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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14928
DDL3080-0033
Relazione Camera n. 3080-A (DDL11-3080-A)
(suddiviso in 105 Unità Documento)
Unità Documento n.33 (che inizia a pag.41 dello stampato)
...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A, C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A. TESTIPDL
...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A, C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A.
...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*). Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
Articolo 22.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3080A ZZ11 ZZDL ZZRM
                           (Vino).
      1.  Il vino, tranquillo o spumante, è assoggettato ad
  accisa con aliquota riferita ad ettolitro di prodotto finito.
  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si
  applica l'aliquota zero.
      2.  Si intendono per:
          a)  "vino tranquillo" tutti i prodotti di cui ai
  codici NC2204 e 2205, ad eccezione dei vini spumanti definiti
  alla successiva lettera  b),  aventi:
          1) un titolo alcolometrico effettivo superiore
  all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume,
  purché l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi
  interamente da fermentazione;
          2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 15
  per cento ma non superiore al 18 per cento in volume, purché
  siano stati prodotti senza arricchimenti e l'alcole contenuto
  nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;
          b)  "vino spumante" tutti i prodotti di cui ai
  codici NC220410, 22042110, 22042910 e 2205, che:
          1) sono presentati in bottiglie chiuse con tappo a
  "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci o hanno una
  sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di
  almeno 3bar;
          2) hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore
  all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume,
  purché l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi
  interamente da fermentazione.
      3.  E' esente da accisa il vino prodotto da un privato e
  consumato dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai
  suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di alcuna
  attività di vendita.
 
DATA=930831 FASCID=DDL11-3080-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3080 TOTPAG=0115 TOTDOC=0105 NDOC=0033 TIPDOC=P DOCTIT=0007 COMM= FDL PAGINIZ=0041 RIGINIZ=015 PAGFIN=0041 RIGFIN=046 UPAG=NO PAGEIN=41 PAGEFIN=41 SORTRES= SORTDDL=308000A00 FASCIDC=11DDL3080 A SORTNAV=0308000A000 00000 ZZDDLC3080A NDOC0033 TIPDOCP DOCTIT0007 NDOC0007



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