| 1. Fino all'emanazione delle leggi regionali, nelle regioni
attualmente prive di leggi in materia di cave e torbiere, la
ricerca e la coltivazione delle nuove cave e torbiere sono
soggette ad autorizzazione regionale od a concessione come
dagli articoli 3 e 12 da rilasciarsi nel rispetto dei princìpi
della presente legge.
2. Le regioni, entro diciotto mesi, devono uniformare la
propria legislazione in materia di cave e torbiere ai princìpi
contenuti nella presente legge.
| |