| 14912 | |
| DDL3080-0017 | |
| Relazione Camera n. 3080-A (DDL11-3080-A)
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| (suddiviso in 105 Unità Documento)
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Unità Documento n.17 (che inizia a pag.31 dello stampato)
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| ...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A,
C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A.
TESTIPDL
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| ...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A,
C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A.
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| ...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*).
Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui
tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da
direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina
dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie.
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| Articolo 8.
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| ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3080A
ZZ11 ZZDL
ZZRM
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| (Operatore professionale).
1. Destinatario di prodotti spediti in regime
sospensivo può essere un operatore che non sia titolare di
deposito fiscale e che, nell'esercizio della attività
economica svolta, abbia chiesto, prima del ricevimento della
merce, di essere registrato come tale presso l'ufficio tecnico
di finanza competente per territorio.
2. L'operatore di cui al comma 1 deve garantire il
pagamento dell'accisa relativa ai prodotti che riceve in
regime sospensivo, tenere la prescritta contabilità delle
forniture dei prodotti, presentare i prodotti ad ogni
richiesta e sottoporsi a qualsiasi controllo o
accertamento.
3. Se l'operatore di cui al comma 1 non è registrato, può
ricevere, nell'esercizio della attività economica svolta e a
titolo occasionale, prodotti soggetti ad accisa ed in regime
sospensivo se, prima della spedizione della merce, presenta
una apposita dichiarazione all'ufficio
Pag. 32
tecnico di finanza competente per territorio e garantisce il
pagamento dell'accisa; egli deve sottoporsi a qualsiasi
controllo inteso ad accertare l'effettiva ricezione della
merce ed il pagamento dell'accisa. Copia della predetta
dichiarazione con gli estremi della garanzia prestata, vistata
dall'ufficio tecnico di finanza che l'ha ricevuta, deve essere
allegata al documento di accompagnamento previsto
dall'articolo 6, comma 3, per la circolazione del prodotto.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo l'accisa
è esigibile all'atto del ricevimento della merce e deve essere
pagata, secondo le modalità vigenti, entro il primo giorno
lavorativo successivo a quello di arrivo.
5. Le disposizioni del presente articolo e quelle
dell'articolo 9 non si applicano ai prodotti indicati
nell'articolo 27, comma 1.
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| DATA=930831 FASCID=DDL11-3080-A
TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3080
TOTPAG=0115 TOTDOC=0105
NDOC=0017 TIPDOC=P DOCTIT=0007 COMM= DL
PAGINIZ=0031 RIGINIZ=035 PAGFIN=0032 RIGFIN=016 UPAG=NO
PAGEIN=31 PAGEFIN=32
SORTRES= SORTDDL=308000A00
FASCIDC=11DDL3080 A
SORTNAV=0308000A000 00000
ZZDDLC3080A NDOC0017 TIPDOCP DOCTIT0007
NDOC0007
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