Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


15009
DDL3083-0002
Progetto di legge Camera n. 3083 - testo presentato - (DDL11-3083)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C3083. TESTIPDL
...C3083.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3083 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Deputati! -- L'impegno dello Stato nel
  contrastare la criminalità organizzata, ed in particolare il
  fenomeno mafioso, si è di recente articolato in una cospicua
  serie di interventi normativi che hanno abbracciato varie
  tematiche, inerenti tra l'altro il versante investigativo, il
  settore delle misure di prevenzione, la fase dell'esecuzione
  della pena, la trasparenza e la legalità dell'azione degli
  organi pubblici.
    Significativo ruolo ha assunto, in questo quadro, la
  razionalizzazione delle energie operanti nel quadro delle
  indagini preliminari, operata con l'attribuzione dei poteri di
  indagine per taluni, gravissimi reati, all'ufficio del
  pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del
  distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente
  (articolo 51, comma 3- bis,  del
  codice di procedura penale, inserito dal comma 1
  dell'articolo 3 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n.
  8).
    La correlativa creazione delle direzioni distrettuali
  antimafia e il ruolo di impulso esercitato dal procuratore
  nazionale antimafia hanno consentito agli organi inquirenti di
  valorizzare mezzi, strumenti e tecniche investigative, e di
  coordinare altresì il lavoro d'indagine in rapporto ad una più
  ampia fascia di territorio, come d'altronde richiesto dalla
  constatata tendenza delle organizzazioni criminali ad
  articolare le proprie attività illecite in ambiti sempre meno
  circoscritti.
    I primi, soddisfacenti risultati raggiunti potranno essere
  arricchiti attraverso efficaci misure volte a migliorare,
 
                               Pag. 2
 
  specie sotto il profilo della dotazione di mezzi anche
  informatici e di organici, il funzionamento degli uffici
  inquirenti.
    Parallelamente, la citata innovazione apportata alla
  distribuzione dei compiti tra gli uffici di procura e al
  relativo parallelismo con gli uffici giudicanti, ha aperto da
  tempo un noto dibattito circa l'opportunità o meno di un
  ulteriore intervento normativo inteso a soddisfare, in
  relazione alla fase del dibattimento, quelle stesse esigenze
  di economicità, di razionalizzazione e di sicurezza
  dell'incolumità fisica dei soggetti coinvolti che hanno
  ispirato la riforma operata con il citato decreto-legge n. 367
  del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del
  1992.
    Il crescente consenso verso la proposta di istituzione dei
  cosiddetti "tribunali distrettuali antimafia", con competenza
  presso ciascun capoluogo di distretto per i procedimenti
  relativi ai delitti di criminalità organizzata, ha avuto un
  significativo riconoscimento nella relazione approvata il 9
  marzo 1993 dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul
  fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali
  similari, in esito al  forum  svoltosi il 5 febbraio 1993
  con la partecipazione della Direzione nazionale antimafia,
  delle direzioni distrettuali antimafia e del gruppo di lavoro
  del Consiglio superiore della magistratura per gli interventi
  nelle zone ad alta densità mafiosa.
    Nel proporre tale innovazione al Parlamento e al Governo,
  quale obiettivo "immediatamente realizzabile", la Commissione
  ha preso atto della constatata necessità di perseguire, in
  riferimento anche alla fase dibattimentale, una nutrita serie
  di esigenze di concentrazione di mezzi e risorse, di
  valorizzazione di specifiche esperienze professionali, di
  tutela della sicurezza di magistrati, dei detenuti e dei
  collaboratori di giustizia e di decongestione degli uffici
  giudicanti non distrettuali.
    Questo complesso di esigenze è reso ancora più
  significativo dai preoccupati segnali che pervengono dagli
  uffici di procura distrettuali, in relazione ai quali si
  profila già, decorsa la pausa estiva, il grave rischio di un
  sostanziale arresto di importanti e delicate indagini
  preliminari, che può determinarsi in ragione del defatigante e
  quotidiano trasferimento dei magistrati addetti agli uffici
  stessi presso i vari tribunali del distretto, al fine di poter
  seguire innumerevoli processi per fatti di criminalità
  organizzata per i quali si prevede un costante e lungo impegno
  di energie.
    A ciò vanno aggiunti i costi aggiuntivi che tale mobilità
  implica, tenuto conto anche delle spese rese necessarie per
  l'adozione delle necessarie misure di sicurezza e di
  protezione.
    Si pone dunque in discussione una scelta normativa di
  particolare rilievo, che presuppone una serena riflessione
  sugli effetti anche pratici dell'innovazione proposta, scevra
  da posizioni preconcette come pure da affrettati approcci.
    Non sfuggono all'attenzione, in questa luce, i rischi e le
  controindicazioni già manifestate dal dibattito in corso
  sull'argomento.  Si tratta, a ben guardare, di preoccupazioni
  che possono essere fugate in parte sullo stesso piano teorico
  e che per il resto possono trovare efficace risposta sul piano
  amministrativo, in sede di applicazione dell'auspicata
  novella.
    Non è in discussione, infatti, la creazione di un giudice
  "speciale" e centralizzato per determinate categorie di
  soggetti e di reati, in contrasto con la Costituzione oltre
  che con il principio dell'unità della giurisdizione, né la
  misura proposta si inquadra in una mera logica
  emergenziale.
    L'attività delle direzioni distrettuali antimafia si
  esplica invero, a tutt'oggi, nell'ambito di una non secondaria
  interruzione del tradizionale nesso funzionale di correlazione
  tra pubblico ministero e giudice, che per la fase delle
  indagini preliminari si è inteso invece continuare ad
  assicurare con una specifica previsione inerente il giudice
  per le indagini preliminari (articolo 328, comma 1- bis,
  del codice di procedura penale).
    L'estensione all'intero territorio distrettuale della
  giurisdizione dell'ufficio giudicante del capoluogo del
  distretto si
 
                               Pag. 3
 
  inquadrerà, quindi, più che in una ulteriore logica
  derogativa, in un disegno di ristabilimento di un quadro
  ordinario e simmetrico dei rapporti tra uffici giudiziari,
  che, per i reati di criminalità organizzata, sembra contenere
  invece oggi una vistosa anomalia.
    La soluzione che s'intende perseguire non prelude, inoltre,
  alla creazione di un nuovo organo giudicante quanto piuttosto
  al ristabilimento di un parallelismo circa l'area territoriale
  delle attribuzioni dei tribunali e delle corti d'assise già
  esistenti, l'organizzazione dei quali resta ispirata al
  tradizionale modulo organizzativo.
    Appare evidente che la necessità di una sollecita
  attuazione della novella non consente di far precedere la
  riforma, come da alcuni ipotizzato, da un previo intervento
  sulla dibattuta questione della revisione delle circoscrizioni
  giudiziarie.  L'ampliamento, in riferimento ai delitti di
  criminalità organizzata, della base territoriale dei tribunali
  dei capoluoghi di distretto può in ogni caso contribuire,
  nell'immediato, a deflazionare, come si è detto, il carico di
  lavoro degli uffici giudicanti non distrettuali.
    Per il resto, un ampio ventaglio di misure amministrative e
  ordinamentali può concorrere, come auspicato, a realizzare un
  giusto punto di equilibrio che consenta di soddisfare
  l'esigenza di valorizzazione di specifiche qualità
  investigative senza dare spazio ad una visione marcatamente
  accentuata della specializzazione delle funzioni
  giudicanti.
    Il presente disegno di legge si compone di tre articoli.
    L'articolo 1 attribuisce al tribunale o alla corte d'assise
  avente sede nel capoluogo del distretto di corte di appello
  nel cui ambito il reato è stato consumato (ovvero è dislocato
  uno degli altri luoghi indicati negli articoli 8 e seguenti
  del codice di procedura penale, rispetto ai quali si radica
  per regola comune la competenza penale per territorio) la
  competenza per i delitti, consumati o tentati, già indicati
  all'articolo 51, comma 3- bis,  del codice di procedura
  penale a proposito delle attribuzioni dell'ufficio del
  pubblico ministero presso il medesimo tribunale.
    Dal punto di vista tecnico, la norma che si propone ha una
  collocazione "non codicistica", per restare in simmetria con
  la disciplina già adottata in materia di competenza degli
  organi inquirenti.
    L'articolo 2 reca quindi, al comma 1, una disposizione
  transitoria volta a chiarire che le nuove regole di competenza
  hanno effetto, a date condizioni, anche sui procedimenti in
  corso.
    Si propone in tal senso una soluzione che pare
  rappresentare un giusto punto di equilibrio e che prevede la
  nuova competenza solo per i procedimenti per i quali non è
  intervenuto il "rinvio a giudizio" e purché non si tratti di
  procedimenti alle cui indagini sono tuttora legittimati i
  procuratori ordinari ai sensi dell'articolo 15 del citato
  decreto-legge n. 367 del 1991, convertito, con modificazioni,
  dalla legge n. 8 del 1992.
    La norma rispetta i noti princìpi della precostituzione,
  per legge, del "giudice naturale" (articolo 25 della
  Costituzione) e della  perpetuatio jurisdictionis,  nei
  termini delineati dalla giurisprudenza, che ha riconosciuto
  legittima l'estensione  a posteriori  delle nuove regole
  di competenza ai procedimenti pendenti, sempre che sia
  effettuata per legge e con criteri di generalità rispetto al
  complessivo numero dei procedimenti medesimi (non in
  conseguenza, dunque, di una deroga alla disciplina generale,
  che sia adottata in vista di una o più determinate specifiche
  controversie: vedi, tra l'altro, Corte costituzionale 8 aprile
  1976, n. 72 e Cassazione sezioni unite 3 febbraio 1990, La
  Rocca ed altri).
    L'articolo 2, comma 2, contiene una ulteriore disposizione
  intesa a disciplinare gli effetti di una possibile regressione
  del procedimento ad una fase anteriore, per effetto
  dell'annullamento di una sentenza impugnata: il prosieguo del
  giudizio, anche per tali casi, è espressamente ancorato alla
  nuova regola generale sulla competenza territoriale di cui
  all'articolo 1.
    L'articolo 3 individua infine la data di entrata in vigore
  della legge abbreviando l'ordinaria  vacatio legis.
 
DATA=930902 FASCID=DDL11-3083 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3083 TOTPAG=0005 TOTDOC=0005 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=009 PAGFIN=0003 RIGFIN=077 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=308300 00 FASCIDC=11DDL3083 SORTNAV=0308300 000 00000 ZZDDLC3083 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati