| sul disegno di legge n. 3080-A
e sugli emendamenti presentati in Assemblea
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
all'articolo 15, al comma 1, lettera c), sia
ripristinato il testo originario del decreto-legge, in quanto
la modificazione approvata nel corso dell'esame in sede
referente determina minori entrate non quantificate;
all'articolo 17 il comma 3 sia ripristinato nel testo
originario del decreto-legge, in quanto l'innalzamento del
quantitativo massimo di biodiesel esente dall'accisa comporta
ulteriori minori entrate a decorrere dal 1995 e l'esenzione
dei carburanti combustibili di origine agricola comporta
minori entrate non quantificate;
all'articolo 20, al comma 1, alla tabella A richiamata,
al numero 12, lettera b), le parole: "e vapore" siano
sostituite dalle seguenti: "a vapore";
all'articolo 36, sia soppresso il comma 19- bis
introdotto dalla Commissione in quanto la modificazione
apportata nel corso dell'esame in sede referente determina
minori entrate;
all'articolo 50, sia soppresso il comma 8, in quanto
determina ritardi nell'acquisizione del gettito relativo ai
tributi gravanti sui beni immessi nei depositi non
doganali;
all'articolo 61, al comma 1, alla tariffa, articolo 4,
alla nota 2 sia soppresso l'ultimo periodo, inserito nel corso
dell'esame in sede referente, in quanto determina minori
entrate;
all'articolo 62, al comma 1, lettera a), siano
soppresse le parole da: "e sono aggiunti, in fine" fino alla
fine del comma;
all'articolo 62, comma 1, siano soppressi gli ultimi
tre periodi in quanto suscettibili di determinare minori
entrate;
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all'articolo 62 sia soppresso il comma 18, in quanto
tale disposizione è suscettibile di determinare oneri
ulteriori a carico del bilancio dello Stato;
all'articolo 62 sia soppresso il comma 22, in quanto
determina minori entrate non quantificate e prive di
copertura;
all'articolo 63, al comma 5, sia previsto che il
conguaglio ivi considerato non superi la percentuale del 50
per cento del valore dell'immobile maggiormente valutato;
all'articolo 65, il comma 5 sia ripristinato nel testo
originario del decreto-legge ed il comma 12- bis sia
soppresso, in quanto le modificazioni apportate nel corso
dell'esame in sede referente determinano minor gettito;
all'articolo 66, al comma 8, capoverso 1, sia soppressa
la lettera c- bis), e, al comma 9, il terzo periodo sia
ripristinato nel testo originario, in quanto le aggiunte e
modificizioni approvate nel corso dell'esame in sede referente
determinano minor gettito;
all'articolo 66, comma 10, lettera b), n. 1, sia
ripristinato il testo del Governo in quanto il rinvio dal 1993
al 1994 previsto comporta una perdita di gettito pari a 25
miliardi;
all'articolo 67, il comma 10 sia soppresso, in quanto
suscettibile di determinare maggiori oneri non quantificati e
privi di copertura;
all'articolo 69, comma 2, sia soppressa la lettera
c- bis) suscettibile di determinare maggiori oneri;
all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di
conversione, siano soppresse le parole da: "I produttori
agricoli" fino alla fine del comma in quanto determinano
oneri, anche in termini di minori entrate, per il bilancio
dello Stato;
con l'ulteriore condizione che gli articoli 62- ter,
62- quater, 62 quinquies e 62- sexies siano
riformulati in modo da salvaguardare i complessivi effetti di
gettito attesi dalla normativa vigente che si intende
modificare, operando in particolare sui meccanismi di
deterrenza.
Infine con la seguente osservazione:
che il venir meno, nell'attuale stesura del
provvedimento, di una parte considerevole degli effetti di
gettito previsti dall'iniziale versione del decreto-legge,
attuativa del disposto dall'articolo 16, comma 2, della legge
n. 498 del 1992, ha effetti sulla copertura della legge
finanziaria per il 1993 e sui saldi da essa determinati.
Infatti, le eventuali maggiori entrate che dovessero
verificarsi in corso d'anno, non potrebbero, a norma della
stessa legge finanziaria, surrogare il quadro di copertura ivi
previsto, ma dovrebbero essere integralmente destinate a
riduzione dei saldi medesimi.
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PARERE FAVOREVOLE
sugli emendamenti del Governo 17. 9, Tab. A2 riferito
all'articolo 20, 33. 2, 36. 8, 57. 1, 62. 27, 62. 28 a
condizione che le ultime due parole siano intese: "un terzo",
62- bis. 1, 62- ter. 8, 62- quinquies. 1,
62- sexies. 1, 69. 7 (e sugli identici emendamenti Dalla
Via 69. 3, Rosini 69. 4 e Pioli 69. 5); Pasetto 17. 8,
Albertini 36. 4, Pasetto 36. 5 e 36. 6, Albertini 36. 7, 62. 3
e 62. 6, Rosini 64. 01, Pioli 66. 4, Albertini 66. 18
NULLA OSTA
sui seguenti emendamenti: Parigi 7. 1, Albertini 12. 1,
Pasetto 14.1, sugli identici emendamenti Parigi 15. 1 e
Albertini 15. 2, Albertini 15. 3 e Parigi 15. 4, Albertini 15.
5, Parigi 17. 3, Albertini 17. 4, Dalla Via 43. 1, sugli
identici emendamenti Asquini 50. 1 e Dalla Via 50. 2, sugli
identici emendamenti Asquini 62. 1 e Albertini 62. 2, Parigi
62. 4, Albertini 62. 7, Parigi 62. 8, Asquini 62. 13, Parigi
62. 14, Asquini 62. 19 e 62. 20, Parigi 62. 21, Asquini 62.
24, Pasetto 62. 25, Albertini 62- ter. 2, 62- ter.
3, 62- ter. 4, Asquini 62- ter. 5, Albertini
62- quater. 2 e 62- quater. 4, Pasetto 63. 1, Cancian
63. 2, Tarabini 63. 3, Parigi 64. 1, Pasetto 65. 4, Poli
Bortone 69. 1 e 69. 2, Pioli 69. 6 e Galli Dis. 1. 1.
PARERE CONTRARIO
sui restanti emendamenti.
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