| ...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A,
C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A.
TESTIPDL
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| ...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A,
C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A.
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| ...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*).
Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui
tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da
direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina
dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie.
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| (Circolazione di prodotti soggetti ad accisa).
1. La circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti
ad accisa, in regime sospensivo, deve avvenire solo tra
depositi fiscali, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo
8.
2. Il titolare del deposito fiscale mittente è tenuto a
fornire garanzia, anche in solido con il trasportatore o con
il destinatario, del
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pagamento dell'accisa gravante sui prodotti trasportati,
secondo modalità che saranno definite dal Ministro delle
finanze, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. In attesa di tale decreto, restano in vigore le
modalità di garanzia per il trasporto spiriti in cauzione
d'imposta, vigenti al 31 dicembre 1992. La garanzia deve avere
validità in tutti gli Stati membri della Comunità economica
europea e ne è disposto lo svincolo quando è data la prova
della presa in carico del prodotto da parte del
destinatario.
3. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti
soggetti ad accisa deve avvenire con un documento di
accompagnamento secondo quanto stabilito dalla normativa
comunitaria e con l'osservanza delle modalità previste dai
competenti organi comunitari. Il Ministero delle finanze -
Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, può
disporre l'eventuale suggellamento dei colli o contenitori o
dei mezzi di trasporto utilizzati.
4. Il documento di accompagnamento di cui al comma 3 non
è prescritto per la circolazione di prodotti soggetti ad
accisa, provenienti da Paesi terzi o ivi destinati, quando
sono sottoposti ad un regime doganale comunitario diverso da
quello dell'immissione in libera pratica o sono immessi in una
zona franca o in un deposito franco.
5. Nel caso di spedizione di prodotti soggetti ad accisa,
effettuata fra gli Stati membri, con attraversamento di Paesi
EFTA, vincolati al regime di transito comunitario interno per
mezzo del documento amministrativo unico, questo documento
sostituisce quello previsto dal comma 3; in tale ipotesi dal
documento amministrativo unico deve risultare che trattasi di
prodotto soggetto ad accisa ed un esemplare dello stesso deve
essere rispedito dal destinatario, per l'appuramento.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche ai prodotti assoggettati ad accisa e già immessi in
consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio
della propria attività economica, sono avviati ad un deposito
fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui
prodotti deve essere presentata prima della spedizione e per
il rimborso si applicano le disposizioni dell'articolo 14.
7. Fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per
il trasporto e la circolazione dei tabacchi lavorati nel
territorio nazionale, le disposizioni relative alla
circolazione intracomunitaria, in regime sospensivo, dei
prodotti soggetti ad accisa si applicano anche alla
circolazione entro il territorio dello Stato dei prodotti
nazionali soggetti al medesimo regime fiscale con l'osservanza
delle modalità stabilite con decreto del Ministro delle
finanze.
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