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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14964
DDL3080-0069
Relazione Camera n. 3080-A (DDL11-3080-A)
(suddiviso in 105 Unità Documento)
Unità Documento n.69 (che inizia a pag.75 dello stampato)
...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A, C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A. TESTIPDL
...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A, C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A.
...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*). Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
Articolo 52.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3080A ZZ11 ZZDL ZZRM
                 (Cessioni a viaggiatori). 
      1.  Fino al 30 giugno 1999 sono non imponibili, agli
  effetti dell'articolo 8 del decreto del Presidente della
  Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le cessioni di beni ai
  viaggiatori, diretti in un altro Stato membro, effettuate
  negli speciali negozi istituiti nell'ambito dei porti e degli
  aeroporti ai sensi dell'articolo 128 del testo unico delle
  disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
  decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43,
  ovvero effettuate negli spacci funzionanti a bordo delle navi
  e degli aeromobili.
      2.  La disposizione di cui al comma 1 si applica, per
  ciascuna persona e per ciascun viaggio, entro i limiti di
  valore e di quantità previsti dalle norme comunitarie relative
  al traffico dei viaggiatori fra la Comunità ed i Paesi terzi;
  se il valore globale dei beni supera l'importo fissato dalle
  norme comunitarie, sull'eccedenza è dovuta l'imposta; nel
  calcolo del valore globale non è computato quello dei beni
  soggetti a limiti quantitativi.
      3.  Con decreto del Ministro delle finanze possono essere
  stabilite modalità e condizioni per l'applicazione del
  presente articolo.
 
DATA=930831 FASCID=DDL11-3080-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3080 TOTPAG=0115 TOTDOC=0105 NDOC=0069 TIPDOC=P DOCTIT=0007 COMM= DL PAGINIZ=0075 RIGINIZ=023 PAGFIN=0075 RIGFIN=045 UPAG=NO PAGEIN=75 PAGEFIN=75 SORTRES= SORTDDL=308000A00 FASCIDC=11DDL3080 A SORTNAV=0308000A000 00000 ZZDDLC3080A NDOC0069 TIPDOCP DOCTIT0007 NDOC0007



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