Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14912
DDL3080-0017
Relazione Camera n. 3080-A (DDL11-3080-A)
(suddiviso in 105 Unità Documento)
Unità Documento n.17 (che inizia a pag.31 dello stampato)
...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A, C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A. TESTIPDL
...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A, C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A.
...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*). Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
Articolo 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3080A ZZ11 ZZDL ZZRM
                  (Operatore professionale).
      1.  Destinatario di prodotti spediti in regime
  sospensivo può essere un operatore che non sia titolare di
  deposito fiscale e che, nell'esercizio della attività
  economica svolta, abbia chiesto, prima del ricevimento della
  merce, di essere registrato come tale presso l'ufficio tecnico
  di finanza competente per territorio.
      2.  L'operatore di cui al comma 1 deve garantire il
  pagamento dell'accisa relativa ai prodotti che riceve in
  regime sospensivo, tenere la prescritta contabilità delle
  forniture dei prodotti, presentare i prodotti ad ogni
  richiesta e sottoporsi a qualsiasi controllo o
  accertamento.
      3.  Se l'operatore di cui al comma 1 non è registrato, può
  ricevere, nell'esercizio della attività economica svolta e a
  titolo occasionale, prodotti soggetti ad accisa ed in regime
  sospensivo se, prima della spedizione della merce, presenta
  una apposita dichiarazione all'ufficio
 
                              Pag. 32
 
  tecnico di finanza competente per territorio e garantisce il
  pagamento dell'accisa; egli deve sottoporsi a qualsiasi
  controllo inteso ad accertare l'effettiva ricezione della
  merce ed il pagamento dell'accisa.  Copia della predetta
  dichiarazione con gli estremi della garanzia prestata, vistata
  dall'ufficio tecnico di finanza che l'ha ricevuta, deve essere
  allegata al documento di accompagnamento previsto
  dall'articolo 6, comma 3, per la circolazione del prodotto.
      4.  Nelle ipotesi previste dal presente articolo l'accisa
  è esigibile all'atto del ricevimento della merce e deve essere
  pagata, secondo le modalità vigenti, entro il primo giorno
  lavorativo successivo a quello di arrivo.
      5.  Le disposizioni del presente articolo e quelle
  dell'articolo 9 non si applicano ai prodotti indicati
  nell'articolo 27, comma 1.
 
DATA=930831 FASCID=DDL11-3080-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3080 TOTPAG=0115 TOTDOC=0105 NDOC=0017 TIPDOC=P DOCTIT=0007 COMM= DL PAGINIZ=0031 RIGINIZ=035 PAGFIN=0032 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=31 PAGEFIN=32 SORTRES= SORTDDL=308000A00 FASCIDC=11DDL3080 A SORTNAV=0308000A000 00000 ZZDDLC3080A NDOC0017 TIPDOCP DOCTIT0007 NDOC0007



Ritorna al menu della banca dati