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| DDL3080-0021 | |
| Relazione Camera n. 3080-A (DDL11-3080-A)
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| (suddiviso in 105 Unità Documento)
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Unità Documento n.21 (che inizia a pag.34 dello stampato)
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| ...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A,
C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A.
TESTIPDL
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| ...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A,
C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A.
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| ...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*).
Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui
tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da
direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina
dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie.
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| Articolo 12.
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| ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3080A
ZZ11 ZZDL
ZZRM
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| (Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad
accisa).
1. I prodotti assoggettati ad accisa devono essere
custoditi, contabilizzati e devono circolare con un documento
di accompagnamento analogo a quello previsto per la
circolazione intracomunitaria, secondo modalità stabilite con
decreto del Ministro delle finanze. Per i tabacchi lavorati si
applicano le disposizioni vigenti che disciplinano la loro
circolazione e detenzione nel territorio nazionale.
2. Restano fermi gli adempimenti previsti per la denuncia
degli impianti che custodiscono prodotti assoggettati ad
accisa e per il rilascio delle licenze fiscali e l'obbligo
della tenuta del registro di carico e scarico. Da tali
adempimenti e dal predetto obbligo sono esclusi i depositi di
oli minerali per uso privato, per uso agricolo e per uso
industriale, di capacità non superiore a 25 metri cubi, ad
eccezione di quelli afferenti a distributori automatici di
carburante.
3. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 6- bis,
del decretolegge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si applica in
deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, anche
alle violazioni commesse antecedentemente alla data di entrata
in vigore della citata legge n. 75 del 1993, a norma
dell'articolo 2, secondo e terzo comma, del codice penale.
4. Non sono tenuti all'obbligo di scorta di cui al terzo
comma dell'articolo 2 della legge 10 marzo 1986, n. 61, i
depositi commerciali ed industriali limitatamente ai serbatoi
per prodotti di cui alle categorie a), b) e c) del
comma 1 dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.
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| DATA=930831 FASCID=DDL11-3080-A
TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3080
TOTPAG=0115 TOTDOC=0105
NDOC=0021 TIPDOC=P DOCTIT=0007 COMM= DL
PAGINIZ=0034 RIGINIZ=007 PAGFIN=0034 RIGFIN=037 UPAG=NO
PAGEIN=34 PAGEFIN=34
SORTRES= SORTDDL=308000A00
FASCIDC=11DDL3080 A
SORTNAV=0308000A000 00000
ZZDDLC3080A NDOC0021 TIPDOCP DOCTIT0007
NDOC0007
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