| 1. La concessione o l'autorizzazione, rilasciata dagli enti
competenti, si intende comprensiva di tutti gli atti
amministrativi relativi alle conseguenti installazioni degli
impianti, mentre per quanto attiene alle infrastrutture di
servizio valgono le norme esistenti per le attività di
servizio.
2. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione fa
decadere di diritto ogni altro vincolo urbanistico edilizio di
destinazione delle aree interessate all'attività di cava
nonché ogni e qualsiasi altro utilizzo dei terreni discendente
da contratto.
3. L'autorizzazione e la concessione costituiscono titolo
per il rilascio del fondo.
4. Al conduttore, concessionario o mezzadro spettano gli
indennizzi previsti dall'articolo 50 della legge 3 maggio
1982, n. 203, con le procedure previste dalla medesima
legge.
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