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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14958
DDL3080-0063
Relazione Camera n. 3080-A (DDL11-3080-A)
(suddiviso in 105 Unità Documento)
Unità Documento n.63 (che inizia a pag.70 dello stampato)
...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A, C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A. TESTIPDL
...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A, C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A.
...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*). Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
Articolo 46.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3080A ZZ11 ZZDL ZZRM
     (Fatturazione delle operazioni intracomunitarie). 
      1.  La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve
  essere numerata e integrata dal cessionario o committente con
  l'indicazione del controvalore in lire del corrispettivo e
  degli altri elementi che concorrono a formare la base
  imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché
  dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei
  beni o servizi acquistati.  La disposizione si applica anche
  alle fatture relative alle prestazioni di cui all'articolo 40,
  commi 5, 6 e 8, rese a soggetti passivi d'imposta nel
  territorio dello Stato.  Se trattasi di acquisto
  intracomunitario senza pagamento dell'imposta o non imponibile
  o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura
  deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa
  norma.
      2.  Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo
  41 e per le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e
  8, non soggette all'imposta, deve essere emessa fattura
  numerata a norma dell'articolo
 
                              Pag. 71
 
  21 del decreto del Presidente della Repubblica 26
  ottobre 1972, n.633, con l'indicazione, in luogo
  dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di operazione non
  imponibile o non soggetta all'imposta, con la specificazione
  della relativa norma.  La fattura deve inoltre contenere
  l'indicazione del numero di indentificazione attribuito, agli
  effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cessionario o
  committente dallo Stato membro di appartenenza; in caso di
  consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato
  membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento.  La
  fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati
  da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza
  pagamento dell'imposta a norma dell'articolo 40, comma 2,
  secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione
  attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione
  dei beni e la designazione dello stesso quale debitore
  dell'imposta.
      3.  La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni
  spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai
  sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera  c),  nel
  territorio di altro Stato membro, deve recare anche
  l'indicazione del numero di identificazione allo stesso
  attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni in
  base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui
  all'articolo 41, comma 1, lettera  b),  non si applica la
  disposizione di cui al secondo periodo del comma 2.
      4.  Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di
  cui all'articolo 38, comma 4, nella fattura devono essere
  indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se la
  cessione non è effettuata nell'esercizio di imprese, arti e
  professioni tiene luogo della fattura l'atto relativo alla
  cessione o altra documentazione equipollente.
      5.  Il cessionario o committente di un acquisto
  intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere
  a), b)  e  c),  o committente delle prestazioni di
  cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, che non ha ricevuto la
  relativa fattura entro trenta giorni dall'effettuazione
  dell'operazione deve emettere entro il quindicesimo giorno
  successivo in unico esemplare, la fattura di cui al comma 1
  con l'indicazione anche del numero di identificazione
  attribuito agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al
  cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza; se ha
  ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a
  quello reale deve emettere fattura integrativa entro il
  quindicesimo giorno successivo alla registrazione della
  fattura originaria.
 
DATA=930831 FASCID=DDL11-3080-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3080 TOTPAG=0115 TOTDOC=0105 NDOC=0063 TIPDOC=P DOCTIT=0007 COMM= DL PAGINIZ=0070 RIGINIZ=033 PAGFIN=0071 RIGFIN=047 UPAG=NO PAGEIN=70 PAGEFIN=71 SORTRES= SORTDDL=308000A00 FASCIDC=11DDL3080 A SORTNAV=0308000A000 00000 ZZDDLC3080A NDOC0063 TIPDOCP DOCTIT0007 NDOC0007



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