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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14908
DDL3080-0013
Relazione Camera n. 3080-A (DDL11-3080-A)
(suddiviso in 105 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.28 dello stampato)
...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A, C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A. TESTIPDL
...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A, C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A.
...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*). Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
Articolo 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3080A ZZ11 ZZDL ZZRM
                (Regime del deposito fiscale).
      1.  La fabbricazione, la lavorazione e la detenzione di
  prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono
  effettuate in un deposito fiscale.
      2.  Per l'istituzione e l'esercizio dei depositi fiscali
  si applicano le disposizioni previste dalle singole imposte di
  fabbricazione o di consumo.  Per il vino e per i depositi di
  birra e di prodotti alcolici intermedi si osservano, in quanto
  applicabili, le norme relative ai magazzini di commercianti
  all'ingrosso di spiriti.  L'esercizio del deposito è
  subordinato al rilascio, da parte dell'ufficio tecnico di
  finanza competente per territorio, della licenza fiscale,
  previo pagamento dei vigenti diritti di licenza, ferme le
  disposizioni sulla vigilanza e il controllo dettate per i
  depositi fiscali di tabacchi lavorati dell'Amministrazione
  autonoma dei monopoli di Stato.  Per i depositi di oli minerali
  e per i depositi di alcole, gestiti in regime di deposito
  doganale privato, si applicano i diritti di licenza nelle
  misure rispettivamente stabilite per le raffinerie e i
  magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti.  A ciascun
  deposito fiscale è attribuito un codice di accisa.
      3.  Il depositario autorizzato è obbligato:
          a)  a prestare cauzione, secondo le modalità e
  nelle misure vigenti, a garanzia dell'imposta che grava sulla
  quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel
  deposito fiscale.  Per i magazzini di commercianti all'ingrosso
  di spiriti e di prodotti alcolici la cauzione deve essere
  prestata nella stessa misura prevista per i depositi di
  prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione.  In ogni caso
  l'importo della cauzione non può essere inferiore
  all'ammontare dell'imposta dovuta in media per il periodo di
  tempo stabilito per il pagamento dell'imposta.  In presenza di
  apposita cauzione prestata dal proprietario della merce, la
  cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare.
  Per il gas metano la cauzione è prestata secondo le misure
  previste dall'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977,
  n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile
  1977, n. 102.  Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione
  finanziaria di esonerare da tale obbligo le ditte riconosciute
  affidabili e di notoria solvibilità;
          b)  a conformarsi alle prescrizioni stabilite dal
  Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle
  imposte indirette, per l'esercizio della vigilanza sul
  deposito fiscale;
          c)  a tenere una contabilità dei prodotti detenuti
  e movimentati nel deposito fiscale;
 
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          d)  a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a
  sottoporsi a controlli o accertamenti.
      4.  I depositi fiscali sono assoggettati a vigilanza
  finanziaria; la vigilanza deve assicurare, tenendo conto della
  operatività dell'impianto, la tutela fiscale anche attraverso
  controlli successivi.  Il depositario autorizzato deve fornire
  i locali occorrenti con l'arredamento e le attrezzature
  necessarie e sostenere le relative spese per il funzionamento;
  sono a carico del depositario i corrispettivi per l'attività
  di vigilanza e di controllo svolta, su sua richiesta, fuori
  dell'orario ordinario d'ufficio.
      5.  Sono escluse dal regime del deposito fiscale le
  fabbriche di prodotti tassati su base forfetaria.  La gestione
  in regime di deposito fiscale può essere autorizzata per i
  depositi di oli minerali di capacità superiore a 3.000 metri
  cubi, per i depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità
  superiore a 50 metri cubi e per i depositi di prodotti
  petroliferi di capacità inferiore quando risponde ad effettive
  necessità operative e di approvviggionamento.  Nei recinti dei
  depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti
  petroliferi ad imposta assolta.
 
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