| All'articolo 4:
al comma 3, lettera a), l'ultimo periodo è
sostituito dal seguente: "Resta ferma la facoltà del
depositario autorizzato di assolvere l'obbligo di cui alla
presente lettera mediante idonea garanzia fidejussoria
bancaria o assicurativa";
al comma 4, dopo le parole: "I depositi fiscali"
sono inserite le seguenti: "si intendono compresi nel
circuito doganale e".
All'articolo 15, al comma 1, la lettera c) è
sostituita dalla seguente:
" c) alle forze armate di qualsiasi Stato che
sia parte contraente del trattato del Nord Atlantico ed a
quelle nazionali inquadrate in ambito NATO, nonché alle forze
armate di cui all'articolo 1 della decisione 90/640/CEE del
Consiglio, del 3 dicembre 1990, per gli usi consentiti".
All'articolo 17, al comma 3, il secondo, il terzo, il
quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti:
"Le disposizioni del presente comma si applicano anche al
prodotto denominato biodiesel usato come carburante, come
combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume
finale dei carburanti e dei combustibili. A decorrere dal 1^
gennaio 1994 il biodiesel ottenuto dall'esterificazione di oli
vegetali e loro derivati provenienti da semi oleosi coltivati
in regime di set-aside ai sensi del regolamento (CEE) n.
334/93 della Commissione, del 15 febbraio 1993, è esentato
dall'accisa nei limiti di un contingente annuo pari a 125.000
tonnellate. Entro tale data saranno definiti con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il
Ministro per il coordinamento delle politiche agricole,
alimentari e forestali, le caratteristiche merceologiche del
biodiesel, i requisiti degli operatori, le caratteristiche
tecniche degli impianti di produzione ed i criteri di
ripartizione del contingente tra gli operatori che avranno
presentato istanza di produzione e di immissione in consumo.
Il quantitativo di biodiesel in esenzione di accisa potrà
essere innalzato negli anni successivi al 1994 fino ad un
massimo di 250.000 tonnellate annue, con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e con il Ministro per il
coordinamento delle politiche agricole,
Pag. 10
alimentari e forestali. Per il trattamento fiscale del
biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni dell'articolo 29. Alle attività
di produzione, stoccaggio e distribuzione del biodiesel si
applica il regime concessorio e autorizzativo previsto dal
regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla
legge 8 febbraio 1934, n. 367 e successive modificazioni. In
prima applicazione il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato autorizza in via provvisoria l'esercizio di
impianti già in funzione alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Possono essere esentati dall'accisa i
carburanti ed i combustibili di origine agricola nell'ambito
di progetti pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti
meno inquinanti e in particolare i combustibili ottenuti da
risorse rinnovabili. L'esenzione viene accordata, a decorrere
dal 1^ gennaio 1994 e con l'osservanza delle modalità da
stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e per il coordinamento delle politiche
agricole, alimentari e forestali, sulla base di programmi
annuali di produzione preventivamente autorizzati dagli organi
competenti ed approvati dall'Amministrazione finanziaria".
All'articolo 20, al comma 1, alla tabella A
richiamata:
il numero 6 è sostituito dai seguenti:
"6. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in
allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura di acqua dolce
.... 10% aliquota normale.
L'agevolazione è limitata al solo gasolio e olio
combustibile.
L'agevolazione è concessa anche agli aeromobili adibiti
ai lavori agricoli nei quantitativi e con le modalità
stabilite dall'Amministrazione finanziaria.
L'agevolazione viene concessa sulla base di criteri
oggettivi stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni,
alla qualità e quantità delle colture, alla dotazione delle
macchine e delle attrezzature effettivamente utilizzate, con
decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro
per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e
forestali.
6- bis. Impiego per il riscaldamento delle serre nel
settore florovivaistico e orticolo ... 10% aliquota
normale.
L'agevolazione è limitata al solo gasolio e olio
combustibile.
I criteri di concessione dell'agevolazione sono stabiliti
con il decreto di cui al numero 6";
al numero 12, lettera b), le parole: "a
vapore" sono sostituite dalle seguenti: "e vapore".
All'articolo 27:
al comma 4, dopo le parole: "nonché dal segretario
generale" sono inserite le seguenti: ", da un
rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato con
qualifica non inferiore a vice avvocato
Pag. 11
generale, dal direttore generale dell'Azienda autonoma dei
Monopoli di Stato, da un rappresentante della Ragioneria
generale dello Stato";
dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4- bis. I direttori centrali del Dipartimento
delle dogane e delle imposte indirette sono membri di diritto
del comitato di gestione di cui al comma 7 in sostituzione dei
funzionari appartenenti all'Amministrazione centrale di cui
all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. Il direttore generale del
Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette partecipa
al consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma dei
Monopoli di Stato in qualità di membro di diritto. Ai
componenti del comitato di gestione del Dipartimento delle
dogane e delle imposte indirette è corrisposto un gettone di
presenza stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, con le modalità ed i
criteri di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 10
agosto 1988, n. 357".
All'articolo 35, al comma 5, sono aggiunte, in fine,
le parole: "e sono abrogate le disposizioni del regio
decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito dalla legge 3
aprile 1933, n. 353, e successive modificazioni, relativamente
agli estratti ed essenze non contenenti alcool, destinati alla
preparazione di liquori".
All'articolo 36:
al comma 2, numeri 24) e 25), dopo le parole:
"lettere a) e b) " sono inserite le seguenti:
"del primo comma";
al comma 2, il numero 41- bis) è sostituito dal
seguente:
"41- bis) prestazioni di carattere socio-sanitario
ed educativo rese da cooperative sociali e loro consorzi";
al comma 3, lettera c), al numero
127- quinquies), dopo le parole: "ed eolica" sono
soppresse le parole: "ceduti da imprese costruttrici";
al comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
" c- bis) dopo il numero 127- quaterdecies) è
aggiunto il seguente:
"127- quinquiesdecies) opere, impianti ed edifici di
cui al numero 127- quinquies) sui quali siano stati
eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle
lettere a) e b) del primo comma dello stesso
articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli
interventi";
Pag. 12
al comma 8, lettera a), al capoverso, le
parole: "304 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156" sono sostituite dalle
seguenti: "305 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e dell'articolo 2 della legge
29 gennaio 1992, n. 58";
al comma 9, lettera a), punto 3), il numero
27- ter) è sostituito dal seguente:
"27- ter) le prestazioni socio-sanitarie, di
assistenza domiciliare o ambulatoriale in comunità e simili,
in favore degli anziani ed inabili adulti, di
tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati
psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di
disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto
pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano
assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza
sociale, nonché da cooperative e loro consorzi, sia
direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e
contratti in genere";
dopo il comma 11, è inserito il seguente:
"11- bis. L'aumento di aliquota disposto nei
commi precedenti per le prestazioni di servizi dipendenti da
contratti di appalto avente ad oggetto gli interventi di
recupero di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, non si applica alle
operazioni dipendenti da contratti conclusi entro il 29 agosto
1993 nei confronti dello Stato e degli altri enti ed istituti
indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai
sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633,
entro il 31 dicembre 1993";
al comma 12, dopo le parole: "della
ristrutturazione degli edifici" sono inserite le seguenti:
"e delle opere pubbliche e di pubblica utilità"; e dopo
le parole: "e successive proroghe" sono inserite le
seguenti: ", né compete nelle ipotesi in cui l'imposta
addebitata per rivalsa abbia dato luogo a detrazione ai sensi
dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni";
dopo il comma 12, è inserito il seguente:
"12- bis. Le disposizioni di cui al comma 12 non
si applicano alle operazioni dipendenti da contratti relativi
alla costruzione, alla ricostruzione, alla ristrutturazione
delle opere pubbliche e di pubblica utilità conclusi entro il
29 giugno 1993 nei confronti dello Stato e degli enti e
istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli
21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633 entro il 31 dicembre
1993";
Pag. 13
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"19- bis. Le assegnazioni di aree edificabili
acquisite dai comuni in via espropriativa non si considerano,
agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni
svolte nell'esercizio di attività commerciali. Resta fermo il
trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso
di imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui
all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
19- ter. Al comma 12- bis dell'articolo 10 del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Resta fermo il trattamento
fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi di imposte
già pagate, né è consentita la variazione di cui all'articolo
26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633"".
All'articolo 39, al comma 1, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "Tuttavia se gli effetti traslativi o
costitutivi si producono posteriormente, gli acquisti si
considerano effettuati nel momento in cui si producono tali
effetti e comunque dopo un anno dalla consegna. Parimenti nel
caso di beni ricevuti in dipendenza di contratti estimatori e
simili l'acquisto di essi si considera effettuato all'atto
della loro rivendita o del prelievo da parte del ricevente
ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla
scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo
un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e
al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli
adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5".
All'articolo 46, al comma 5, le parole "trenta
giorni dall'effettuazione" sono sostituite dalle seguenti:
"il mese successivo a quello di effettuazione"; e le
parole: "il quindicesimo giorno successivo" sono
sostituite dalle seguenti: "il mese seguente".
All'articolo 50, al comma 6, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: "L'elenco riepilogativo delle
cessioni e degli acquisti deve contenere anche l'indicazione
dei soggetti passivi in altro Stato membro o nel territorio
dello Stato ai quali sono stati inviati, ai sensi
dell'articolo 41, comma 3, ovvero dell'articolo 38, comma 5,
lettera a), beni oggetto di perfezionamento o
manipolazione nonché la specifica del relativo titolo".
All'articolo 54:
al comma 9, le parole: "il 31 marzo 1993" sono
sostituite dalle seguenti: "la stessa data, purché
regolarizzati entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto";
Pag. 14
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"9- bis. Il comma 4 dell'articolo 6 del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, è sostituito
dal seguente:
"4. Nei casi di omessa presentazione, di incompletezza o
di inesattezza di dati di interesse fiscale degli elenchi si
applicano le sanzioni, le riduzioni e le esimenti previste
dall'articolo 45, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; per l'omissione o la
inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del
regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre
1991, si applicano le sanzioni amministrative di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322. Ai fini dell'accertamento delle suddette violazioni si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 51 e 63 del
citato decreto n. 633 del 1972; si applicano altresì, anche
agli uffici doganali, le disposizioni di cui all'articolo 52
del medesimo decreto n. 633 del 1972"".
All'articolo 61, al comma 1, alla tariffa, articolo 4,
alla nota 2 sono aggiunte, in fine, le parole: "Tra gli
atti sociali soggetti a tassa non si intendono compresi i
trasferimenti delle quote sociali di cui agli articoli 2479 e
2479- bis del codice civile né gli elenchi dei soci
depositati a norma degli articoli 2435, ultimo comma, e 2493
del codice civile".
All'articolo 62, al comma 1, lettera a), sono
aggiunte, in fine, le parole: "e sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "Le associazioni sindacali e di categoria
operanti nel settore agricolo per l'attività di assistenza
fiscale resa agli associati determinano il reddito imponibile
applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di
redditività del 6 per cento e determinano l'imposta sul valore
aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni
imponibili in misura pari a due terzi del suo ammontare, a
titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli
acquisti ed alle importazioni. Per tale attività gli obblighi
di tenuta delle scritture contabili sono limitati alla
registrazione delle ricevute fiscali su apposito registro
preventivamente vidimato. Le suddette associazioni possono
optare per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto
e per la determinazione del reddito nei modi ordinari;
l'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione annuale
relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente
e deve essere comunicata all'ufficio delle entrate nella
dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per
l'anno precedente; le opzioni hanno effetto fino a quando non
siano revocate e, in ogni caso, per almeno un triennio"".
Dopo l'articolo 62, sono inseriti i seguenti:
"Art. 62- bis. - (Studi di settore). - 1. Gli
uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle
finanze, sentite le associazioni professionali e di categoria,
elaborano, entro il 31 dicembre
Pag. 15
1994, in relazione ai vari settori economici, appositi studi
di settore al fine di rendere più efficace l'azione
accertatrice e di consentire una più articolata determinazione
dei coefficienti presuntivi di cui all'articolo 11 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e
successive modificazioni. A tal fine gli stessi uffici
identificano campioni significativi di contribuenti
appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a controllo
allo scopo di individuare elementi caratterizzanti l'attività
esercitata, con particolare riferimento agli acquisti di beni
e servizi, ai prezzi medi praticati, ai consumi di materie
prime o sussidiarie, al capitale investito, all'impiego di
attività lavorative, ai beni strumentali impiegati, alla
localizzazione dell'attività e ad altri elementi significativi
in relazione all'attività esercitata. Gli studi di settore
sono approvati con decreti del Ministro delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre
1994, e possono essere soggetti a revisione.
Art. 62- ter - (Accertamento induttivo sulla base
del contributo diretto lavorativo). - 1. Indipendentemente
dalle disposizioni recate dall'articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
dall'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.
154, e successive modificazioni, per i periodi di imposta 1993
e 1994, gli uffici delle entrate possono determinare
induttivamente il reddito derivante dall'esercizio di attività
commerciali o di arti e professioni sulla base del solo
contributo diretto lavorativo, determinato ai sensi
dell'articolo 11, comma 1- bis, del citato decreto legge
n. 69 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla citata
legge n. 154 del 1989, e successive modificazioni. La
disposizione si applica nei riguardi dei soggetti diversi da
quelli indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che esercitano attività
commerciali o arti e professioni, i cui ricavi o compensi nel
periodo d'imposta non superano l'ammontare indicato,
rispettivamente, nel primo comma dell'articolo 18 e nel quarto
comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.
2. L'accertamento di cui al comma 1 è effettuato a pena
di nullità previa richiesta al contribuente, anche per lettera
raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro
sessanta giorni. Nella risposta devono essere indicati i
motivi per cui, in relazione alle specifiche condizioni di
esercizio dell'attività, il reddito dichiarato è inferiore al
contributo diretto lavorativo. I motivi non addotti in
risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere
fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di
accertamento; di ciò l'Amministrazione finanziaria deve
informare il contribuente contestualmente alla richiesta.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 41- bis,
comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
600 del 1973, e successive modificazioni, possono applicarsi
anche per l'accertamento induttivo effettuato ai sensi dei
commi 1 e 2 del presente articolo.
Pag. 16
4. Nei confronti dei contribuenti che, in sede di
dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta precedente,
adeguano il reddito d'impresa e quello derivante
dall'esercizio di arti e professioni al contributo diretto
lavorativo, non si applicano, nel limite del maggiore reddito
dichiarato, le sanzioni previste dall'articolo 55, quarto
comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
600 del 1973, e successive modificazioni, per l'omessa
annotazione di ricavi o compensi nelle scritture contabili.
5. Il comma 3 dell'articolo 11 e l'articolo 11- bis
del decretolegge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e il
primo periodo del comma 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 23
gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 1993, n. 75, sono abrogati.
Art. 62- quater. - (Modifiche alla disciplina
dell'accertamento induttivo sulla base dei coefficienti
presuntivi). - 1. All'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Indipendentemente dalle disposizioni recate
dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 55 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli
uffici delle entrate possono determinare induttivamente
l'ammontare dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari
sulla base dei coefficienti di cui al comma 1 dell'articolo
11, tenendo conto di altri elementi eventualmente in possesso
dell'ufficio specificamente relativi al singolo contribuente.
La disposizione si applica nei riguardi dei soggetti diversi
da quelli indicati nell'articolo 87 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, che si avvalgono
della disciplina di cui all'articolo 79 del medesimo testo
unico e degli esercenti arti e professioni che abbiano
conseguito, nel periodo d'imposta precedente, compensi per un
ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non
abbiano optato per il regime ordinario di contabilità.
L'accertamento è effettuato, a pena di nullità, previa
richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di
chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni.
Nella risposta devono essere indicati i motivi per cui, in
relazione alle specifiche condizioni di esercizio
dell'attività, i ricavi, i compensi o i corrispettivi
dichiarati sono inferiori a quelli risultanti
dall'applicazione dei coefficienti. I motivi non addotti in
risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere
fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di
accertamento; di ciò l'Amministrazione finanziaria deve
informare il contribuente contestualmente alla richiesta";
b) il comma 3 è abrogato;
Pag. 17
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1993, sono
stabiliti i criteri ed i princìpi di bilancio che attengono ad
una normale tenuta della contabilità, nonché i criteri e le
condizioni procedurali per l'applicazione dei coefficienti di
cui all'articolo 11 ai fini della determinazione del reddito e
dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei
soggetti che hanno optato per il regime di contabilità
ordinaria. Ai fini della emanazione dei predetti decreti, il
Ministro delle finanze istituisce un apposito comitato di
studio, composto da rappresentanti dell'Amministrazione
finanziaria e delle organizzazioni economiche di categoria,
con il compito di individuare i criteri e i princìpi di
bilancio che attengono ad una normale tenuta della
contabilità, mancando i quali si applicheranno i coefficienti
di cui al medesimo articolo 11, ai fini della determinazione
del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei
confronti dei soggetti di cui al presente comma. In ogni caso,
nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di
contabilità ordinaria, i suddetti coefficienti sono
utilizzabili qualora diano luogo, in concorso con altri
elementi, a presunzioni gravi, precise e concordanti di
manifesta infondatezza delle risultanze contabili per quanto
attiene alla fedele registrazione delle componenti positive
del reddito. I coefficienti di cui all'articolo 11 possono
essere altresì utilizzati ai fini della programmazione
dell'attività di controllo anche nei confronti dei soggetti
tenuti al regime di contabilità ordinaria".
2. Il sesto comma dell'articolo 54 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 633, è
sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di cui al comma precedente possono
trovare applicazione anche con riguardo all'accertamento
induttivo del volume di affari, di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e
successive modificazioni, tenendo conto dell'indicazione dei
motivi addotti dal contribuente con le modalità di cui al
comma 1 dello stesso articolo 12".
Art. 62- quinquies. - (Abrogazioni). - 1. Il
comma 2 dell'articolo 41- bis del decreto del Presidente
della Repubblica 1973, n. 600, e successive modificazioni, è
abrogato.
2. L'articolo 11- ter del decreto legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, è abrogato.
Art. 62- sexies. - (Applicazione). - 1. Le
disposizioni di cui agli articoli 62- ter,
62- quater e 62- quinquies si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Pag. 18
All'articolo 63, al comma 5, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: "Il Ministro delle finanze,
richiesto il parere delle amministrazioni assegnatarie o
consegnatarie e del consiglio di amministrazione del Ministero
delle finanze, che devono esprimersi entro trenta giorni,
provvede:".
All'articolo 65:
al comma 5, primo periodo, le parole: "dalla data di
entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite
dalle seguenti: "dal 3 febbraio 1992"; e il quarto
periodo è sostituito dal seguente: "Le autovetture nonché
gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di
cose muniti di impianto che consente la cricolazione mediante
l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto
nonché con gas metano, con data di iscrizione sulla carta di
circolazione del veicolo che attesti l'avvenuto collaudo
dell'impianto stesso in una data compresa tra il 2 maggio 1993
ed il 31 dicembre 1994, sono esenti dalla tassa speciale di
cui alla legge 21 luglio 1984 n. 362, e successive
modificazioni, per i primi tre periodi annuali di pagamento
delle tasse automobilistiche, nonché per eventuali periodi per
i quali siano dovuti pagamenti integrativi";
al comma 12, al primo e al secondo periodo, le
parole: "erariali e regionali" sono sostituite dalle
seguenti: "erariali, regionali e per abbonamento
all'autoradiotelevisione";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"12- bis. Le riduzioni previste dall'articolo 8,
comma 2- ter, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
202, si intendono applicabili anche ai fini della
determinazione dell'imposta straordinaria di cui ai commi 4 e
4- bis dell'articolo 8 del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438".
All'articolo 66:
al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "Gli
stessi atti" sono inserite le seguenti: ", nonché gli
atti di fusione e le operazioni di conferimento di complessi
aziendali di cui al predetto articolo 6, comma 5, della citata
legge n. 58 del 1992,";
al comma 8, capoverso 1, è aggiunta, in fine, la
seguente lettera:
"c-bis) Istituti autonomi per le case popolari,
comunque denominati, e loro consorzi";
al comma 9, il terzo periodo è sostituito dal
seguente: "La determinazione della quota A) di cui al
citato paragrafo 11 si calcola in forma residuale per gli anni
dal 1986 al 1993";
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al comma 10, lettera b), numero 1) ,
capoverso, le parole: "1^ ottobre 1993" sono sostituite
dalle seguenti: "1^ gennaio 1994";
dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:
"10- bis. Per l'anno 1993 si intendono regolarmente
effettuati i versamenti eseguiti sulla base delle disposizioni
contenute nell'articolo 66 dei decreti legge 31 dicembre 1992,
n. 513, 2 marzo 1993, n. 47, 28 aprile 1993, n. 131, 30 giugno
1993, n. 213 e 30 agosto 1993, n. 331, sostitutivo
dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica
del 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche
qualora non sia stata esercitata l'opzione prescritta dalle
disposizioni stesse. In tale caso l'opzione deve essere
comunicata all'ufficio IVA con la dichiarazione annuale
relativa al 1993.
10- ter. Alla legge 23 marzo 1981, n. 91, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, settimo comma, le parole:
"alla data di entrata della presente legge" sono sostituite
dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 1994";
b) all'articolo 17, primo comma, le parole:
"entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1994"";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"22- bis. L'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato
può concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti
pubblici nonché alle aziende di notoria solvibilità l'esonero
dall'obbligo di prestare cauzione per le forniture di merci
proprie e di terzi che formano oggetto di contratti o di
convenzioni da essi sottoscritti, in tutti i casi in cui detto
obbligo è previsto. Il beneficio può essere revocato in
qualsiasi momento, quando sorgono fondati dubbi sulla
solvibilità dell'ente o dell'azienda; in tal caso l'ente o
l'azienda deve, entro cinque giorni dalla notifica della
revoca, prestare la prescritta cauzione".
All'articolo 69:
al comma 3, lettera a), dopo le parole: "29
settembre 1973, n. 600," sono inserite le seguenti: "i
soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per
la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di
diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti
le imposte di registro, di successione, i tributi locali,
l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR e l'IRPEG"; alla medesima lettera
a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono
inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle
commissioni tributarie i funzionari delle associazioni di
categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti
nell'elenco tenuto dalla
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Intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi
dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636";
al comma 3, lettera h), n. 1), capoverso 2, le
parole: "o per le quali pendeva il termine alla data del 15
gennaio 1993, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono
tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: "o
per le quali pende il termine alla data di entrata in vigore
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, il ricorrente e
qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla
predetta data,";
al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole:
"ed i termini per la riassunzione decorrono dalla predetta
data di entrata in vigore";
al comma 6, le parole: "14 dicembre 1931" sono
sostituite dalle seguenti: "14 settembre 1931".
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PARERI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI
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