i
  carburanti ed i combustibili di origine agricola nell'ambito
  di progetti pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti
  meno inquinanti e in particolare i combustibili ottenuti da
  risorse rinnovabili.  L'esenzione viene accordata, a decorrere
  dal 1^ gennaio 1994 e con l'osservanza delle modalità da
  stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
  con i Ministri dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato e per il coordinamento delle politiche
  agricole, alimentari e forestali, sulla base di programmi
  annuali di produzione preventivamente autorizzati dagli organi
  competenti ed approvati dall'Amministrazione finanziaria".
        All'articolo 20, al comma 1, alla tabella A
  richiamata:
        il numero 6 è sostituito dai seguenti:
      "6.  Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in
  allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura di acqua dolce
  .... 10% aliquota normale.
      L'agevolazione è limitata al solo gasolio e olio
  combustibile.
      L'agevolazione è concessa anche agli aeromobili adibiti
  ai lavori agricoli nei quantitativi e con le modalità
  stabilite dall'Amministrazione finanziaria.
      L'agevolazione viene concessa sulla base di criteri
  oggettivi stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni,
  alla qualità e quantità delle colture, alla dotazione delle
  macchine e delle attrezzature effettivamente utilizzate, con
  decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro
  per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e
  forestali.
      6- bis.  Impiego per il riscaldamento delle serre nel
  settore florovivaistico e orticolo ... 10% aliquota
  normale.
      L'agevolazione è limitata al solo gasolio e olio
  combustibile.
      I criteri di concessione dell'agevolazione sono stabiliti
  con il decreto di cui al numero 6";
          al numero 12, lettera  b),  le parole:  "a
  vapore"  sono sostituite dalle seguenti:  "e vapore".
        All'articolo 27:
        al comma 4, dopo le parole:  "nonché dal segretario
  generale"  sono inserite le seguenti:  ", da un
  rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato con
  qualifica non inferiore a vice avvocato
 
                              Pag. 11
 
  generale, dal direttore generale dell'Azienda autonoma dei
  Monopoli di Stato, da un rappresentante della Ragioneria
  generale dello Stato";
          dopo il comma 4, è inserito il seguente:
      "4- bis.  I direttori centrali del Dipartimento
  delle dogane e delle imposte indirette sono membri di diritto
  del comitato di gestione di cui al comma 7 in sostituzione dei
  funzionari appartenenti all'Amministrazione centrale di cui
  all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della
  Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.  Il direttore generale del
  Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette partecipa
  al consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma dei
  Monopoli di Stato in qualità di membro di diritto.  Ai
  componenti del comitato di gestione del Dipartimento delle
  dogane e delle imposte indirette è corrisposto un gettone di
  presenza stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di
  concerto con il Ministro del tesoro, con le modalità ed i
  criteri di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 10
  agosto 1988, n. 357".
        All'articolo 35, al comma 5, sono aggiunte, in fine,
  le parole:  "e sono abrogate le disposizioni del regio
  decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito dalla legge 3
  aprile 1933, n. 353, e successive modificazioni, relativamente
  agli estratti ed essenze non contenenti alcool, destinati alla
  preparazione di liquori".
      All'articolo 36:
        al comma 2, numeri 24) e 25), dopo le parole:
  "lettere  a)  e  b) "  sono inserite le seguenti:
  "del primo comma";
        al comma 2, il numero 41- bis)  è sostituito dal
  seguente:
      "41- bis)  prestazioni di carattere socio-sanitario
  ed educativo rese da cooperative sociali e loro consorzi";
        al comma 3, lettera  c),  al numero
  127- quinquies),  dopo le parole:  "ed eolica"  sono
  soppresse le parole:  "ceduti da imprese costruttrici";
        al comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente
  lettera:
        " c- bis) dopo il numero 127- quaterdecies)  è
  aggiunto il seguente:
      "127- quinquiesdecies)  opere, impianti ed edifici di
  cui al numero 127- quinquies)  sui quali siano stati
  eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della
  legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle
  lettere  a)  e  b)  del primo comma dello stesso
  articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli
  interventi";
 
                              Pag. 12
 
        al comma 8, lettera  a),  al capoverso, le
  parole:  "304 e seguenti del decreto del Presidente della
  Repubblica 29 marzo 1973, n. 156"  sono sostituite dalle
  seguenti:  "305 e seguenti del decreto del Presidente della
  Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e dell'articolo 2 della legge
  29 gennaio 1992, n. 58";
        al comma 9, lettera  a),  punto 3), il numero
  27- ter)  è sostituito dal seguente:
        "27- ter)  le prestazioni socio-sanitarie, di
  assistenza domiciliare o ambulatoriale in comunità e simili,
  in favore degli anziani ed inabili adulti, di
  tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati
  psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di
  disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto
  pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano
  assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23
  dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza
  sociale, nonché da cooperative e loro consorzi, sia
  direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e
  contratti in genere";
          dopo il comma 11, è inserito il seguente:
      "11- bis.  L'aumento di aliquota disposto nei
  commi precedenti per le prestazioni di servizi dipendenti da
  contratti di appalto avente ad oggetto gli interventi di
  recupero di cui all'articolo 31, primo comma, lettera  b),
  della legge 5 agosto 1978, n. 457, non si applica alle
  operazioni dipendenti da contratti conclusi entro il 29 agosto
  1993 nei confronti dello Stato e degli altri enti ed istituti
  indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del
  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
  successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai
  sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633,
  entro il 31 dicembre 1993";
          al comma 12, dopo le parole:  "della
  ristrutturazione degli edifici"  sono inserite le seguenti:
  "e delle opere pubbliche e di pubblica utilità";  e dopo
  le parole:  "e successive proroghe"  sono inserite le
  seguenti:  ", né compete nelle ipotesi in cui l'imposta
  addebitata per rivalsa abbia dato luogo a detrazione ai sensi
  dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica
  26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni";
          dopo il comma 12, è inserito il seguente:
      "12- bis.  Le disposizioni di cui al comma 12 non
  si applicano alle operazioni dipendenti da contratti relativi
  alla costruzione, alla ricostruzione, alla ristrutturazione
  delle opere pubbliche e di pubblica utilità conclusi entro il
  29 giugno 1993 nei confronti dello Stato e degli enti e
  istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del
  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
  633, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli
  21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633 entro il 31 dicembre
  1993";
 
                              Pag. 13
 
          sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      "19- bis.  Le assegnazioni di aree edificabili
  acquisite dai comuni in via espropriativa non si considerano,
  agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni
  svolte nell'esercizio di attività commerciali.  Resta fermo il
  trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso
  di imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui
  all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26
  ottobre 1972, n. 633.
      19- ter.  Al comma 12- bis  dell'articolo 10 del
  decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è aggiunto,
  in fine, il seguente periodo: "Resta fermo il trattamento
  fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi di imposte
  già pagate, né è consentita la variazione di cui all'articolo
  26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
  1972, n. 633"".
        All'articolo 39, al comma 1, sono aggiunti, in fine, i
  seguenti periodi:  "Tuttavia se gli effetti traslativi o
  costitutivi si producono posteriormente, gli acquisti si
  considerano effettuati nel momento in cui si producono tali
  effetti e comunque dopo un anno dalla consegna.  Parimenti nel
  caso di beni ricevuti in dipendenza di contratti estimatori e
  simili l'acquisto di essi si considera effettuato all'atto
  della loro rivendita o del prelievo da parte del ricevente
  ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla
  scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo
  un anno dal ricevimento.  Le disposizioni di cui al secondo e
  al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli
  adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5".
        All'articolo 46, al comma 5, le parole  "trenta
  giorni dall'effettuazione"  sono sostituite dalle seguenti:
  "il mese successivo a quello di effettuazione";  e le
  parole:  "il quindicesimo giorno successivo"  sono
  sostituite dalle seguenti:  "il mese seguente".
        All'articolo 50, al comma 6, il secondo periodo è
  sostituito dal seguente:  "L'elenco riepilogativo delle
  cessioni e degli acquisti deve contenere anche l'indicazione
  dei soggetti passivi in altro Stato membro o nel territorio
  dello Stato ai quali sono stati inviati, ai sensi
  dell'articolo 41, comma 3, ovvero dell'articolo 38, comma 5,
  lettera  a),  beni oggetto di perfezionamento o
  manipolazione nonché la specifica del relativo titolo".
        All'articolo 54:
        al comma 9, le parole:  "il 31 marzo 1993"  sono
  sostituite dalle seguenti:  "la stessa data, purché
  regolarizzati entro trenta giorni dalla data di entrata in
  vigore della legge di conversione del presente decreto";
 
                              Pag. 14
 
          è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      "9- bis.  Il comma 4 dell'articolo 6 del
  decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, è sostituito
  dal seguente:
      "4.  Nei casi di omessa presentazione, di incompletezza o
  di inesattezza di dati di interesse fiscale degli elenchi si
  applicano le sanzioni, le riduzioni e le esimenti previste
  dall'articolo 45, terzo comma, del decreto del Presidente
  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; per l'omissione o la
  inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del
  regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre
  1991, si applicano le sanzioni amministrative di cui
  all'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
  322.  Ai fini dell'accertamento delle suddette violazioni si
  applicano le disposizioni di cui agli articoli 51 e 63 del
  citato decreto n. 633 del 1972; si applicano altresì, anche
  agli uffici doganali, le disposizioni di cui all'articolo 52
  del medesimo decreto n. 633 del 1972"".
        All'articolo 61, al comma 1, alla tariffa, articolo 4,
  alla nota 2 sono aggiunte, in fine, le parole:  "Tra gli
  atti sociali soggetti a tassa non si intendono compresi i
  trasferimenti delle quote sociali di cui agli articoli 2479 e
  2479- bis  del codice civile né gli elenchi dei soci
  depositati a norma degli articoli 2435, ultimo comma, e 2493
  del codice civile".
        All'articolo 62, al comma 1, lettera  a),  sono
  aggiunte, in fine, le parole:  "e sono aggiunti, in fine, i
  seguenti periodi: "Le associazioni sindacali e di categoria
  operanti nel settore agricolo per l'attività di assistenza
  fiscale resa agli associati determinano il reddito imponibile
  applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di
  redditività del 6 per cento e determinano l'imposta sul valore
  aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni
  imponibili in misura pari a due terzi del suo ammontare, a
  titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli
  acquisti ed alle importazioni.  Per tale attività gli obblighi
  di tenuta delle scritture contabili sono limitati alla
  registrazione delle ricevute fiscali su apposito registro
  preventivamente vidimato.  Le suddette associazioni possono
  optare per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto
  e per la determinazione del reddito nei modi ordinari;
  l'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione annuale
  relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente
  e deve essere comunicata all'ufficio delle entrate nella
  dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per
  l'anno precedente; le opzioni hanno effetto fino a quando non
  siano revocate e, in ogni caso, per almeno un triennio"".
      Dopo l'articolo 62, sono inseriti i seguenti:
      "Art. 62- bis. - (Studi di settore).  - 1.  Gli
  uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle
  finanze, sentite le associazioni professionali e di categoria,
  elaborano, entro il 31 dicembre
 
                              Pag. 15
 
  1994, in relazione ai vari settori economici, appositi studi
  di settore al fine di rendere più efficace l'azione
  accertatrice e di consentire una più articolata determinazione
  dei coefficienti presuntivi di cui all'articolo 11 del
  decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e
  successive modificazioni.  A tal fine gli stessi uffici
  identificano campioni significativi di contribuenti
  appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a controllo
  allo scopo di individuare elementi caratterizzanti l'attività
  esercitata, con particolare riferimento agli acquisti di beni
  e servizi, ai prezzi medi praticati, ai consumi di materie
  prime o sussidiarie, al capitale investito, all'impiego di
  attività lavorative, ai beni strumentali impiegati, alla
  localizzazione dell'attività e ad altri elementi significativi
  in relazione all'attività esercitata.  Gli studi di settore
  sono approvati con decreti del Ministro delle finanze, da
  pubblicare nella  Gazzetta Ufficiale  entro il 31 dicembre
  1994, e possono essere soggetti a revisione.
      Art. 62- ter - (Accertamento induttivo sulla base
  del contributo diretto lavorativo). -  1.  Indipendentemente
  dalle disposizioni recate dall'articolo 39 del decreto del
  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
  dall'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.
  154, e successive modificazioni, per i periodi di imposta 1993
  e 1994, gli uffici delle entrate possono determinare
  induttivamente il reddito derivante dall'esercizio di attività
  commerciali o di arti e professioni sulla base del solo
  contributo diretto lavorativo, determinato ai sensi
  dell'articolo 11, comma 1- bis,  del citato decreto legge
  n. 69 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla citata
  legge n. 154 del 1989, e successive modificazioni.  La
  disposizione si applica nei riguardi dei soggetti diversi da
  quelli indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte
  sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che esercitano attività
  commerciali o arti e professioni, i cui ricavi o compensi nel
  periodo d'imposta non superano l'ammontare indicato,
  rispettivamente, nel primo comma dell'articolo 18 e nel quarto
  comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
  modificazioni.
      2.  L'accertamento di cui al comma 1 è effettuato a pena
  di nullità previa richiesta al contribuente, anche per lettera
  raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro
  sessanta giorni.  Nella risposta devono essere indicati i
  motivi per cui, in relazione alle specifiche condizioni di
  esercizio dell'attività, il reddito dichiarato è inferiore al
  contributo diretto lavorativo.  I motivi non addotti in
  risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere
  fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di
  accertamento; di ciò l'Amministrazione finanziaria deve
  informare il contribuente contestualmente alla richiesta.
      3.  Le disposizioni di cui all'articolo 41- bis,
  comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
  600 del 1973, e successive modificazioni, possono applicarsi
  anche per l'accertamento induttivo effettuato ai sensi dei
  commi 1 e 2 del presente articolo.
 
                              Pag. 16
 
      4.  Nei confronti dei contribuenti che, in sede di
  dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta precedente,
  adeguano il reddito d'impresa e quello derivante
  dall'esercizio di arti e professioni al contributo diretto
  lavorativo, non si applicano, nel limite del maggiore reddito
  dichiarato, le sanzioni previste dall'articolo 55, quarto
  comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
  600 del 1973, e successive modificazioni, per l'omessa
  annotazione di ricavi o compensi nelle scritture contabili.
      5.  Il comma 3 dell'articolo 11 e l'articolo 11- bis
  del decretolegge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e il
  primo periodo del comma 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 23
  gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 24 marzo 1993, n. 75, sono abrogati.
      Art. 62- quater. - (Modifiche alla disciplina
  dell'accertamento induttivo sulla base dei coefficienti
  presuntivi).  - 1.  All'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo
  1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
  aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, sono
  apportate le seguenti modificazioni:
          a)  il comma 1 è sostituito dal seguente:
      "1.  Indipendentemente dalle disposizioni recate
  dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica
  29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 55 del decreto del
  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli
  uffici delle entrate possono determinare induttivamente
  l'ammontare dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari
  sulla base dei coefficienti di cui al comma 1 dell'articolo
  11, tenendo conto di altri elementi eventualmente in possesso
  dell'ufficio specificamente relativi al singolo contribuente.
  La disposizione si applica nei riguardi dei soggetti diversi
  da quelli indicati nell'articolo 87 del testo unico delle
  imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
  della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, che si avvalgono
  della disciplina di cui all'articolo 79 del medesimo testo
  unico e degli esercenti arti e professioni che abbiano
  conseguito, nel periodo d'imposta precedente, compensi per un
  ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non
  abbiano optato per il regime ordinario di contabilità.
  L'accertamento è effettuato, a pena di nullità, previa
  richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di
  chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni.
  Nella risposta devono essere indicati i motivi per cui, in
  relazione alle specifiche condizioni di esercizio
  dell'attività, i ricavi, i compensi o i corrispettivi
  dichiarati sono inferiori a quelli risultanti
  dall'applicazione dei coefficienti.  I motivi non addotti in
  risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere
  fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di
  accertamento; di ciò l'Amministrazione finanziaria deve
  informare il contribuente contestualmente alla richiesta";
        b)  il comma 3 è abrogato;
 
                              Pag. 17
 
          c)  il comma 4 è sostituito dal seguente:
      "4.  Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare
  nella  Gazzetta Ufficiale  entro il 31 dicembre 1993, sono
  stabiliti i criteri ed i princìpi di bilancio che attengono ad
  una normale tenuta della contabilità, nonché i criteri e le
  condizioni procedurali per l'applicazione dei coefficienti di
  cui all'articolo 11 ai fini della determinazione del reddito e
  dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei
  soggetti che hanno optato per il regime di contabilità
  ordinaria.  Ai fini della emanazione dei predetti decreti, il
  Ministro delle finanze istituisce un apposito comitato di
  studio, composto da rappresentanti dell'Amministrazione
  finanziaria e delle organizzazioni economiche di categoria,
  con il compito di individuare i criteri e i princìpi di
  bilancio che attengono ad una normale tenuta della
  contabilità, mancando i quali si applicheranno i coefficienti
  di cui al medesimo articolo 11, ai fini della determinazione
  del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei
  confronti dei soggetti di cui al presente comma.  In ogni caso,
  nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di
  contabilità ordinaria, i suddetti coefficienti sono
  utilizzabili qualora diano luogo, in concorso con altri
  elementi, a presunzioni gravi, precise e concordanti di
  manifesta infondatezza delle risultanze contabili per quanto
  attiene alla fedele registrazione delle componenti positive
  del reddito.  I coefficienti di cui all'articolo 11 possono
  essere altresì utilizzati ai fini della programmazione
  dell'attività di controllo anche nei confronti dei soggetti
  tenuti al regime di contabilità ordinaria".
      2.  Il sesto comma dell'articolo 54 del decreto del
  Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 633, è
  sostituito dal seguente:
        "Le disposizioni di cui al comma precedente possono
  trovare applicazione anche con riguardo all'accertamento
  induttivo del volume di affari, di cui all'articolo 12 del
  decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e
  successive modificazioni, tenendo conto dell'indicazione dei
  motivi addotti dal contribuente con le modalità di cui al
  comma 1 dello stesso articolo 12".
      Art. 62- quinquies. - (Abrogazioni). -  1.  Il
  comma 2 dell'articolo 41- bis  del decreto del Presidente
  della Repubblica 1973, n. 600, e successive modificazioni, è
  abrogato.
      2.  L'articolo 11- ter  del decreto legge 19 settembre
  1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
  novembre 1992, n. 438, è abrogato.
      Art. 62- sexies. - (Applicazione). -  1.  Le
  disposizioni di cui agli articoli 62- ter,
  62- quater  e 62- quinquies  si applicano a
  decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
  in vigore della legge di conversione del presente decreto".
 
                              Pag. 18
 
      All'articolo 63, al comma 5, il secondo periodo è
  sostituito dal seguente:  "Il Ministro delle finanze,
  richiesto il parere delle amministrazioni assegnatarie o
  consegnatarie e del consiglio di amministrazione del Ministero
  delle finanze, che devono esprimersi entro trenta giorni,
  provvede:".
      All'articolo 65:
        al comma 5, primo periodo, le parole:  "dalla data di
  entrata in vigore del presente decreto"  sono sostituite
  dalle seguenti:  "dal 3 febbraio 1992";  e il quarto
  periodo è sostituito dal seguente:  "Le autovetture nonché
  gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di
  cose muniti di impianto che consente la cricolazione mediante
  l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto
  nonché con gas metano, con data di iscrizione sulla carta di
  circolazione del veicolo che attesti l'avvenuto collaudo
  dell'impianto stesso in una data compresa tra il 2 maggio 1993
  ed il 31 dicembre 1994, sono esenti dalla tassa speciale di
  cui alla legge 21 luglio 1984 n. 362, e successive
  modificazioni, per i primi tre periodi annuali di pagamento
  delle tasse automobilistiche, nonché per eventuali periodi per
  i quali siano dovuti pagamenti integrativi";
        al comma 12, al primo e al secondo periodo, le
  parole:  "erariali e regionali"  sono sostituite dalle
  seguenti:  "erariali, regionali e per abbonamento
  all'autoradiotelevisione";
          è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      "12- bis.  Le riduzioni previste dall'articolo 8,
  comma 2- ter,  del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
  202, si intendono applicabili anche ai fini della
  determinazione dell'imposta straordinaria di cui ai commi 4 e
  4- bis  dell'articolo 8 del decreto-legge 19 settembre
  1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
  novembre 1992, n. 438".
      All'articolo 66:
        al comma 3, secondo periodo, dopo le parole:  "Gli
  stessi atti"  sono inserite le seguenti:  ", nonché gli
  atti di fusione e le operazioni di conferimento di complessi
  aziendali di cui al predetto articolo 6, comma 5, della citata
  legge n. 58 del 1992,";
          al comma 8, capoverso 1, è aggiunta, in fine, la
  seguente lettera:
        "c-bis)  Istituti autonomi per le case popolari,
  comunque denominati, e loro consorzi";
        al comma 9, il terzo periodo è sostituito dal
  seguente:  "La determinazione della quota  A)  di cui al
  citato paragrafo 11 si calcola in forma residuale per gli anni
  dal 1986 al 1993";
 
                              Pag. 19
 
        al comma 10, lettera  b),  numero  1) ,
  capoverso, le parole:  "1^ ottobre 1993"  sono sostituite
  dalle seguenti:  "1^ gennaio 1994";
        dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:
      "10- bis.  Per l'anno 1993 si intendono regolarmente
  effettuati i versamenti eseguiti sulla base delle disposizioni
  contenute nell'articolo 66 dei decreti legge 31 dicembre 1992,
  n. 513, 2 marzo 1993, n. 47, 28 aprile 1993, n. 131, 30 giugno
  1993, n. 213 e 30 agosto 1993, n. 331, sostitutivo
  dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica
  del 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche
  qualora non sia stata esercitata l'opzione prescritta dalle
  disposizioni stesse.  In tale caso l'opzione deve essere
  comunicata all'ufficio IVA con la dichiarazione annuale
  relativa al 1993.
      10- ter.  Alla legge 23 marzo 1981, n. 91, sono
  apportate le seguenti modificazioni:
        a)  all'articolo 15, settimo comma, le parole:
  "alla data di entrata della presente legge" sono sostituite
  dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 1994";
          b)  all'articolo 17, primo comma, le parole:
  "entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa" sono
  sostituite dalle seguenti:  "entro il 31 dicembre 1994"";
      è aggiunto, in fine, il seguente comma:
        "22- bis.  L'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato
  può concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti
  pubblici nonché alle aziende di notoria solvibilità l'esonero
  dall'obbligo di prestare cauzione per le forniture di merci
  proprie e di terzi che formano oggetto di contratti o di
  convenzioni da essi sottoscritti, in tutti i casi in cui detto
  obbligo è previsto.  Il beneficio può essere revocato in
  qualsiasi momento, quando sorgono fondati dubbi sulla
  solvibilità dell'ente o dell'azienda; in tal caso l'ente o
  l'azienda deve, entro cinque giorni dalla notifica della
  revoca, prestare la prescritta cauzione".
        All'articolo 69:
      al comma 3, lettera  a),  dopo le parole:  "29
  settembre 1973, n. 600,"  sono inserite le seguenti:  "i
  soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle
  camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per
  la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
  giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di
  diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti
  le imposte di registro, di successione, i tributi locali,
  l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR e l'IRPEG";  alla medesima lettera
  a),  è aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Sono
  inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle
  commissioni tributarie i funzionari delle associazioni di
  categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto
  legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti
  nell'elenco tenuto dalla
 
                              Pag. 20
 
  Intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi
  dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente
  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636";
        al comma 3, lettera  h),  n. 1), capoverso 2, le
  parole:  "o per le quali pendeva il termine alla data del 15
  gennaio 1993, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono
  tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
  presente decreto,"  sono sostituite dalle seguenti:  "o
  per le quali pende il termine alla data di entrata in vigore
  del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, il ricorrente e
  qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla
  predetta data,";
          al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole:
  "ed i termini per la riassunzione decorrono dalla predetta
  data di entrata in vigore";
          al comma 6, le parole:  "14 dicembre 1931"  sono
  sostituite dalle seguenti:  "14 settembre 1931".
 
                              Pag. 21
 
             PARERI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI
 
DATA=930831 FASCID=DDL11-3080-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3080 TOTPAG=0115 TOTDOC=0105 NDOC=0003 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= FDC PAGINIZ=0009 RIGINIZ=001 PAGFIN=0021 RIGFIN=002 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=21 SORTRES= SORTDDL=308000A00 FASCIDC=11DDL3080 A SORTNAV=0308000A000 00000 ZZDDLC3080A NDOC0003 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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