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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14924
DDL3080-0029
Relazione Camera n. 3080-A (DDL11-3080-A)
(suddiviso in 105 Unità Documento)
Unità Documento n.29 (che inizia a pag.39 dello stampato)
...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A, C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A. TESTIPDL
...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A, C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A.
...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*). Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
Articolo 19.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3080A ZZ11 ZZDL ZZRM
         (Definizione di stabilimento di produzione).
      1.  Si considera stabilimento di produzione di oli
  minerali qualsiasi stabilimento nel quale i prodotti di cui
  all'articolo 17, commi 1
 
                              Pag. 40
 
  e 2, sono fabbricati o sottoposti a "trattamento definito" ai
  sensi della nota complementare 4 del capitolo 27 della
  nomenclatura combinata.  Più stabilimenti di produzione, che
  attuano processi di lavorazione tra di loro integrati,
  appartenenti ad una stessa impresa, ovvero impianti di
  produzione appartenenti ad imprese diverse e che operano
  nell'ambito di uno stabilimento, possono essere considerati
  come un solo stabilimento con redazione di un bilancio fiscale
  unico.
      2.  Non si considerano, ai fini del presente decreto,
  stabilimenti di produzione di oli minerali gli stabilimenti
  nei quali vengono fabbricati solo prodotti non soggetti
  all'accisa.
      3.  Non si considera produzione di oli minerali:
        a)  l'operazione nel corso della quale si
  ottengono in via accessoria piccole quantità di oli
  minerali;
        b)  l'operazione nel corso della quale viene
  reimpiegato l'olio minerale recuperato, a condizione che
  l'importo dell'accisa pagata su tale olio non sia inferiore a
  quello che sarebbe dovuto sull'olio reimpiegato se fosse
  oggetto di nuova imposizione;
        c)  l'operazione di miscelazione di oli minerali,
  tra loro o con altre sostanze, eseguita fuori di uno
  stabilimento di produzione o di un deposito fiscale, a
  condizione che l'accisa sia stata già pagata, salvo che la
  miscela ottenuta non benefici di una esenzione, ovvero che
  sulla miscela non sia dovuta l'accisa di ammontare superiore a
  quello già pagato sui singoli componenti.
 
DATA=930831 FASCID=DDL11-3080-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3080 TOTPAG=0115 TOTDOC=0105 NDOC=0029 TIPDOC=P DOCTIT=0007 COMM= DL PAGINIZ=0039 RIGINIZ=046 PAGFIN=0040 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=39 PAGEFIN=40 SORTRES= SORTDDL=308000A00 FASCIDC=11DDL3080 A SORTNAV=0308000A000 00000 ZZDDLC3080A NDOC0029 TIPDOCP DOCTIT0007 NDOC0007



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