| 14911 | |
| DDL3080-0016 | |
| Relazione Camera n. 3080-A (DDL11-3080-A)
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| (suddiviso in 105 Unità Documento)
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Unità Documento n.16 (che inizia a pag.30 dello stampato)
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| ...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A,
C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A.
TESTIPDL
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| ...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A,
C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A.
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| ...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*).
Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui
tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da
direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina
dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie.
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| Articolo 7.
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| ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3080A
ZZ11 ZZDL
ZZRM
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| (Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad
accisa).
1. In caso di irregolarità o di infrazione, che comporti
l'esigibilità dell'imposta, commessa nel corso della
circolazione di prodotti in
Pag. 31
sospensione dei diritti di accisa, si applicano, salvo quanto
previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti
addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni:
a) l'accisa è corrisposta dalla persona fisica o
giuridica che si è resa garante per il trasporto;
b) l'accisa è riscossa in Italia se
l'irregolarità o l'infrazione è stata commessa nel territorio
dello Stato;
c) se l'irregolarità o l'infrazione è accertata
nel territorio nazionale e non è possibile stabilire il luogo
in cui è stata effettivamente commessa, essa si presume
commessa nel territorio dello Stato;
d) se i prodotti spediti dal territorio nazionale
non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non è
possibile stabilire il luogo in cui sono stati immessi in
consumo, l'irregolarità o l'infrazione si considera commessa
nel territorio nazionale e si procede alla riscossione dei
diritti di accisa con l'aliquota in vigore alla data di
spedizione dei prodotti, salvo che, nel termine di quattro
mesi dalla data di spedizione dei prodotti, non venga fornita
la prova della regolarità dell'operazione ovvero la prova che
l'irregolarità o l'infrazione è stata effettivamente commessa
fuori dal territorio dello Stato;
e) se entro tre anni dalla data di rilascio
del documento di accompagnamento viene individuato il luogo in
cui l'irregolarità o l'infrazione è stata commessa, e la
riscossione compete ad altro Stato membro, l'accisa
eventualmente riscossa viene rimborsata.
2. Nei casi di riscossione di accisa, conseguente ad
irregolarità o infrazione relativa a prodotti provenienti da
altro Stato membro, il Ministero delle finanze - Dipartimento
delle dogane e delle imposte indirette, è tenuto ad informare
le competenti autorità del Paese di provenienza.
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| DATA=930831 FASCID=DDL11-3080-A
TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3080
TOTPAG=0115 TOTDOC=0105
NDOC=0016 TIPDOC=P DOCTIT=0007 COMM= DL
PAGINIZ=0030 RIGINIZ=051 PAGFIN=0031 RIGFIN=034 UPAG=NO
PAGEIN=30 PAGEFIN=31
SORTRES= SORTDDL=308000A00
FASCIDC=11DDL3080 A
SORTNAV=0308000A000 00000
ZZDDLC3080A NDOC0016 TIPDOCP DOCTIT0007
NDOC0007
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