| (Sanzioni).
1. Chi omette le annotazioni, prescritte dall'articolo
47, nel registro di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, degli
acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di
servizi imponibili è punito con la pena pecuniaria in misura
da due a quattro volte l'imposta relativa alle operazioni
stesse calcolata secondo le disposizioni del presente decreto.
Se le annotazioni sono eseguite con indicazioni inesatte, tali
da importare un'imposta inferiore, si applica la stessa
sanzione, commisurata alla differenza. Le stesse pene
pecuniarie si applicano per le
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omissioni o inesatte annotazioni nel registro di cui
all'articolo 47, comma 3.
2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche se,
in mancanza della comunicazione di cui all'articolo 50, comma
3, l'operazione è stata assoggettata ad imposta in altro Stato
membro.
3. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui
all'articolo 49, comma 1, o per la presentazione di essa con
l'indicazione dell'ammontare delle operazioni dell'imposta in
misura inferiore, si applica la pena pecuniaria da due a
quattro volte l'imposta o la maggiore imposta dovuta.
4. Per l'omesso versamento, in tutto o in parte,
dell'imposta risultante dalla dichiarazione di cui al comma 3
si applica la soprattassa pari alla metà della somma non
versata o versata in meno.
5. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui
all'articolo 50, comma 4, si applica la pena pecuniaria da
lire 200 mila a lire 2 milioni.
6. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 53, comma 3, si applica la sanzione di cui
all'articolo 47, comma primo, n.3), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633.
7. Per l'omessa presentazione degli elenchi di cui
all'articolo 50, comma 6, o per la presentazione con dati
incompleti o inesatti si applicano le sanzioni previste
nell'articolo 6, comma 4, del decretolegge 23 gennaio 1993,
n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1993, n. 75.
8. Le sanzioni stabilite nell'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 10 luglio 1982, n.429, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n.516, si applicano
anche a chi emette o utilizza fatture o documenti
equipollenti, relativi ad operazioni intracomunitarie di cui
al presente decreto, indicanti numeri di identificazione
diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita
l'individuazione dei soggetti cui si riferiscono.
9. Le pene pecuniarie previste all'articolo 6, comma 4,
del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, non si
applicano per gli errori formali commessi fino al 30 giugno
1993 e per gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti
entro il 31 marzo 1993. Non si fa luogo alla restituzione di
importi già pagati.
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