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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14910
DDL3080-0015
Relazione Camera n. 3080-A (DDL11-3080-A)
(suddiviso in 105 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.29 dello stampato)
...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A, C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A. TESTIPDL
...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A, C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A.
...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*). Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
Articolo 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3080A ZZ11 ZZDL ZZRM
        (Circolazione di prodotti soggetti ad accisa).
      1.  La circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti
  ad accisa, in regime sospensivo, deve avvenire solo tra
  depositi fiscali, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo
  8.
      2.  Il titolare del deposito fiscale mittente è tenuto a
  fornire garanzia, anche in solido con il trasportatore o con
  il destinatario, del
 
                              Pag. 30
 
  pagamento dell'accisa gravante sui prodotti trasportati,
  secondo modalità che saranno definite dal Ministro delle
  finanze, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di
  entrata in vigore della legge di conversione del presente
  decreto.  In attesa di tale decreto, restano in vigore le
  modalità di garanzia per il trasporto spiriti in cauzione
  d'imposta, vigenti al 31 dicembre 1992.  La garanzia deve avere
  validità in tutti gli Stati membri della Comunità economica
  europea e ne è disposto lo svincolo quando è data la prova
  della presa in carico del prodotto da parte del
  destinatario.
      3.  La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti
  soggetti ad accisa deve avvenire con un documento di
  accompagnamento secondo quanto stabilito dalla normativa
  comunitaria e con l'osservanza delle modalità previste dai
  competenti organi comunitari.  Il Ministero delle finanze -
  Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, può
  disporre l'eventuale suggellamento dei colli o contenitori o
  dei mezzi di trasporto utilizzati.
      4.  Il documento di accompagnamento di cui al comma 3 non
  è prescritto per la circolazione di prodotti soggetti ad
  accisa, provenienti da Paesi terzi o ivi destinati, quando
  sono sottoposti ad un regime doganale comunitario diverso da
  quello dell'immissione in libera pratica o sono immessi in una
  zona franca o in un deposito franco.
      5.  Nel caso di spedizione di prodotti soggetti ad accisa,
  effettuata fra gli Stati membri, con attraversamento di Paesi
  EFTA, vincolati al regime di transito comunitario interno per
  mezzo del documento amministrativo unico, questo documento
  sostituisce quello previsto dal comma 3; in tale ipotesi dal
  documento amministrativo unico deve risultare che trattasi di
  prodotto soggetto ad accisa ed un esemplare dello stesso deve
  essere rispedito dal destinatario, per l'appuramento.
      6.  Le disposizioni del presente articolo si applicano
  anche ai prodotti assoggettati ad accisa e già immessi in
  consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio
  della propria attività economica, sono avviati ad un deposito
  fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui
  prodotti deve essere presentata prima della spedizione e per
  il rimborso si applicano le disposizioni dell'articolo 14.
      7.  Fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per
  il trasporto e la circolazione dei tabacchi lavorati nel
  territorio nazionale, le disposizioni relative alla
  circolazione intracomunitaria, in regime sospensivo, dei
  prodotti soggetti ad accisa si applicano anche alla
  circolazione entro il territorio dello Stato dei prodotti
  nazionali soggetti al medesimo regime fiscale con l'osservanza
  delle modalità stabilite con decreto del Ministro delle
  finanze.
 
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