| (Disposizioni transitorie).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente
legge si applicano anche ai procedimenti in corso, iniziati
successivamente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, per i quali
non sia stato pronunciato il decreto che dispone il giudizio
ovvero non sia stato instaurato il giudizio direttissimo ai
sensi dell'articolo 450 del codice di procedura penale.
2. Qualora, in seguito all'annullamento della sentenza
impugnata, il giudizio debba nuovamente svolgersi dinanzi al
giudice di primo grado, la corte di appello o la corte di
assise di appello o la Corte di cassazione rinvia gli atti al
tribunale o alla corte di assise competente ai sensi
dell'articolo 1 ovvero, quando ne sia il caso, all'ufficio del
pubblico ministero presso il predetto tribunale o la predetta
corte di assise.
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