| 1. Qualora il soggetto autorizzato non intraprenda la
coltivazione della cava o della torbiera o non dia ad essa
sufficiente sviluppo in rapporto al programma di coltivazione,
e la regione dichiari l'interesse pubblico allo sfruttamento,
l'autorizzazione è dichiarata decaduta, previa fissazione di
un termine per l'inizio, la ripresa o l'intensificazione dei
lavori.
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2. Il subentrante nell'esercizio della cava o torbiera a
seguito della dichiarazione di decadenza, di cui al comma 1,
corrisponde al titolare dell'autorizzazione decaduta
un'indennità commisurata al valore degli impianti e dei lavori
eseguiti utilizzabili, nonché del materiale estratto
disponibile. I diritti spettanti a terzi sulla cava o torbiera
sono trasferiti sull'indennità così corrisposta.
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