| ...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A,
C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A.
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| ...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A,
C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A.
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| ...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*).
Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui
tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da
direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina
dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie.
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| (Imposizione sugli oli lubrificanti e sui bitumi di
petrolio).
1. Gli oli lubrificanti (codice NC 2710 00 99), ferma
restando la tassazione prevista dall'articolo 17, comma 2,
sono soggetti ad imposta di consumo nella misura di lire
1.040.000 per tonnellata, anche quando sono destinati, messi
in vendita o impiegati, per usi diversi dalla combustione o
carburazione. Alla medesima imposta sono assoggettate le
preparazioni lubrificanti (codice NC 3403), limitatamente al
contenuto di olio lubrificante.
2. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00) sono
assoggettati ad imposta nella misura di lire 60.000 per
tonnellata.
3. L'imposta di cui ai commi 1 e 2 si applica secondo i
criteri stabiliti nell'articolo 29, con l'obbligo di
presentazione della dichiarazione mensile e del pagamento
dell'imposta entro il mese successivo a quello cui si
riferisce. Le stesse formalità devono essere osservate per
l'imposta dovuta sulle merci di provenienza comunitaria
contenenti gli anzidetti prodotti.
4. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli
oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con
funzione di lubrificazione e non è dovuta per gli oli
lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione
della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei
relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e
delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle
adesive, nella produzione di antiparassitari per le piante da
frutta e nei consumi di cui all'articolo 18, comma 2. Per gli
oli lubrificanti
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imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi si applica
lo stesso trattamento previsto per i carburanti.
5. Gli oli lubrificanti e gli altri oli minerali ottenuti
congiuntamente dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da
oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono
soggetti ad imposta in misura pari al 50 per cento
dell'aliquota normale prevista per gli oli di prima
distillazione e per gli altri prodotti. La percentuale
anzidetta può essere modificata con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
finanze, di concerto con i Ministri del tesoro,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
dell'ambiente, in relazione alla esigenza di assicurare
competitività all'attività della rigenerazione, ferma
restando, in caso di diminuzione della percentuale,
l'invarianza del gettito sugli oli lubrificanti da attuare con
lo stesso decreto, mediante una corrispondente variazione in
aumento dell'aliquota normale. Gli oli minerali contenuti nei
residui di lavorazione e gli oli usati, se destinati alla
combustione, non sono soggetti a tassazione.
6. Ferma restando la tassazione prevista dall'articolo
17, comma 2, gli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli
estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di
alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10) ed i polimeri
poliolefinici sintetici (codice NC 3902) sono assoggettati
alla medesima imposizione prevista per gli oli lubrificanti,
quando sono destinati, messi in vendita o usati per la
lubrificazione meccanica.
7. L'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si
applica ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli
in genere nonché di manufatti per l'edilizia ed a quelli
impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi
impiegati nella produzione o autoproduzione di energia
elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio
combustibile destinato a tali impieghi.
8. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma
6, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i
miscugli di idrocarburi alchilarilici aventi almeno una catena
alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per
alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide
alla temperatura di 15^ Celsius, contenenti anche impurezze
purché non superiori al 5 per cento in volume.
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