| 1. Il presidente della giunta regionale o altro componente
della stessa, appositamente delegato, esercita le funzioni
amministrative in materia di vigilanza sull'applicazione delle
norme di polizia delle cave e torbiere di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e
successive modificazioni, nonché le funzioni di igiene e
sicurezza del lavoro in materia, di cui ai decreti del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e 19 marzo
1956, n. 302.
2. Nelle materie di cui al comma 1 il presidente della
giunta regionale o altro componente della giunta stessa
appositamente delegato può in ogni tempo disporre prescrizioni
a carico del coltivatore di cava o torbiera.
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