| (Territorialità delle operazioni intracomunitarie).
1. Gli acquisti intracomunitari sono effettuati nel
territorio dello Stato se hanno per oggetto beni, originari di
altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi
degli articoli 9 e 10 del Trattato istitutivo della Comunità
economica europea, spediti o trasportati dal territorio di
altro Stato membro nel territorio dello Stato.
2. L'acquisto intracomunitario si considera effettuato
nel territorio dello Stato quando l'acquirente è ivi soggetto
d'imposta, salvo che sia comprovato che l'acquisto è stato
assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione
del bene. E' comunque effettuato senza pagamento dell'imposta
l'acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in
altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di
successiva cessione a soggetto d'imposta nel territorio di
tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti
intracomunitari e se il cessionario risulta designato come
debitore dell'imposta relativa.
3. In deroga all'articolo 7, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si
considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni
in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni
spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal cedente o
per suo conto da altro Stato membro nei confronti di persone
fisiche non soggetti d'imposta ovvero di cessionari che non
hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti
intracomunitari ai sensi dell'articolo 38, comma 6, ma con
esclusione in tal caso delle cessioni di prodotti soggetti ad
accisa. I
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beni ceduti, ma importati dal cedente in altro Stato membro,
si considerano spediti o trasportati dal territorio di tale
ultimo Stato.
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:
a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a
quelle di beni da installare, montare o assiemare ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) alle cessioni di beni, diversi da quelli
soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato,
fino ad un ammontare nel corso dell'anno solare non superiore
a lire 54 milioni e sempreché tale limite non sia stato
superato nell'anno precedente. La disposizione non opera per
le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti
passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per
l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.
5. Le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e
le relative prestazioni di intermediazione, si considerano
effettuate nel territorio dello Stato se ivi ha inizio la
relativa esecuzione, a meno che non siano commesse da soggetto
passivo in altro Stato membro; le suddette prestazioni si
considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato
se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo
d'imposta.
6. In deroga all'articolo 7, quarto comma, lettera
b), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio
dello Stato, ancorché eseguite nel territorio di altro Stato
membro, le prestazioni accessorie ai servizi di trasporto
intracomunitario e le relative prestazioni di intermediazione
commesse da soggetti passivi d'imposta nel territorio dello
Stato; le stesse prestazioni non si considerano effettuate nel
territorio dello Stato, ancorché ivi eseguite, se rese ad un
soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro.
7. Per trasporto intracomunitario di beni si intende il
trasporto, con qualsiasi mezzo, di beni con luogo di partenza
e di arrivo nel territorio di due Stati membri anche se
vengono eseguite singole tratte nazionali nel territorio dello
Stato in esecuzione di contratti derivati. Costituiscono,
altresì, trasporti intracomunitari le prestazioni di
vettoriamento, rese tramite condutture od elettrodotti, di
prodotti energetici diretti in altri Stati membri o da questi
provenienti.
8. Le prestazioni di intermediazione, diverse da quelle
indicate nei commi 5 e 6 e da quelle relative alle prestazioni
di cui all'articolo 7, quarto comma, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, relative ad operazioni su beni mobili, si considerano
effettuate nel territorio dello Stato se relative ad
operazioni ivi effettuate, con esclusione delle prestazioni di
intermediazione rese a soggetti passivi in altro Stato membro.
Se il committente della prestazione di intermediazione è
soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato la
prestazione si considera ivi effettuata ancorché l'operazione
cui l'intermediazione si riferisce sia effettuata in altro
Stato membro.
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9. Non si considerano effettuate nel territorio dello
Stato le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41
nonché le prestazioni di trasporto intracomunitario, quelle
accessorie e le prestazioni di intermediazione di cui ai commi
5, 6 e 8 rese a soggetti passivi d'imposta in altro Stato
membro.
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