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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14905
DDL3080-0010
Relazione Camera n. 3080-A (DDL11-3080-A)
(suddiviso in 105 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.26 dello stampato)
...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A, C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A. TESTIPDL
...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A, C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A.
...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*). Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3080A ZZ11 ZZDL ZZRM
         (Prodotti soggetti ad accise - Definizioni).
      1.  Gli oli minerali, l'alcole, le bevande alcoliche e i
  tabacchi lavorati, come definiti negli articoli 17, 21, 22,
  23, 24, 25 e 27, sono sottoposti ad accisa secondo le
  disposizioni stabilite dal presente decreto.
      2.  Ai fini del presente decreto si intende per:
          a)  accisa: l'imposizione indiretta sulla
  produzione o sui consumi prevista, dalle vigenti disposizioni,
  con la denominazione di imposta di fabbricazione o di consumo
  e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo;
          b)  deposito fiscale: l'impianto in cui vengono
  fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci
  soggette ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di
  accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione
  finanziaria;
          c)  depositario autorizzato: il soggetto titolare
  e responsabile della gestione del deposito fiscale;
          d)  regime sospensivo: il regime fiscale
  applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla
  detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad
  accisa fino al momento dell'esigibilità dell'accisa o del
  verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta;
          e)  operatore registrato: la persona fisica o
  giuridica autorizzata a ricevere, nell'esercizio dell'attività
  economica svolta, prodotti soggetti ad accisa in regime
  sospensivo, provenienti da Paesi comunitari, extra-comunitari
  o dal territorio nazionale; tale operatore non può detenere o
  spedire i prodotti in regime di sospensione dei diritti di
  accisa;
          f)  operatore non registrato: la persona fisica o
  giuridica autorizzata ad effettuare, a titolo occasionale, le
  medesime operazioni previste per l'operatore registrato.
      3.  Ai fini dell'applicazione del titolo I del presente
  decreto, nel territorio della Comunità economica europea, come
  definito dall'articolo 227 del relativo Trattato istitutivo,
  firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con legge 14
  ottobre 1957, n.1203, si intendono inclusi il Principato di
  Monaco, Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), l'isola di
  Man e la Repubblica di San Marino; si intendono invece esclusi
  i dipartimenti d'oltre mare della Repubblica francese, il
  territorio di Busingen, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla e
  le isole Canarie.
 
DATA=930831 FASCID=DDL11-3080-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3080 TOTPAG=0115 TOTDOC=0105 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0007 COMM= FDL PAGINIZ=0026 RIGINIZ=005 PAGFIN=0026 RIGFIN=047 UPAG=NO PAGEIN=26 PAGEFIN=26 SORTRES= SORTDDL=308000A00 FASCIDC=11DDL3080 A SORTNAV=0308000A000 00000 ZZDDLC3080A NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0007 NDOC0007



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