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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14938
DDL3080-0043
Relazione Camera n. 3080-A (DDL11-3080-A)
(suddiviso in 105 Unità Documento)
Unità Documento n.43 (che inizia a pag.48 dello stampato)
...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A, C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A. TESTIPDL
...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A, C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A.
...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*). Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
Articolo 30.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3080A ZZ11 ZZDL ZZRM
  (Imposizione sugli oli lubrificanti e sui bitumi di
                          petrolio).
      1.  Gli oli lubrificanti (codice NC 2710 00 99), ferma
  restando la tassazione prevista dall'articolo 17, comma 2,
  sono soggetti ad imposta di consumo nella misura di lire
  1.040.000 per tonnellata, anche quando sono destinati, messi
  in vendita o impiegati, per usi diversi dalla combustione o
  carburazione.  Alla medesima imposta sono assoggettate le
  preparazioni lubrificanti (codice NC 3403), limitatamente al
  contenuto di olio lubrificante.
      2.  I bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00) sono
  assoggettati ad imposta nella misura di lire 60.000 per
  tonnellata.
      3.  L'imposta di cui ai commi 1 e 2 si applica secondo i
  criteri stabiliti nell'articolo 29, con l'obbligo di
  presentazione della dichiarazione mensile e del pagamento
  dell'imposta entro il mese successivo a quello cui si
  riferisce.  Le stesse formalità devono essere osservate per
  l'imposta dovuta sulle merci di provenienza comunitaria
  contenenti gli anzidetti prodotti.
      4.  L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli
  oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con
  funzione di lubrificazione e non è dovuta per gli oli
  lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione
  della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei
  relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e
  delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle
  adesive, nella produzione di antiparassitari per le piante da
  frutta e nei consumi di cui all'articolo 18, comma 2.  Per gli
  oli lubrificanti
 
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  imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi si applica
  lo stesso trattamento previsto per i carburanti.
      5.  Gli oli lubrificanti e gli altri oli minerali ottenuti
  congiuntamente dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da
  oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono
  soggetti ad imposta in misura pari al 50 per cento
  dell'aliquota normale prevista per gli oli di prima
  distillazione e per gli altri prodotti.  La percentuale
  anzidetta può essere modificata con decreto del Presidente del
  Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
  finanze, di concerto con i Ministri del tesoro,
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
  dell'ambiente, in relazione alla esigenza di assicurare
  competitività all'attività della rigenerazione, ferma
  restando, in caso di diminuzione della percentuale,
  l'invarianza del gettito sugli oli lubrificanti da attuare con
  lo stesso decreto, mediante una corrispondente variazione in
  aumento dell'aliquota normale.  Gli oli minerali contenuti nei
  residui di lavorazione e gli oli usati, se destinati alla
  combustione, non sono soggetti a tassazione.
      6.  Ferma restando la tassazione prevista dall'articolo
  17, comma 2, gli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli
  estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di
  alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10) ed i polimeri
  poliolefinici sintetici (codice NC 3902) sono assoggettati
  alla medesima imposizione prevista per gli oli lubrificanti,
  quando sono destinati, messi in vendita o usati per la
  lubrificazione meccanica.
      7.  L'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si
  applica ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli
  in genere nonché di manufatti per l'edilizia ed a quelli
  impiegati come combustibile nei cementifici.  Per i bitumi
  impiegati nella produzione o autoproduzione di energia
  elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio
  combustibile destinato a tali impieghi.
      8.  Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma
  6, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i
  miscugli di idrocarburi alchilarilici aventi almeno una catena
  alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per
  alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide
  alla temperatura di 15^ Celsius, contenenti anche impurezze
  purché non superiori al 5 per cento in volume.
 
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