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| DDL3080-0012 | |
| Relazione Camera n. 3080-A (DDL11-3080-A)
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| (suddiviso in 105 Unità Documento)
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Unità Documento n.12 (che inizia a pag.27 dello stampato)
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| ...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A,
C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A.
TESTIPDL
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| ...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A,
C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A.
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| ...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*).
Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui
tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da
direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina
dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie.
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| Articolo 3.
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| ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3080A
ZZ11 ZZDL
ZZRM
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| (Accertamento, liquidazione e pagamento).
1. Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere
accertato per quantità e qualità con l'osservanza delle
modalità operative stabilite dal Ministero delle finanze -
Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.
2. La liquidazione dell'imposta si effettua applicando
alla quantità di prodotto l'aliquota di imposta vigente alla
data dell'immissione in consumo; per i tabacchi lavorati la
liquidazione si effettua applicando ai singoli prodotti
l'ammontare dell'imposta vigente alla predetta data e
risultante dalle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita
al pubblico vigenti a tale data. Per gli ammanchi, si
applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono
verificati ovvero, se tale momento non può essere determinato,
le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione.
3. Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro
il giorno 15 del mese successivo a quello dell'immissione in
consumo. In caso di ritardo, oltre l'applicazione delle
indennità e degli interessi di mora, non è consentita
l'immissione in consumo da parte del soggetto obbligato fino
all'estinzione del debito di imposta. Per l'imposta di consumo
sul gas metano devono essere osservate le modalità vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto; tuttavia
i termini per la presentazione della dichiarazione e per il
pagamento sono unificati a trenta giorni dalla fine di ogni
bimestre solare. Per i prodotti di importazione l'accisa è
riscossa con le modalità e nei termini previsti per i diritti
di confine, fermo restando che il
Pag. 28
pagamento non può essere fissato per un periodo di tempo
superiore a quello mediamente previsto per i prodotti
nazionali. Resta salva, per il pagamento dell'accisa sui
tabacchi lavorati, l'applicazione della legge 18 febbraio
1963, n.303.
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| DATA=930831 FASCID=DDL11-3080-A
TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3080
TOTPAG=0115 TOTDOC=0105
NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0007 COMM= DL
PAGINIZ=0027 RIGINIZ=022 PAGFIN=0028 RIGFIN=006 UPAG=NO
PAGEIN=27 PAGEFIN=28
SORTRES= SORTDDL=308000A00
FASCIDC=11DDL3080 A
SORTNAV=0308000A000 00000
ZZDDLC3080A NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0007
NDOC0007
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