Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14932
DDL3080-0037
Relazione Camera n. 3080-A (DDL11-3080-A)
(suddiviso in 105 Unità Documento)
Unità Documento n.37 (che inizia a pag.43 dello stampato)
...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A, C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A. TESTIPDL
...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A, C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A.
...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*). Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
Articolo 26.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3080A ZZ11 ZZDL ZZRM
                         (Esenzioni).
      1.  L'alcole e le bevande alcoliche sono esenti da
  accisa quando sono:
          a)  denaturati con denaturante generale e
  destinati alla vendita;
 
                              Pag. 44
 
          b)  denaturati con denaturanti speciali approvati
  dal Ministero delle finanze ed impiegati nella fabbricazione
  di prodotti non destinati al consumo umano alimentare;
          c)  impiegati per la produzione di aceto di cui al
  codice NC 2209;
          d)  impiegati nella fabbricazione di medicinali
  secondo la definizione di cui alla direttiva 65/65/CEE del
  Consiglio, del 26 gennaio 1965;
          e)  impiegati in un processo di fabbricazione, a
  condizione che il prodotto finale non contenga alcole;
          f)  impiegati nella produzione di aromi destinati
  alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande
  analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non
  superiore all'1,2 per cento in volume;
          g)  impiegati direttamente o come componenti di
  prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti
  alimentari, ripieni o meno, a condizione che il contenuto di
  alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 kg
  di prodotto per il cioccolato e a litri 5 di alcole puro per
  100 kg di prodotto per altri prodotti;
          h)  impiegati come campioni per analisi, per prove
  di produzione necessarie o a fini scientifici;
          i)  utilizzati nella fabbricazione di un
  componente non soggetto ad accisa ai sensi del presente
  decreto.
      2.  Con decreti del Ministro delle finanze sono stabilite
  le modalità e le condizioni per l'attuazione delle
  disposizioni del presente articolo, anche mediante
  restituzione dell'imposta pagata che può essere effettuata con
  la procedura di accredito prevista dall'articolo 14; con gli
  stessi decreti sono stabilite, altresì, le condizioni e le
  modalità per il rimborso delle accise pagate su prodotti che
  vengono ritirati dal mercato perché divenuti non idonei al
  consumo umano.
      3.  Nell'ambito delle modalità e condizioni per
  l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo,
  fino al 31 luglio 1996, l'alcole impiegato per la produzione
  di aceto, di cui al codice NC 2209, è assoggettato ad
  un'accisa con aliquota di lire 500.000 per ettolitro anidro
  alla temperatura di 20^ Celsius.
 
DATA=930831 FASCID=DDL11-3080-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3080 TOTPAG=0115 TOTDOC=0105 NDOC=0037 TIPDOC=P DOCTIT=0007 COMM= DL PAGINIZ=0043 RIGINIZ=044 PAGFIN=0044 RIGFIN=041 UPAG=NO PAGEIN=43 PAGEFIN=44 SORTRES= SORTDDL=308000A00 FASCIDC=11DDL3080 A SORTNAV=0308000A000 00000 ZZDDLC3080A NDOC0037 TIPDOCP DOCTIT0007 NDOC0007



Ritorna al menu della banca dati