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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14919
DDL3080-0024
Relazione Camera n. 3080-A (DDL11-3080-A)
(suddiviso in 105 Unità Documento)
Unità Documento n.24 (che inizia a pag.35 dello stampato)
...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A, C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A. TESTIPDL
...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A, C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A.
...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*). Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
Articolo 15.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3080A ZZ11 ZZDL ZZRM
                         (Esenzioni).
      1.  I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal
  pagamento della stessa quando sono destinati:
          a)  ad essere forniti nel quadro di relazioni
  diplomatiche o consolari;
          b)  ad organizzazioni internazionali riconosciute
  ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle
  condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;
          c)  alle forze armate di qualsiasi Stato che sia
  parte contraente del trattato del Nord Atlantico, diverse da
  quelle nazionali, nonché alle forze armate di cui all'articolo
  1 della decisione 90/640/CEE del Consiglio, del 3 dicembre
  1990, per gli usi consentiti;
          d)  ad essere consumati nel quadro di un accordo
  stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali
  che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione
  dall'imposta sul valore aggiunto.
      2.  Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano alle
  condizioni e con le modalità stabilite dalla normativa
  nazionale fino a quando non sarà adottata una normativa
  fiscale uniforme nell'ambito comunitario.  La stipula di
  accordi che prevedano esenzioni dai diritti di accisa deve
  essere preventivamente autorizzata dal Consiglio della
  Comunità economica europea, con l'osservanza della procedura
  all'uopo prevista.
 
DATA=930831 FASCID=DDL11-3080-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3080 TOTPAG=0115 TOTDOC=0105 NDOC=0024 TIPDOC=P DOCTIT=0007 COMM= FDL PAGINIZ=0035 RIGINIZ=021 PAGFIN=0035 RIGFIN=046 UPAG=NO PAGEIN=35 PAGEFIN=35 SORTRES= SORTDDL=308000A00 FASCIDC=11DDL3080 A SORTNAV=0308000A000 00000 ZZDDLC3080A NDOC0024 TIPDOCP DOCTIT0007 NDOC0007



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