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| DDL3080-0025 | |
| Relazione Camera n. 3080-A (DDL11-3080-A)
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| (suddiviso in 105 Unità Documento)
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Unità Documento n.25 (che inizia a pag.36 dello stampato)
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| ...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A,
C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A.
TESTIPDL
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| ...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A,
C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A.
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| ...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*).
Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui
tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da
direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina
dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie.
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| Pag. 36
Articolo 16.
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| ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3080A
ZZ11 ZZDL
ZZRM
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| (Regimi particolari).
1. I territori extra-doganali dei comuni di Livigno e
di Campione d'Italia e le acque nazionali del lago di Lugano
sono considerati esclusi dal territorio della Comunità
economica europea.
2. Le operazioni relative a prodotti provenienti o
destinati alla Repubblica di San Marino sono considerate di
provenienza del territorio dello Stato o dirette a questo e
devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani
con l'osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla
Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939 resa
esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n.1320, e successive
modificazioni.
3. Sono esentati dall'accisa fino al 30 giugno 1999 i
prodotti venduti in negozi sotto controllo doganale e che sono
trasportati, nei limiti dei quantitativi consentiti dalle
vigenti disposizioni comunitarie, nel bagaglio personale di un
viaggiatore che si reca in un altro Stato membro con un volo o
una traversata marittima intracomunitaria.
4. I produttori di vino che producono in media meno di
1.000 ettolitri di vino all'anno sono considerati piccoli
produttori. Essi sono dispensati dagli obblighi derivanti
dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e da quelli connessi alla
circolazione ed al controllo; sono invece tenuti ad informare
gli uffici tecnici di finanza competenti per territorio delle
operazioni intracomunitarie effettuate, ad assolvere agli
obblighi prescritti dal regolamento CEE n.986/89 della
Commissione, del 10 aprile 1989, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee n.L106 del 18 aprile 1989
e, in particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro
di scarico ed all'emissione del documento di accompagnamento,
nonché a sottoporsi a controllo. Ai fini della qualificazione
di piccolo produttore di vino, si fa riferimento alla
produzione media dell'ultimo quinquennio ottenuta nell'azienda
vitivinicola.
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| DATA=930831 FASCID=DDL11-3080-A
TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3080
TOTPAG=0115 TOTDOC=0105
NDOC=0025 TIPDOC=P DOCTIT=0007 COMM= DL
PAGINIZ=0036 RIGINIZ=001 PAGFIN=0036 RIGFIN=037 UPAG=NO
PAGEIN=36 PAGEFIN=36
SORTRES= SORTDDL=308000A00
FASCIDC=11DDL3080 A
SORTNAV=0308000A000 00000
ZZDDLC3080A NDOC0025 TIPDOCP DOCTIT0007
NDOC0007
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