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| DDL3080-0019 | |
| Relazione Camera n. 3080-A (DDL11-3080-A)
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| (suddiviso in 105 Unità Documento)
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Unità Documento n.19 (che inizia a pag.32 dello stampato)
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| ...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A,
C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A.
TESTIPDL
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| ...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A,
C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A.
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| ...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*).
Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui
tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da
direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina
dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie.
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| Articolo 10.
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| ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3080A
ZZ11 ZZDL
ZZRM
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| (Circolazione di prodotti assoggettati ad accisa
e già immessi in consumo in altro Stato membro).
1. Sono soggetti ad accisa i prodotti immessi in
consumo in altri Stati membri che vengono detenuti a scopo
commerciale nel territorio nazionale.
Pag. 33
2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 deve
avvenire con un documento di accompagnamento secondo quanto
previsto dalla normativa comunitaria, con l'osservanza delle
modalità di applicazione stabilite dai competenti organi
comunitari.
3. L'accisa è dovuta dal soggetto che effettua la
fornitura o dal soggetto che la riceve. Prima della spedizione
delle merci, deve essere presentata una apposita dichiarazione
all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio nel
luogo di ricevimento dei prodotti, e deve essere garantito il
pagamento dell'accisa. Il pagamento deve avvenire secondo le
modalità vigenti entro il primo giorno lavorativo successivo a
quello dell'arrivo e il soggetto che riceve la merce deve
sottoporsi ad ogni controllo che permetta di accertare
l'arrivo della merce e l'avvenuto pagamento dell'accisa.
4. Quando l'accisa è a carico del venditore e in tutti i
casi in cui l'acquirente non ha la qualità di esercente un
deposito fiscale, né quella di operatore professionale
registrato o non registrato, l'accisa deve essere pagata dal
rappresentante fiscale del venditore, avente sede nello Stato,
preventivamente autorizzato secondo le norme di cui
all'articolo 9.
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| DATA=930831 FASCID=DDL11-3080-A
TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3080
TOTPAG=0115 TOTDOC=0105
NDOC=0019 TIPDOC=P DOCTIT=0007 COMM= DL
PAGINIZ=0032 RIGINIZ=046 PAGFIN=0033 RIGFIN=023 UPAG=NO
PAGEIN=32 PAGEFIN=33
SORTRES= SORTDDL=308000A00
FASCIDC=11DDL3080 A
SORTNAV=0308000A000 00000
ZZDDLC3080A NDOC0019 TIPDOCP DOCTIT0007
NDOC0007
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