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| DDL3080-0013 | |
| Relazione Camera n. 3080-A (DDL11-3080-A)
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| (suddiviso in 105 Unità Documento)
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Unità Documento n.13 (che inizia a pag.28 dello stampato)
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| ...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A,
C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A.
TESTIPDL
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| ...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A,
C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A.
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| ...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*).
Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui
tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da
direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina
dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie.
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| Articolo 4.
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| ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3080A
ZZ11 ZZDL
ZZRM
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| (Regime del deposito fiscale).
1. La fabbricazione, la lavorazione e la detenzione di
prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono
effettuate in un deposito fiscale.
2. Per l'istituzione e l'esercizio dei depositi fiscali
si applicano le disposizioni previste dalle singole imposte di
fabbricazione o di consumo. Per il vino e per i depositi di
birra e di prodotti alcolici intermedi si osservano, in quanto
applicabili, le norme relative ai magazzini di commercianti
all'ingrosso di spiriti. L'esercizio del deposito è
subordinato al rilascio, da parte dell'ufficio tecnico di
finanza competente per territorio, della licenza fiscale,
previo pagamento dei vigenti diritti di licenza, ferme le
disposizioni sulla vigilanza e il controllo dettate per i
depositi fiscali di tabacchi lavorati dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato. Per i depositi di oli minerali
e per i depositi di alcole, gestiti in regime di deposito
doganale privato, si applicano i diritti di licenza nelle
misure rispettivamente stabilite per le raffinerie e i
magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti. A ciascun
deposito fiscale è attribuito un codice di accisa.
3. Il depositario autorizzato è obbligato:
a) a prestare cauzione, secondo le modalità e
nelle misure vigenti, a garanzia dell'imposta che grava sulla
quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel
deposito fiscale. Per i magazzini di commercianti all'ingrosso
di spiriti e di prodotti alcolici la cauzione deve essere
prestata nella stessa misura prevista per i depositi di
prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione. In ogni caso
l'importo della cauzione non può essere inferiore
all'ammontare dell'imposta dovuta in media per il periodo di
tempo stabilito per il pagamento dell'imposta. In presenza di
apposita cauzione prestata dal proprietario della merce, la
cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare.
Per il gas metano la cauzione è prestata secondo le misure
previste dall'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977,
n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile
1977, n. 102. Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione
finanziaria di esonerare da tale obbligo le ditte riconosciute
affidabili e di notoria solvibilità;
b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite dal
Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle
imposte indirette, per l'esercizio della vigilanza sul
deposito fiscale;
c) a tenere una contabilità dei prodotti detenuti
e movimentati nel deposito fiscale;
Pag. 29
d) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a
sottoporsi a controlli o accertamenti.
4. I depositi fiscali sono assoggettati a vigilanza
finanziaria; la vigilanza deve assicurare, tenendo conto della
operatività dell'impianto, la tutela fiscale anche attraverso
controlli successivi. Il depositario autorizzato deve fornire
i locali occorrenti con l'arredamento e le attrezzature
necessarie e sostenere le relative spese per il funzionamento;
sono a carico del depositario i corrispettivi per l'attività
di vigilanza e di controllo svolta, su sua richiesta, fuori
dell'orario ordinario d'ufficio.
5. Sono escluse dal regime del deposito fiscale le
fabbriche di prodotti tassati su base forfetaria. La gestione
in regime di deposito fiscale può essere autorizzata per i
depositi di oli minerali di capacità superiore a 3.000 metri
cubi, per i depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità
superiore a 50 metri cubi e per i depositi di prodotti
petroliferi di capacità inferiore quando risponde ad effettive
necessità operative e di approvviggionamento. Nei recinti dei
depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti
petroliferi ad imposta assolta.
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| DATA=930831 FASCID=DDL11-3080-A
TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3080
TOTPAG=0115 TOTDOC=0105
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SORTNAV=0308000A000 00000
ZZDDLC3080A NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0007
NDOC0007
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