| 1. Con il provvedimento autorizzativo o concessivo, la
regione o l'ente concedente stabilisce tutte le prescrizioni
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dirette alla tutela delle zone assoggettate a vincolo
idrogeologico e di bellezze naturali e panoramiche o destinate
a parchi ed a riserve naturali, nonché le prescrizioni
concernenti la coltivazione, le opere e gli impianti connessi
e quelle per il recupero ambientale al termine della
coltivazione, fissando l'importo della cauzione o fidejussione
da parte del coltivatore.
2. Restano ferme le competenze statali in materia e le
relative autorizzazioni.
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