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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


14970
DDL3080-0075
Relazione Camera n. 3080-A (DDL11-3080-A)
(suddiviso in 105 Unità Documento)
Unità Documento n.75 (che inizia a pag.78 dello stampato)
...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A, C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A. TESTIPDL
...C3080A, C276A, C405A, C618A, C688A, C754A, C1239A, C1435A, C1836A, C1912A, C2360A, C2792A, C2995A.
...Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993(*). Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
Articolo 57.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3080A ZZ11 ZZDL ZZRM
  (Adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore
                        aggiunto). 
      1.  Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
  1972, n.633, sono apportate le seguenti modificazioni:
          A)  nell'articolo 7, il primo e il secondo comma
  sono sostituiti dai seguenti:
      "Agli effetti del presente decreto:
            a)  per "Stato" o "territorio dello Stato" si
  intende il territorio della Repubblica italiana, con
  esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e
  delle acque italiane del lago di Lugano;
            b)  per "Comunità" o "territorio della Comunità"
  si intende il territorio corrispondente al campo di
  applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica
  europea con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata
  nella lettera  a):
            1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
            2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola
  di Helgoland ed il territorio di Busingen;
            3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti
  d'oltremare;
            4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le
  isole Canarie;
            c)  il Principato di Monaco e l'isola di Man si
  intendono compresi nel territorio rispettivamente della
  Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e
  Irlanda del Nord.
      Le cessioni di beni si considerano effettuate nel
  territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili
  ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime
  della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello
  stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro,
  installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal
  fornitore o per suo conto.  Si considerano altresì effettuate
  nel territorio dello Stato le cessioni di beni nei confronti
  di passeggeri
 
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  nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi,
  aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio
  dello Stato; si considera intracomunitario il trasporto con
  luogo di partenza e di arrivo siti in Stati membri diversi e
  luogo di partenza quello di primo punto di imbarco dei
  passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo punto di
  sbarco.";
          B)  nell'articolo 8, primo comma, lettere  a)
  e  b),  le parole: "all'estero o comunque fuori del
  territorio doganale" sono sostituite dalle parole: "fuori del
  territorio della Comunità economica europea";
          C)  nell'articolo 8, primo comma, lettera
  b),  le parole: "nei bagagli personali fuori del
  territorio doganale" sono sostituite dalle parole: "nei
  bagagli personali fuori del territorio della Comunità
  economica europea" e nello stesso comma del medesimo articolo,
  alla lettera  c)  dopo le parole: "che intenda esportarli"
  sono aggiunte le seguenti: "o destinarli a cessioni
  intracomunitarie" e dopo le parole: "inerente all'attività di
  esportazione" sono aggiunte le seguenti: "o a quella diretta a
  scambi intracomunitari";
          D)  nell'articolo 8 è aggiunto, in fine, il
  seguente comma:
      "Ai fini dell'applicazione del primo comma si intendono
  spediti o trasportati fuori della Comunità anche i beni
  destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la
  costruzione, la riparazione, la manutenzione, la
  trasformazione, l'equipaggiamento e il rifornimento delle
  piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonché per la
  realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la
  terraferma";
          E)  nell'articolo 9, primo comma, dopo il numero
  7) è aggiunto il seguente:
      "7- bis)  i servizi di intermediazione resi in nome e
  per conto di agenzie di viaggio di cui all'articolo
  74- ter,  relativi a prestazioni eseguite fuori del
  territorio degli Stati membri della Comunità economica
  europea.";
          F)  nell'articolo 29, secondo comma, punto 1),
  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché delle
  fatture relative a cessioni intracomunitarie"; nel successivo
  sesto comma, dopo il primo periodo, sono aggiunte le seguenti
  parole: "; con lo stesso decreto può essere disposta anche la
  presentazione di uno o più degli elenchi di cui al decreto del
  Ministro delle finanze del 21 ottobre 1992, pubblicato nella
  Gazzetta Ufficiale  n.251 del 24 ottobre 1992.";
          G)  l'articolo 38- quater  è sostituito dal
  seguente:
      "Art. 38- quater  -  (Sgravio dell'imposta
  per i viaggiatori stranieri).  - 1.  Le cessioni a soggetti
  domiciliati e residenti fuori della Comunità economica europea
  di beni di corrispettivo complessivo superiore a lire 300 mila
  destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei
  bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità
  medesima, possono essere effettuate senza pagamento
  dell'imposta.  Questa disposizione si applica a condizione che
  sia emessa fattura a norma dell'articolo 21, recante anche
  l'indicazione degli estremi del
 
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  passaporto o di altro documento equipollente.  L'esemplare
  della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito
  al cedente, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla
  Comunità, entro tre mesi dall'effettuazione della operazione;
  in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere
  alla regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo
  26, primo comma, entro quindici giorni dalla scadenza del
  suddetto termine.
      2.  Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il
  cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista, il
  cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per
  rivalsa a condizione che restituisca al cedente l'esemplare
  della fattura vistato dall'ufficio doganale entro tre mesi
  dall'effettuazione dell'operazione.  Il rimborso è effettuato
  dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta
  mediante annotazione della corrispondente variazione nel
  registro di cui all'articolo 25.";
          H)  Nell'articolo 53, al terzo comma, sono
  aggiunte, in fine, le parole: "o da atto registrato presso
  l'ufficio del registro.";
          I)  l'articolo 67 è sostituito dal seguente:
      "Art. 67 -  (Importazioni).  - 1.  Costituiscono
  importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni
  introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da
  Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità e
  che non siano stati già immessi in libera pratica in altro
  Paese membro della Comunità medesima, ovvero che siano
  provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla
  Comunità a norma dell'articolo 7, primo comma, lettera
  b):
            a)  le operazioni di immissione in libera
  pratica, con sospensione del pagamento dell'imposta qualora si
  tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro
  della Comunità economica europea ovvero ad essere immessi in
  un deposito non doganale autorizzato;
            b)  le operazioni di perfezionamento attivo di
  cui all'articolo 2, lettera  b),  del regolamento CEE
  n.1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985;
            c)  le operazioni di ammissione temporanea
  aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal
  quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunità
  economica europea, non fruiscano della esenzione totale dai
  dazi di importazione;
            d)  le operazioni di immissione in consumo
  relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole
  Canarie e dai Dipartimenti francesi d'oltremare;
            e)  le operazioni di estrazione dai depositi non
  doganali autorizzati per immissione in consumo dei beni di cui
  alla lettera  a).
      2.  Sono altresì soggette all'imposta le operazioni di
  reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori
  della Comunità economica europea e quelle di reintroduzione di
  beni precedentemente esportati fuori della Comunità
  medesima.";
          L)  nell'articolo 68 la lettera  e)  è
  soppressa;
          M)  nell'articolo 70 è aggiunto, in fine, il
  seguente comma: "L'imposta assolta per l'importazione di beni
  da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui
  all'articolo 4, quarto
 
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  comma, può essere richiesta a rimborso secondo modalità e
  termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, se i
  beni sono spediti o trasportati in altro Stato membro della
  Comunità economica europea.  Il rimborso è eseguito a
  condizione che venga fornita la prova che l'acquisizione
  intracomunitaria di detti beni è stata assoggettata
  all'imposta nello Stato membro di destinazione.";
          N)  nell'articolo 73- bis,  secondo comma,
  primo periodo, dopo le parole: "o dall'importatore" sono
  aggiunte le parole: "ovvero da chi effettua acquisti
  intracomunitari" e, nel quarto comma, primo periodo, dopo le
  parole: "o importatori" sono aggiunte le parole: "ovvero agli
  acquirenti intracomunitari";
          O)  nell'articolo 74, ottavo comma, secondo
  periodo, dopo le parole: "L'imposta afferente l'importazione"
  sono inserite le parole: "o l'acquisto intracomunitario".
      2.  Le operazioni di cui all'articolo 40, comma 9,
  concorrono a formare l'ammontare delle operazioni,
  rispettivamente non imponibili o non soggette, indicate
  nell'articolo 30, comma terzo, lettere  b)  e  d),
  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
  n.633, e successive modificazioni.
 
DATA=930831 FASCID=DDL11-3080-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3080 TOTPAG=0115 TOTDOC=0105 NDOC=0075 TIPDOC=P DOCTIT=0007 COMM= DL PAGINIZ=0078 RIGINIZ=010 PAGFIN=0081 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=78 PAGEFIN=81 SORTRES= SORTDDL=308000A00 FASCIDC=11DDL3080 A SORTNAV=0308000A000 00000 ZZDDLC3080A NDOC0075 TIPDOCP DOCTIT0007 NDOC0007



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