Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14962
DDL3080-0067
Relazione Camera n. 3080-A (DDL11-3080-A)
(suddiviso in 105 Unità Documento)
Unità Documento n.67 (che inizia a pag.73 dello stampato)
...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A, C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A. TESTIPDL
...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A, C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A.
...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*). Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
Articolo 50.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3080A ZZ11 ZZDL ZZRM
     (Obblighi connessi agli scambi intracomunitari). 
      1.  Le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41,
  commi 1, lettera  a),  e 2, lettere  a)  e  c),  e
  le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, sono
  effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti dei
  cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero
  di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro
  di appartenenza.
      2.  Agli effetti della disposizione del comma 1 l'ufficio,
  su richiesta degli esercenti imprese, arti e professioni, e
  secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle
  finanze, conferma la validità del numero di identificazione
  attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro
  della Comunità economica europea, nonché i dati relativi alla
  ditta, denominazione o ragione sociale, e in mancanza, al nome
  e al cognome.
      3.  Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le
  prestazioni di cui all'articolo 40, commi 5, 6 e 8, soggetti
  all'imposta deve
 
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  comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di
  partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni
  intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi di acquisto di
  mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non
  operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni.
      4.  I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del
  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
  n.633, non soggetti passivi d'imposta, che non hanno optato
  per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari
  a norma dell'articolo 38, comma 6, del presente decreto,
  devono dichiarare all'ufficio competente nei loro confronti, a
  norma dell'articolo 40 del suddetto decreto n.633 del 1972,
  che effettuano acquisti intracomunitari soggetti ad imposta.
  La dichiarazione deve essere presentata anteriormente
  all'effettuazione di ciascun acquisto; l'ufficio attribuisce
  il numero di partita IVA a seguito di dichiarazione, redatta
  in duplice esemplare e in conformità ad apposito modello
  approvato con decreto del Ministro delle finanze, resa dai
  soggetti interessati al momento del superamento del limite di
  cui all'articolo 38, comma 5, lettera  c),  del presente
  decreto.
      5.  I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato
  della Comunità economica europea o da questo provenienti in
  base ad uno dei titoli non traslativi di cui all'articolo 38,
  comma 5, lettera  a),  devono essere annotati in apposito
  registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del
  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
  n.633.
      6.  I contribuenti devono presentare agli uffici doganali
  elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti
  intracomunitari secondo le disposizioni di cui all'articolo 6
  del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.16, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.  L'elenco
  riepilogativo delle cessioni deve contenere anche
  l'indicazione dei soggetti passivi in altro Stato membro ai
  quali sono stati inviati, ai sensi dell'articolo 41, comma 3,
  beni oggetto di perfezionamento o manipolazione, nonché la
  specificazione del relativo titolo.  I soggetti indicati
  nell'articolo 38, comma 3, lettera  c),  devono
  presentare, secondo le modalità ed i termini di cui al
  predetto articolo 6 del decreto-legge n.16 del 1993, l'elenco
  riepilogativo degli acquisti intracomunitari.
      7.  Le operazioni intracomunitarie per le quali
  anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata
  emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo
  devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con
  riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la
  consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo
  delle operazioni stesse.
      8.  Con l'osservanza delle prescrizioni stabilite con
  decreto del Ministro delle finanze possono essere istituiti e
  gestiti depositi non doganali autorizzati per la custodia di
  beni nazionali o comunitari.  Le cessioni e gli acquisti
  intracomunitari dei beni destinati ad essere introdotti in
  tali depositi nonché le cessioni e le prestazioni di servizi
  relative ai beni in essi giacenti sono effettuati senza
  pagamento di imposta; la disposizione si applica anche
  relativamente ai beni nazionali o comunitari che, nei casi
  consentiti dalle disposizioni vigenti, sono destinati ad
  essere introdotti o si trovano giacenti nei depositi doganali,
  depositi franchi e nei punti franchi.
 
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