| Onorevoli Deputati! -- L'impegno dello Stato nel
contrastare la criminalità organizzata, ed in particolare il
fenomeno mafioso, si è di recente articolato in una cospicua
serie di interventi normativi che hanno abbracciato varie
tematiche, inerenti tra l'altro il versante investigativo, il
settore delle misure di prevenzione, la fase dell'esecuzione
della pena, la trasparenza e la legalità dell'azione degli
organi pubblici.
Significativo ruolo ha assunto, in questo quadro, la
razionalizzazione delle energie operanti nel quadro delle
indagini preliminari, operata con l'attribuzione dei poteri di
indagine per taluni, gravissimi reati, all'ufficio del
pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del
distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente
(articolo 51, comma 3- bis, del
codice di procedura penale, inserito dal comma 1
dell'articolo 3 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n.
8).
La correlativa creazione delle direzioni distrettuali
antimafia e il ruolo di impulso esercitato dal procuratore
nazionale antimafia hanno consentito agli organi inquirenti di
valorizzare mezzi, strumenti e tecniche investigative, e di
coordinare altresì il lavoro d'indagine in rapporto ad una più
ampia fascia di territorio, come d'altronde richiesto dalla
constatata tendenza delle organizzazioni criminali ad
articolare le proprie attività illecite in ambiti sempre meno
circoscritti.
I primi, soddisfacenti risultati raggiunti potranno essere
arricchiti attraverso efficaci misure volte a migliorare,
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specie sotto il profilo della dotazione di mezzi anche
informatici e di organici, il funzionamento degli uffici
inquirenti.
Parallelamente, la citata innovazione apportata alla
distribuzione dei compiti tra gli uffici di procura e al
relativo parallelismo con gli uffici giudicanti, ha aperto da
tempo un noto dibattito circa l'opportunità o meno di un
ulteriore intervento normativo inteso a soddisfare, in
relazione alla fase del dibattimento, quelle stesse esigenze
di economicità, di razionalizzazione e di sicurezza
dell'incolumità fisica dei soggetti coinvolti che hanno
ispirato la riforma operata con il citato decreto-legge n. 367
del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del
1992.
Il crescente consenso verso la proposta di istituzione dei
cosiddetti "tribunali distrettuali antimafia", con competenza
presso ciascun capoluogo di distretto per i procedimenti
relativi ai delitti di criminalità organizzata, ha avuto un
significativo riconoscimento nella relazione approvata il 9
marzo 1993 dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul
fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali
similari, in esito al forum svoltosi il 5 febbraio 1993
con la partecipazione della Direzione nazionale antimafia,
delle direzioni distrettuali antimafia e del gruppo di lavoro
del Consiglio superiore della magistratura per gli interventi
nelle zone ad alta densità mafiosa.
Nel proporre tale innovazione al Parlamento e al Governo,
quale obiettivo "immediatamente realizzabile", la Commissione
ha preso atto della constatata necessità di perseguire, in
riferimento anche alla fase dibattimentale, una nutrita serie
di esigenze di concentrazione di mezzi e risorse, di
valorizzazione di specifiche esperienze professionali, di
tutela della sicurezza di magistrati, dei detenuti e dei
collaboratori di giustizia e di decongestione degli uffici
giudicanti non distrettuali.
Questo complesso di esigenze è reso ancora più
significativo dai preoccupati segnali che pervengono dagli
uffici di procura distrettuali, in relazione ai quali si
profila già, decorsa la pausa estiva, il grave rischio di un
sostanziale arresto di importanti e delicate indagini
preliminari, che può determinarsi in ragione del defatigante e
quotidiano trasferimento dei magistrati addetti agli uffici
stessi presso i vari tribunali del distretto, al fine di poter
seguire innumerevoli processi per fatti di criminalità
organizzata per i quali si prevede un costante e lungo impegno
di energie.
A ciò vanno aggiunti i costi aggiuntivi che tale mobilità
implica, tenuto conto anche delle spese rese necessarie per
l'adozione delle necessarie misure di sicurezza e di
protezione.
Si pone dunque in discussione una scelta normativa di
particolare rilievo, che presuppone una serena riflessione
sugli effetti anche pratici dell'innovazione proposta, scevra
da posizioni preconcette come pure da affrettati approcci.
Non sfuggono all'attenzione, in questa luce, i rischi e le
controindicazioni già manifestate dal dibattito in corso
sull'argomento. Si tratta, a ben guardare, di preoccupazioni
che possono essere fugate in parte sullo stesso piano teorico
e che per il resto possono trovare efficace risposta sul piano
amministrativo, in sede di applicazione dell'auspicata
novella.
Non è in discussione, infatti, la creazione di un giudice
"speciale" e centralizzato per determinate categorie di
soggetti e di reati, in contrasto con la Costituzione oltre
che con il principio dell'unità della giurisdizione, né la
misura proposta si inquadra in una mera logica
emergenziale.
L'attività delle direzioni distrettuali antimafia si
esplica invero, a tutt'oggi, nell'ambito di una non secondaria
interruzione del tradizionale nesso funzionale di correlazione
tra pubblico ministero e giudice, che per la fase delle
indagini preliminari si è inteso invece continuare ad
assicurare con una specifica previsione inerente il giudice
per le indagini preliminari (articolo 328, comma 1- bis,
del codice di procedura penale).
L'estensione all'intero territorio distrettuale della
giurisdizione dell'ufficio giudicante del capoluogo del
distretto si
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inquadrerà, quindi, più che in una ulteriore logica
derogativa, in un disegno di ristabilimento di un quadro
ordinario e simmetrico dei rapporti tra uffici giudiziari,
che, per i reati di criminalità organizzata, sembra contenere
invece oggi una vistosa anomalia.
La soluzione che s'intende perseguire non prelude, inoltre,
alla creazione di un nuovo organo giudicante quanto piuttosto
al ristabilimento di un parallelismo circa l'area territoriale
delle attribuzioni dei tribunali e delle corti d'assise già
esistenti, l'organizzazione dei quali resta ispirata al
tradizionale modulo organizzativo.
Appare evidente che la necessità di una sollecita
attuazione della novella non consente di far precedere la
riforma, come da alcuni ipotizzato, da un previo intervento
sulla dibattuta questione della revisione delle circoscrizioni
giudiziarie. L'ampliamento, in riferimento ai delitti di
criminalità organizzata, della base territoriale dei tribunali
dei capoluoghi di distretto può in ogni caso contribuire,
nell'immediato, a deflazionare, come si è detto, il carico di
lavoro degli uffici giudicanti non distrettuali.
Per il resto, un ampio ventaglio di misure amministrative e
ordinamentali può concorrere, come auspicato, a realizzare un
giusto punto di equilibrio che consenta di soddisfare
l'esigenza di valorizzazione di specifiche qualità
investigative senza dare spazio ad una visione marcatamente
accentuata della specializzazione delle funzioni
giudicanti.
Il presente disegno di legge si compone di tre articoli.
L'articolo 1 attribuisce al tribunale o alla corte d'assise
avente sede nel capoluogo del distretto di corte di appello
nel cui ambito il reato è stato consumato (ovvero è dislocato
uno degli altri luoghi indicati negli articoli 8 e seguenti
del codice di procedura penale, rispetto ai quali si radica
per regola comune la competenza penale per territorio) la
competenza per i delitti, consumati o tentati, già indicati
all'articolo 51, comma 3- bis, del codice di procedura
penale a proposito delle attribuzioni dell'ufficio del
pubblico ministero presso il medesimo tribunale.
Dal punto di vista tecnico, la norma che si propone ha una
collocazione "non codicistica", per restare in simmetria con
la disciplina già adottata in materia di competenza degli
organi inquirenti.
L'articolo 2 reca quindi, al comma 1, una disposizione
transitoria volta a chiarire che le nuove regole di competenza
hanno effetto, a date condizioni, anche sui procedimenti in
corso.
Si propone in tal senso una soluzione che pare
rappresentare un giusto punto di equilibrio e che prevede la
nuova competenza solo per i procedimenti per i quali non è
intervenuto il "rinvio a giudizio" e purché non si tratti di
procedimenti alle cui indagini sono tuttora legittimati i
procuratori ordinari ai sensi dell'articolo 15 del citato
decreto-legge n. 367 del 1991, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 8 del 1992.
La norma rispetta i noti princìpi della precostituzione,
per legge, del "giudice naturale" (articolo 25 della
Costituzione) e della perpetuatio jurisdictionis, nei
termini delineati dalla giurisprudenza, che ha riconosciuto
legittima l'estensione a posteriori delle nuove regole
di competenza ai procedimenti pendenti, sempre che sia
effettuata per legge e con criteri di generalità rispetto al
complessivo numero dei procedimenti medesimi (non in
conseguenza, dunque, di una deroga alla disciplina generale,
che sia adottata in vista di una o più determinate specifiche
controversie: vedi, tra l'altro, Corte costituzionale 8 aprile
1976, n. 72 e Cassazione sezioni unite 3 febbraio 1990, La
Rocca ed altri).
L'articolo 2, comma 2, contiene una ulteriore disposizione
intesa a disciplinare gli effetti di una possibile regressione
del procedimento ad una fase anteriore, per effetto
dell'annullamento di una sentenza impugnata: il prosieguo del
giudizio, anche per tali casi, è espressamente ancorato alla
nuova regola generale sulla competenza territoriale di cui
all'articolo 1.
L'articolo 3 individua infine la data di entrata in vigore
della legge abbreviando l'ordinaria vacatio legis.
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