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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14922
DDL3080-0027
Relazione Camera n. 3080-A (DDL11-3080-A)
(suddiviso in 105 Unità Documento)
Unità Documento n.27 (che inizia a pag.36 dello stampato)
...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A, C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A. TESTIPDL
...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A, C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A.
...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*). Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
Articolo 17.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3080A ZZ11 ZZDL ZZRM
                (Prodotti soggetti ad accisa).
      1.  Sono assoggettati ad accisa i seguenti prodotti
  petroliferi:
          a)  benzina (codice NC 2710 00 31 e 2710 00 35),
  benzina senza piombo (codice NC 2710 00 33), oli da gas o
  gasolio (codice NC 2710 00 69), gas di petrolio liquefatti
  (codice NC da 2711 12 11 a 2711 19 00)
 
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  per autotrazione e per combustione (1) con le aliquote
  stabilite dall'articolo 18 del decreto-legge 22 maggio 1993,
  n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
  1993, n. 243;
          b)   petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710
  00 51 e 2710 00 55):
          1) per autotrazione: lire 625.620 per 1.000 litri;
          2) per riscaldamento: lire 344.560 per 1.000
  litri;
          c)  oli combustibili (codice NC 2710 00 79): lire
  90.000 per 1.000 kg (2):
          1) oli combustibili con tenore di zolfo inferiore o
  uguale all'uno per cento: lire 45.000 per 1.000 kg;
          d)  gas metano (codice NC 2711 29 00):
          1) per autotrazione: aliquota zero;
          2) per combustione:
  usi civili (3) (4);
  usi industriali: lire 20 al mc.  (5).
      (1) L'imposta prevista per i gas di petrolio liquefatti
  impiegati negli usi di cui all'articolo 16 della legge 15
  dicembre 1971, n. 1161, è dovuta nella misura del 40 per cento
  fino al 31 dicembre 1993, nella misura dell'80 per cento dal
  1^ gennaio 1994 ed in misura intera dal 1^ gennaio 1995.
  L'aumento non si applica ai gas di petrolio liquefatti
  utilizzati negli impianti centralizzati per usi
  industriali.
      (2) L'aliquota di lire 90.000 per 1.000kg si riferisce
  agli oli combustibili densi.  Le miscele di oli combustibili
  densi con oli da gas per la produzione di oli combustibili
  semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto
  delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele e
  secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi: densi
  75 per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi 70 per
  cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5 per
  cento, oli da gas 95 per cento.  Gli oli combustibili si
  considerano densi se hanno una viscosità (V) superiore a 91
  centistokes, si considerano semifluidi se hanno una viscosità
  (V) superiore a 37,4 ma non a 91 centistokes, fluidi se hanno
  una viscosità (V) da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi
  quelli che hanno una viscosità (V) inferiore a 21,2
  centistokes.
      (3) Per il gas metano usato come combustibile per usi
  civili fino al 31 dicembre 1993, si applicano le aliquote
  previste dalla legge 28 novembre 1980, n. 784, e dal
  decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, dal
  decreto-legge 7 marzo 1991, n. 68, convertito dalla legge 29
  aprile 1991, n. 139, e dal decreto-legge 13 maggio 1991, n.
  151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
  1991, n. 202.  Dal 1^ gennaio 1994 si applicano le aliquote
  stabilite dall'articolo 18 del decreto-legge 22 maggio 1993,
  n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
  1993, n. 243.
      (4) Devono considerarsi compresi negli usi civili anche
  gli impieghi del gas metano e del GPL come combustibile negli
  esercizi di ristorazione e nei locali delle imprese
  industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli
  stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta
  l'attività produttiva, e nella produzione di acqua calda, di
  altri vettori termici e/o di calore non utilizzati in impieghi
  produttivi dell'impresa ma per la cessione a terzi per usi
  civili.  Non è soggetto ad imposta il metano biologico
  destinato agli usi propri dello stesso produttore.
      (5) Devono considerarsi compresi negli usi industriali
  gli impieghi del gas metano e del GPL come combustibile nel
  settore alberghiero o nel teleriscaldamento alimentato da
  impianti di cogenerazione che hanno le caratteristiche
  tecniche indicate nell'articolo 11, comma 2, lettera  b),
  della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono
  utenze civili, e in tutte le attività industriali produttive
  di beni e servizi, e nelle attività artigianali ed
  agricole.
 
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      2.  I seguenti prodotti, diversi da quelli indicati nel
  comma 1, se destinati ad essere usati, se sono messi in
  vendita o se sono usati come combustibile o carburante, sono
  assoggettati ad accisa secondo l'aliquota prevista per il
  combustibile o il carburante per motori, equivalente:
          a)  i prodotti di cui al codice NC 2706;
          b)  i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707
  20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19;
          c)  i prodotti di cui al codice NC 2709;
          d)  i prodotti di cui al codice NC 2710;
          e)  i prodotti di cui al codice NC 2711, compresi
  il metano ed il propano chimicamente puri, ma con eccezione
  del gas naturale;
          f)  i prodotti di cui ai codici NC 2712 10, 2712
  20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90;
          g)  i prodotti di cui al codice NC 2715;
          h)  i prodotti di cui al codice NC 2901;
          i)  i prodotti di cui ai codici NC 2902 11 00,
  2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43
  00 e 2902 44;
          l)  i prodotti di cui al codice NC 3403 11 00 e
  3403 19;
          m)  i prodotti di cui al codice NC 3811;
          n)  i prodotti di cui al codice NC 3817.
      3.  Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 è tassato come
  carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere
  utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o
  come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei
  carburanti; è tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta
  prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro
  idrocarburo destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o
  utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad
  eccezione del carbone, della lignite, della torba o di
  qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale.
  Le disposizioni del presente comma si applicano anche al
  prodotto denominato biodiesel, ottenuto dalla esterificazione
  di oli vegetali e loro derivati, usato come carburante o come
  combustibile per quantitativi superiori a 125.000 tonnellate
  annue.  L'esenzione per i quantitativi rientranti nel suddetto
  limite è accordata, dal 1^ gennaio 1994, agli operatori in
  possesso dei requisiti e delle autorizzazioni necessari, con
  decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il
  coordinamento delle politiche agricole, alimentari e
  forestali, sulla base di programmi annuali di produzione
  preventivamente autorizzati dagli organi competenti e
  approvati dall'amministrazione finanziaria.  Per la tassazione
  del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto
  applicabili, le disposizioni dell'articolo 29.  Alle attività
  di produzione, stoccaggio e distribuzione del biodiesel si
  applica il regime concessorio ed autorizzativo previsto dal
 
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  regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito
  dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive
  modificazioni.
      4.  Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla
  temperatura di 15^ Celsius.
      5.  La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa è
  quella stabilita dalla tariffa doganale delle Comunità europee
  ed i riferimenti ai capitoli e codici della nomenclatura
  combinata delle merci (NC) corrispondono a quelli della
  versione vigente alla data del 19 ottobre 1992.
      6.  Alle controversie relative alla classificazione dei
  prodotti ai fini dell'accisa si applicano le disposizioni
  previste dal testo unico delle disposizioni legislative in
  materia doganale, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, per le controversie doganali
  con la sostituzione dell'ufficio tecnico di finanza alla
  dogana, per gli adempimenti affidati a tale ufficio.
      7.  Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite
  le modalità per l'esercizio della vigilanza fiscale sui
  prodotti che sono soggetti a tassazione nel caso in cui si
  verificano i presupposti stabiliti nei commi 2 e 3.
 
DATA=930831 FASCID=DDL11-3080-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3080 TOTPAG=0115 TOTDOC=0105 NDOC=0027 TIPDOC=P DOCTIT=0007 COMM= DL PAGINIZ=0036 RIGINIZ=040 PAGFIN=0039 RIGFIN=022 UPAG=NO PAGEIN=36 PAGEFIN=39 SORTRES= SORTDDL=308000A00 FASCIDC=11DDL3080 A SORTNAV=0308000A000 00000 ZZDDLC3080A NDOC0027 TIPDOCP DOCTIT0007 NDOC0007



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