| ...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A,
C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A.
TESTIPDL
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| ...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A,
C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A.
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| ...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*).
Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui
tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da
direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina
dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie.
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| (Registrazione delle operazioni intracomunitarie).
1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di
cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere a) e b),
e alle operazioni di cui all'articolo 46, comma 1, secondo
periodo, previa integrazione a norma del primo periodo dello
stesso comma, devono essere annotate, entro il mese di
ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro
quindici giorni dal ricevimento, distintamente nel registro di
cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della
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Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, secondo l'ordine della
numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle
operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui
all'articolo 46, comma 5, devono essere annotate entro il mese
di emissione. Le fatture devono essere annotate anche nel
registro di cui all'articolo 25 del predetto decreto,
distintamente e nel termine ivi stabilito, ma non
anteriormente al mese di annotazione nel registro di cui
all'articolo 23 dello stesso decreto.
2. I contribuenti di cui all'articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono
annotare le fatture di cui al comma 1 nel registro di cui al
successivo articolo 24 anziché in quello delle fatture emesse,
ferme restando le prescrizioni in ordine ai termini e alle
modalità indicate nel comma 1.
3. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.633, non soggetti passivi d'imposta, devono annotare, previa
loro progressiva numerazione, le fatture di cui al comma 1 del
presente articolo in apposito registro, tenuto e conservato a
norma dell'articolo 39 dello stesso decreto n.633 del 1972,
entro il mese successivo a quello in cui ne sono venuti in
possesso, ovvero nello stesso mese di emissione per le fatture
di cui all'articolo 46, comma 5.
4. Le fatture relative alle operazioni intracomunitarie
di cui all'articolo 46, comma 2, devono essere annotate
distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633,
secondo l'ordine della numerazione.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano
alle operazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi, di cui
all'articolo 38, comma 4, delle quali non è parte contraente
un soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.
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