| (Fatturazione delle operazioni intracomunitarie).
1. La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve
essere numerata e integrata dal cessionario o committente con
l'indicazione del controvalore in lire del corrispettivo e
degli altri elementi che concorrono a formare la base
imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché
dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei
beni o servizi acquistati. La disposizione si applica anche
alle fatture relative alle prestazioni di cui all'articolo 40,
commi 5, 6 e 8, rese a soggetti passivi d'imposta nel
territorio dello Stato. Se trattasi di acquisto
intracomunitario senza pagamento dell'imposta o non imponibile
o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura
deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa
norma.
2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo
41 e per le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e
8, non soggette all'imposta, deve essere emessa fattura
numerata a norma dell'articolo
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21 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n.633, con l'indicazione, in luogo
dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di operazione non
imponibile o non soggetta all'imposta, con la specificazione
della relativa norma. La fattura deve inoltre contenere
l'indicazione del numero di indentificazione attribuito, agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cessionario o
committente dallo Stato membro di appartenenza; in caso di
consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato
membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento. La
fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati
da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza
pagamento dell'imposta a norma dell'articolo 40, comma 2,
secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione
attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione
dei beni e la designazione dello stesso quale debitore
dell'imposta.
3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni
spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai
sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), nel
territorio di altro Stato membro, deve recare anche
l'indicazione del numero di identificazione allo stesso
attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni in
base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui
all'articolo 41, comma 1, lettera b), non si applica la
disposizione di cui al secondo periodo del comma 2.
4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di
cui all'articolo 38, comma 4, nella fattura devono essere
indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se la
cessione non è effettuata nell'esercizio di imprese, arti e
professioni tiene luogo della fattura l'atto relativo alla
cessione o altra documentazione equipollente.
5. Il cessionario o committente di un acquisto
intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere
a), b) e c), o committente delle prestazioni di
cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, che non ha ricevuto la
relativa fattura entro trenta giorni dall'effettuazione
dell'operazione deve emettere entro il quindicesimo giorno
successivo in unico esemplare, la fattura di cui al comma 1
con l'indicazione anche del numero di identificazione
attribuito agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al
cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza; se ha
ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a
quello reale deve emettere fattura integrativa entro il
quindicesimo giorno successivo alla registrazione della
fattura originaria.
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