| ...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A,
C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A.
TESTIPDL
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| ...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A,
C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A.
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| ...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*).
Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui
tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da
direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina
dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie.
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| (Criteri generali).
1. L'imposta di fabbricazione sui sacchetti di
plastica e l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, di
produzione nazionale o di provenienza
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comunitaria, si applicano con le aliquote vigenti al
1^ gennaio 1993 e con le seguenti modalità:
a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi in
consumo nel mercato interno ed è esigibile con l'aliquota
vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in
consumo;
b) obbligato al pagamento dell'imposta è:
1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel
territorio nazionale;
2) il soggetto che effettua la prima immissione in
consumo per i prodotti di provenienza comunitaria;
c) l'immissione al consumo si verifica:
1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione
sia ai diretti consumatori o utilizzatori sia a ditte
esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
2) per i prodotti di provenienza comunitaria,
all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente
ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del
venditore residente in altro Stato membro, a privati
consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di
un'impresa, arte o professione;
3) per i prodotti che risultano mancanti alle
verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare
esito, all'atto della loro constatazione;
d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta
devono essere muniti di una licenza fiscale, che li
identifica, rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza
competente per territorio. Gli stessi soggetti sono tenuti al
pagamento di un diritto annuale nella misura di lire 500 mila
e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta
mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la
dichiarazione presentata ai fini del pagamento
dell'imposta;
e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base
dei dati e degli elementi richiesti dall'Amministrazione, che
devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini
dell'accertamento; per la presentazione delle dichiarazioni e
per il pagamento della relativa imposta si applicano le
modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.
2. Per i prodotti d'importazione dai Paesi terzi
l'imposta è dovuta dall'importatore e viene accertata e
riscossa dalle dogane con le modalità previste per i diritti
di confine.
3. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere
a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al
pagamento dell'imposta e presso i commercianti ed i
destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.
4. Per i tributi disciplinati dal presente articolo, si
applicano le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16.
5. Per le violazioni all'obbligo del pagamento
dell'imposta sui prodotti di provenienza comunitaria si
applicano le penalità previste
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per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, e
successive modificazioni.
6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano al
diritto erariale speciale dovuto sugli alcoli denaturati
provenienti, allo stato tal quale o contenuti in altri
prodotti, da altro Stato membro, con obbligo di presentazione
della dichiarazione mensile e di pagamento entro il mese
successivo a quello cui essa si riferisce; le predette
disposizioni si applicano anche all'imposta di consumo sui
prodotti di cui alle lettere d) ed e) del primo
comma dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n.76, in
quanto compatibili con le norme di cui alla legge 17 luglio
1942, n.907, e alla legge 13 luglio 1965, n.825, e successive
modificazioni. Il diritto erariale per gli alcoli denaturati
ottenuti dalla distillazione del siero o del permeato di siero
di latte è dovuto nella stessa misura prevista per l'alcole
denaturato proveniente dal melasso.
7. I termini per la presentazione delle dichiarazioni e
il pagamento dell'imposta possono essere modificati con
decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro. Con decreti del Ministro delle finanze
sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del
presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati
all'estero da privati e da essi trasportati.
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