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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14937
DDL3080-0042
Relazione Camera n. 3080-A (DDL11-3080-A)
(suddiviso in 105 Unità Documento)
Unità Documento n.42 (che inizia a pag.46 dello stampato)
...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A, C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A. TESTIPDL
...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A, C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A.
...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*). Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
Articolo 29.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3080A ZZ11 ZZDL ZZRM
                     (Criteri generali).
      1.  L'imposta di fabbricazione sui sacchetti di
  plastica e l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, di
  produzione nazionale o di provenienza
 
                              Pag. 47
 
  comunitaria, si applicano con le aliquote vigenti al
  1^ gennaio 1993 e con le seguenti modalità:
          a)  l'imposta è dovuta sui prodotti immessi in
  consumo nel mercato interno ed è esigibile con l'aliquota
  vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in
  consumo;
          b)  obbligato al pagamento dell'imposta è:
          1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel
  territorio nazionale;
          2) il soggetto che effettua la prima immissione in
  consumo per i prodotti di provenienza comunitaria;
          c)  l'immissione al consumo si verifica:
          1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione
  sia ai diretti consumatori o utilizzatori sia a ditte
  esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
          2) per i prodotti di provenienza comunitaria,
  all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente
  ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini
  dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del
  venditore residente in altro Stato membro, a privati
  consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di
  un'impresa, arte o professione;
          3) per i prodotti che risultano mancanti alle
  verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare
  esito, all'atto della loro constatazione;
          d)  i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta
  devono essere muniti di una licenza fiscale, che li
  identifica, rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza
  competente per territorio.  Gli stessi soggetti sono tenuti al
  pagamento di un diritto annuale nella misura di lire 500 mila
  e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta
  mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la
  dichiarazione presentata ai fini del pagamento
  dell'imposta;
          e)  l'imposta dovuta viene determinata sulla base
  dei dati e degli elementi richiesti dall'Amministrazione, che
  devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini
  dell'accertamento; per la presentazione delle dichiarazioni e
  per il pagamento della relativa imposta si applicano le
  modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.
      2.  Per i prodotti d'importazione dai Paesi terzi
  l'imposta è dovuta dall'importatore e viene accertata e
  riscossa dalle dogane con le modalità previste per i diritti
  di confine.
      3.  L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere
  a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al
  pagamento dell'imposta e presso i commercianti ed i
  destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.
      4.  Per i tributi disciplinati dal presente articolo, si
  applicano le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16.
      5.  Per le violazioni all'obbligo del pagamento
  dell'imposta sui prodotti di provenienza comunitaria si
  applicano le penalità previste
 
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  per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni
  legislative in materia doganale, approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, e
  successive modificazioni.
      6.  Le disposizioni dei commi precedenti si applicano al
  diritto erariale speciale dovuto sugli alcoli denaturati
  provenienti, allo stato tal quale o contenuti in altri
  prodotti, da altro Stato membro, con obbligo di presentazione
  della dichiarazione mensile e di pagamento entro il mese
  successivo a quello cui essa si riferisce; le predette
  disposizioni si applicano anche all'imposta di consumo sui
  prodotti di cui alle lettere  d)  ed  e)  del primo
  comma dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n.76, in
  quanto compatibili con le norme di cui alla legge 17 luglio
  1942, n.907, e alla legge 13 luglio 1965, n.825, e successive
  modificazioni.  Il diritto erariale per gli alcoli denaturati
  ottenuti dalla distillazione del siero o del permeato di siero
  di latte è dovuto nella stessa misura prevista per l'alcole
  denaturato proveniente dal melasso.
      7.  I termini per la presentazione delle dichiarazioni e
  il pagamento dell'imposta possono essere modificati con
  decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il
  Ministro del tesoro.  Con decreti del Ministro delle finanze
  sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del
  presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati
  all'estero da privati e da essi trasportati.
 
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