| 1. Per le attività estrattive effettuate ai sensi della
presente legge si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 32 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.
2. I relativi provvedimenti sono di competenza dello stesso
organo che ha rilasciato l'autorizzazione o la concessione.
3. Per le attività estrattive esercitate in regime di
concessione si applicano le norme del titolo II, capi III e
IV, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, per le attività
estrattive esercitate nel territorio dei Colli Euganei si
applica la legge 29 novembre 1971, n. 1097.
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