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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14966
DDL3080-0071
Relazione Camera n. 3080-A (DDL11-3080-A)
(suddiviso in 105 Unità Documento)
Unità Documento n.71 (che inizia a pag.76 dello stampato)
...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A, C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A. TESTIPDL
...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A, C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A.
...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*). Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
Articolo 54.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3080A ZZ11 ZZDL ZZRM
                        (Sanzioni). 
      1.  Chi omette le annotazioni, prescritte dall'articolo
  47, nel registro di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del
  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, degli
  acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di
  servizi imponibili è punito con la pena pecuniaria in misura
  da due a quattro volte l'imposta relativa alle operazioni
  stesse calcolata secondo le disposizioni del presente decreto.
  Se le annotazioni sono eseguite con indicazioni inesatte, tali
  da importare un'imposta inferiore, si applica la stessa
  sanzione, commisurata alla differenza.  Le stesse pene
  pecuniarie si applicano per le
 
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  omissioni o inesatte annotazioni nel registro di cui
  all'articolo 47, comma 3.
      2.  Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche se,
  in mancanza della comunicazione di cui all'articolo 50, comma
  3, l'operazione è stata assoggettata ad imposta in altro Stato
  membro.
      3.  Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui
  all'articolo 49, comma 1, o per la presentazione di essa con
  l'indicazione dell'ammontare delle operazioni dell'imposta in
  misura inferiore, si applica la pena pecuniaria da due a
  quattro volte l'imposta o la maggiore imposta dovuta.
      4.  Per l'omesso versamento, in tutto o in parte,
  dell'imposta risultante dalla dichiarazione di cui al comma 3
  si applica la soprattassa pari alla metà della somma non
  versata o versata in meno.
      5.  Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui
  all'articolo 50, comma 4, si applica la pena pecuniaria da
  lire 200 mila a lire 2 milioni.
      6.  In caso di inosservanza delle disposizioni di cui
  all'articolo 53, comma 3, si applica la sanzione di cui
  all'articolo 47, comma primo, n.3), del decreto del Presidente
  della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633.
      7.  Per l'omessa presentazione degli elenchi di cui
  all'articolo 50, comma 6, o per la presentazione con dati
  incompleti o inesatti si applicano le sanzioni previste
  nell'articolo 6, comma 4, del decretolegge 23 gennaio 1993,
  n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
  1993, n. 75.
      8.  Le sanzioni stabilite nell'articolo 4, comma 1, del
  decreto-legge 10 luglio 1982, n.429, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n.516, si applicano
  anche a chi emette o utilizza fatture o documenti
  equipollenti, relativi ad operazioni intracomunitarie di cui
  al presente decreto, indicanti numeri di identificazione
  diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita
  l'individuazione dei soggetti cui si riferiscono.
      9.  Le pene pecuniarie previste all'articolo 6, comma 4,
  del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, non si
  applicano per gli errori formali commessi fino al 30 giugno
  1993 e per gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti
  entro il 31 marzo 1993.  Non si fa luogo alla restituzione di
  importi già pagati.
 
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