| (Competenza per i dibattimenti per reati di criminalità
organizzata).
1. Quando si tratta di procedimenti per i reati indicati
nell'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura
penale, le funzioni di giudice del dibattimento sono
esercitate dal tribunale o dalla corte di assise avente sede
nel capoluogo del distretto di corte di appello nel cui ambito
territoriale si trova il luogo ove il reato è stato consumato
ovvero uno degli altri luoghi indicati negli articoli 8, 9 e
10 del codice di procedura penale.
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